mercoledì 14 novembre 2018

Decreto Sicurezza 2: Tutte le novità

Mentre sono ancora in itinere i lavori per la conversione DL 113/2018, vengono approvati dal Senato alcuni articoli.
Si riporta il comunicato del 12 novembre.
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DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente e relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1346, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  In primo luogo evidenzia come nel corso dell'esame al Senato siano state apportate numerose modifiche agli articoli del decreto-legge e siano stati aggiunti 34 nuovi articoli. Anche il disegno di legge di conversione è stato modificato, con l'inserimento dei nuovi commi da 2 a 5.
  L'articolo 1 del disegno di legge di conversione reca, al comma 1, la consueta clausola in base alla quale il decreto-legge è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge di conversione e reca, al comma 6, la formula di Pag. 11entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
  I nuovi commi da 2 a 5, inseriti nel corso dell'esame al Senato, recano una delega al Governo per l'adozione, entro il 30 settembre 2019, di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge. L'articolo 35 istituisce infatti un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate (una prima attuazione è stata compiuta con i decreti legislativi n. 94 e n. 95 del 2017 e con il decreto legislativo n. 126 del 2018), cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Parallelamente, il disegno di legge C. 1334, bilancio 2019, presentato alla Camera (all'articolo 36), dispone un incremento di 70 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, del medesimo fondo di cui all'articolo 35.
  Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, l'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal testo unico in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 6). La corrispettiva tutela sostanziale si prevede permanga per alcune fattispecie di permessi di soggiorno «speciali».
  Alcune di tali fattispecie – per le vittime di violenza o grave sfruttamento, di violenza domestica, di particolare sfruttamento lavorativo – sono già previste dal testo unico dell'immigrazione (rispettivamente all'articolo 18, articolo 18-bis ed articolo 22, comma 12-quater). In parte ricevono qui una ridefinizione.
  Altre fattispecie, per le quali non sarebbe comunque possibile il rimpatrio, posti i princìpi fondamentali dell'ordinamento italiano e internazionale, non erano puntualmente disciplinate dal testo unico trovando applicazione soprattutto nelle prassi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e ricevono ora una tipizzazione e disciplina. Si tratta in particolare delle seguenti situazioni: condizioni di salute di eccezionale gravità; situazioni contingenti di calamità naturale nel Paese di origine che impediscono temporaneamente il rientro dello straniero in condizioni di sicurezza (così, rispettivamente, i novelli articolo 19, comma 2, lettera d-bis) ed articolo 20-bis, che vengono introdotti nel testo unico dell'immigrazione).
  È altresì previsto il rilascio di un permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (con l'inserimento del nuovo articolo 42-bis nel testo unico dell'immigrazione).
  Inoltre si prevedono disposizioni circa le controversie relative al rilascio dei permessi «speciali» sopra ricordati, quanto a giudice competente e procedimento di trattazione delle impugnazioni. Si dispone che il giudice competente – ossia le Sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, istituite (per effetto del decreto-legge n. 13 del 2017) presso ciascun Tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello – decidano con rito sommario di cognizione.
  L'articolo 2 prolunga da 90 a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento dello straniero all'interno dei Centri di permanenza per i rimpatri.
  La norma autorizza, inoltre, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara (articolo 63 del codice dei contratti pubblici), al fine di assicurare una tempestiva messa a punto dei Centri medesimi.
 Si attribuisce all'ANAC la funzione di vigilanza collaborativa in tale ambito, ai sensi del Codice appalti e prevede forme di pubblicità delle spese di gestione dei centri,
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina del trattenimento di stranieri che abbiano presentato domanda di protezione internazionale, recata dai decreti legislativi n. 142 del 2015 e n. 25 del 2008, introducendo Pag. 12due nuove ipotesi di trattenimento motivate dalla necessità di determinare o verificare l'identità o la cittadinanza dello straniero richiedente protezione internazionale.
  L'articolo 4 introduce alcune modalità di temporanea permanenza dello straniero in attesa di provvedimento di espulsione, prevedendo che, ad alcune condizioni, tale permanenza possa aversi in luoghi diversi dai Centri di permanenza per il rimpatrio.
  L'articolo 5 novella una disposizione del testo unico dell'immigrazione, aggiornando un riferimento normativo e prevedendo che il divieto di reingresso dello straniero espulso abbia efficacia nell'intero spazio Schengen.
  L'articolo 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende al provvedimento di respingimento l'applicazione delle disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace e la ricorribilità innanzi all'autorità giudiziaria, già previste per il provvedimento di espulsione. Prevede altresì che il respingimento importi il divieto di reingresso, presidiato da specifiche sanzioni. Tale divieto è inserito nel sistema d'informazione Schengen, comportando il divieto di ingresso e soggiorno negli Stati dell'Unione europea e dell’acquis Schengen. 
  L'articolo 6 assegna al Fondo rimpatri presso il Ministero dell'interno le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2018 per l'avvio di un programma di rimpatrio volontario assistito.
  L'articolo 6-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i familiari stranieri conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possano svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, previa comunicazione tramite i canali diplomatici.
  L'articolo 7 amplia il novero dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego e la revoca della protezione internazionale, includendovi ulteriori ipotesi delittuose ritenute di particolare allarme sociale, quali resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi, lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, mutilazioni genitali femminili, furto aggravato da porto di armi o narcotici e furto in abitazione.
  L'articolo 7-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede l'adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi. Inoltre, amplia le cause di manifesta infondatezza delle medesime domande, comprendendovi, tra le altre, anche la provenienza da un Paese di origine sicuro, qualora il richiedente non dimostri la sussistenza dei gravi motivi per ritenere quel Paese non sicuro, in relazione alla sua situazione particolare.
  L'articolo 8 specifica che per l'applicazione della particolare causa di cessazione dello status di protezione internazionale, dovuta al volontario ristabilimento dell'interessato nel Paese che ha lasciato per timore di essere perseguitato, è rilevante ogni rientro nel Paese di origine, qualora non sia giustificato da gravi e comprovati motivi.
  L'articolo 9 esclude dal beneficio dell'autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale i richiedenti asilo che reiterino la domanda per ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di allontanamento ovvero perché la prima domanda reiterata è stata giudicata inammissibile o rigettata perché infondata.
  Si prevedono inoltre: 1) una procedura accelerata di esame della domanda di asilo per determinati soggetti; 2) una nuova causa di inammissibilità della domanda di asilo (la domanda reiterata nella fase di esecuzione di un provvedimento che comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale); 3) limitazioni alla sospensione il procedimento di espulsione in pendenza di un ricorso sulle decisioni delle commissioni territoriali. Si stabilisce inoltre la possibilità di istituire, per otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione Pag. 13internazionale con la finalità di velocizzare l'esame delle relative domande.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina relativa alle decisioni che la Commissione territoriale può assumere al termine dell'esame della domanda di protezione internazionale.
  In primo luogo sono ridefinite le ipotesi in cui la Commissione può adottare una decisione di rigetto della domanda, includendo l'ipotesi in cui in una parte del territorio del Paese d'origine il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca.
  In secondo luogo, è prevista una procedura «accelerata» di esame da parte della Commissione in determinate ipotesi. È infatti stabilito (salvo il caso in cui la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale) che il questore dia tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente nell'ipotesi in cui il richiedente protezione internazionale sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati riconosciuti di particolare gravità dall'ordinamento e ricorrono le condizioni che consentono, previa valutazione, il trattenimento del richiedente. Analoga comunicazione deve essere effettuata nel caso in cui il richiedente sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva di condanna, per i suddetti reati. La Commissione territoriale è quindi tenuta a provvedere nell'immediatezza all'audizione del richiedente e ad adottare contestuale decisione, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda.
  Salvo il caso in cui la Commissione trasmetta gli atti al questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per gravi motivi di carattere umanitario, il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche nel caso in cui abbia presentato ricorso avverso la decisione della Commissione.
  Il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale in base a tale previsione, inoltre, viene incluso tra le fattispecie per le quali la proposizione del ricorso o dell'istanza cautelare non sospende l'efficacia esecutiva della decisione della Commissione che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale (alla luce del combinato disposto con la nuova previsione recata dall'articolo 9 del decreto-legge).
  È specificato inoltre che quando sopravvengono i casi e le condizioni in questione (sottoposizione del richiedente a procedimento penale o condanna per reati di particolare gravità e procedura accelerata per la decisione della Commissione) cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a seguito della proposizione del ricorso.
  L'articolo 11 prevede la possibilità di istituire presso le prefetture fino ad un massimo di tre articolazioni territoriali dell'Unità di Dublino. Tale Unità attualmente opera, all'interno del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, nell'ambito delle previsioni della cosiddetta «normativa Dublino» ai fini dello scambio di informazioni e della verifica dello Stato membro UE competente dell'esame della domanda d'asilo presentata in uno degli altri Stati membri da un cittadino di un Paese terzo (o apolide).
  L'articolo 12 interviene sulle disposizioni concernenti il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), al fine di riservare i servizi di accoglienza degli enti locali ai titolari di protezione internazionale e ai minori stranieri non accompagnati, escludendo dalla possibilità di usufruire dei relativi servizi i richiedenti la protezione internazionale, come finora previsto. Sono inclusi tra i beneficiari del Sistema di protezione, in luogo dei titolari del permesso di soggiorno per motivi umanitari (istituto su cui interviene l'articolo 1 del decreto-legge), i titolari dei permessi di soggiorno «speciali» previsti dal testo unico in materia di immigrazione, come modificato dal medesimo articolo 1 del Pag. 14decreto-legge, nell'ipotesi in cui non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
  I minori non accompagnati richiedenti asilo, al compimento della maggiore età possono rimanere nel Sistema di protezione fino alla definizione della domanda di protezione internazionale.
  In conseguenza delle modifiche recate allo SPRAR viene ristrutturato l'impianto complessivo del sistema di accoglienza dei migranti sul territorio, articolato in prima e seconda accoglienza ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2015.
  L'articolo 12-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori a fini di progressiva chiusura di strutture di accoglienza emergenziale temporanea (di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015).
  L'articolo 12-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un particolare obbligo di pubblicazione di informazioni da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri immigrati.
  L'articolo 13 prevede che il permesso di soggiorno per richiesta asilo non consente l'iscrizione all'anagrafe dei residenti, fermo restando che esso costituisce documento di riconoscimento.
  L'articolo 14 introduce nuove disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando ed integrando a tal fine la legge n. 91 del 1992. In particolare, è abrogata la disposizione che preclude il rigetto dell'istanza di acquisizione della cittadinanza per matrimonio decorsi due anni dall'istanza. Inoltre si innalza da 200 a 250 euro l'importo del contributo richiesto per gli atti relativi alla cittadinanza. Inoltre, la disposizione: richiede per l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge anche il possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana; estende da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per c.d. naturalizzazione; introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione; individua un termine di sei mesi per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana.
  L'articolo 15, al nuovo comma 01, inserito nel corso dell'esame al Senato, attribuisce all'Avvocatura generale dello Stato le funzioni di agente del Governo italiano presso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU).
  I commi 1 e 2 modificano il testo unico delle spese di giustizia, prevedendo che la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione comporti la mancata liquidazione del compenso al difensore ammesso al gratuito patrocinio. Analogamente, non sono liquidate dallo Stato le spese per consulenze tecniche di parte che appaiano, già all'atto del conferimento dell'incarico, irrilevanti o superflue a fini probatori. La nuova disciplina è applicabile, oltre che al processo civile, anche al processo amministrativo, contabile e tributario.
  Il comma 1-bis prevede che i giudizi amministrativi depositati con modalità telematiche devono, non più fino al 1o gennaio 2019, ma a regime, essere accompagnati anche da una conforme copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi.
  L'articolo 15-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce una serie di modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale volte a prevedere puntuali obblighi di comunicazione a favore del procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni.
  L'articolo 15-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che prevede che il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvalga di un apposito nucleo di personale di polizia penitenziaria per l'acquisizione, l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni acquisite in ambito carcerario.
  L'articolo 16 consente, nel corso del procedimento penale, l'uso dei braccialetti elettronici come modalità di applicazione Pag. 15e controllo dell'imputato soggetto alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare. 

 L'articolo 17 pone in capo agli esercenti di attività di autonoleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti. Si prevede che la comunicazione avviene contestualmente della stipula del contratto e comunque con «congruo anticipo» rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali comunicazioni sono oggetto di riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli. I dati comunicati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. 
 
 L'articolo 18 amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella banca dati interforze CED del Ministero dell'interno. 

 L'articolo 19 è diretto a consentire alla Polizia locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad impulsi elettrici. In esito alla sperimentazione, i comuni (a cominciare da quelli di maggiori dimensioni) potranno deliberare, con proprio regolamento, in conformità all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi.
  L'articolo 19-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che l'obbligo di far esibire il documento di identità valga anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni.

 L'articolo 19-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca una disposizione interpretativa che sancisce per il personale della polizia municipale la portabilità delle armi senza licenza fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.
  L'articolo 20 estende, per finalità di prevenzione, l'applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive (cosiddetto DASPO) agli indiziati di reati di terrorismo, anche internazionale, e di altri reati contro la personalità interna dello Stato e l'ordine pubblico.
  L'articolo 20-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico aumentando in particolare la soglia minima al 5 per cento (dall'1 per cento) e la soglia massima al 10 per cento (dal 3 per cento) della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti e dei titoli di accesso validamente emessi in occasione degli eventi sportivi calcistici. Tale quota destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico in occasione degli eventi e, in particolare, alla copertura dei costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia.
  L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cd. DASPO urbano. Le modifiche apportate in sede di esame al Senato, prevedono il raddoppio della durata della misura nonché l'estensione dell'ambito applicativo del divieto di accesso (cosiddetto Daspo) a locali pubblici e pubblici esercizi.
  L'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che possano essere sottoscritti tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentativi dei pubblici esercenti accordi per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici – e che l'adempimento su base volontaria di tali misure di prevenzione da parte del pubblico esercizio sia valutabile dal questore ai fini della sospensione o revoca della licenza.
  L'articolo 21-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, è volto ad introdurre sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, cosiddetto DASPO urbano.
  L'articolo 21-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce nel codice penale, all'articolo 669-bis, il reato di Pag. 16esercizio molesto dell'accattonaggio. La nuova disposizione sanziona con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà.
  L'articolo 21-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del reato di impiego di minori nell'accattonaggio sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio.

  L'articolo 21-sexies, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine. La disposizione interviene sia sulla configurazione dell'illecito sia sull'apparato sanzionatorio in particolare sanzionando non più «l'esercizio abusivo» dell'attività di parcheggiatore, ma «l'esercizio senza autorizzazione» di tale attività ed intervenendo sulle ipotesi aggravate.
  L'articolo 22 destina somme a favore del Ministero dell'interno per le straordinarie e contingenti esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato a del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Tali stanziamenti risultano essere pari a 15 milioni di euro nel 2018 e a 49,15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025.
  L'articolo 22-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, stanzia ulteriori risorse da destinare a interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie.
  L'articolo 23 prevede che siano puniti a titolo di illecito penale sia il blocco stradale sia l'ostruzione o l'ingombro di strade ordinarie o ferrate, fattispecie attualmente sanzionate a titolo di illecito amministrativo. Resta, invece, illecito amministrativo il blocco stradale attuato mediante ostruzione fatta col proprio corpo.
  L'articolo 23-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca modifiche alle disposizioni del codice della strada che disciplinano il sequestro, la confisca e il fermo amministrativo dei veicoli.
  L'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia.
  L'articolo 25 mira ad inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso, illecitamente a meccanismi di subappalto.
  L'articolo 26 include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili; nell'ambito di questi ultimi, nel testo del presente articolo come riformulato dal Senato, l'introduzione del riferimento al prefetto concerne esclusivamente i lavori pubblici.
  L'articolo 26-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre piani di emergenza interni ed esterni.
  L'articolo 27 aggiorna l'obbligo di trasmissione delle sentenze di condanna irrevocabili a pene detentive, già esistenti per le cancellerie degli uffici giudiziari, aggiungendovi anche i provvedimenti ablativi o restrittivi.
  L'articolo 28 attribuisce al prefetto la facoltà di imporre l'adozione di determinati atti agli enti locali, in presenza di situazioni sintomatiche di condotte illecite gravi e reiterate in grado di alterare le procedure e compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il regolare funzionamento dei servizi. A tal fine si fissa un termine per l'adozione degli atti, decorso il quale si attiva il procedimento sostitutivo.
  Inoltre, la disposizione integra la disciplina sull'incandidabilità degli amministratori locali responsabili delle condotte che hanno determinato lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento Pag. 17di tipo mafioso ricomprendendo anche le competizioni elettorali nazionali ed europee.
  Si estende altresì a due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso l'ambito temporale di vigenza della misura dell'incandidabilità.
  L'articolo 29 incrementa la dotazione delle risorse per la copertura degli oneri finanziari connessi all'attività svolta dalle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti in conseguenza a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.
  L'articolo 29-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca novelle al codice della strada, in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.
  In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
  L'articolo 30 modifica la disciplina del reato di invasione di terreni o edifici di cui all'articolo 633 del codice penale nei termini seguenti: viene elevata la pena detentiva prevista per l'invasione arbitraria di terreni o edifici (dagli attuali «fino a due anni» a «da uno a tre anni»); sono ridelineate le circostanze aggravanti, prevedendo la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 nel caso in cui il fatto sia commesso da più di cinque persone ovvero da persona palesemente armata (viene meno la circostanza aggravante che ricorre quando il fatto è commesso da più di dieci persone, anche non armate); nelle ipotesi aggravate è confermata la procedibilità d'ufficio; si interviene sulla nuova ipotesi aggravata introdotta dal decreto-legge, prevedendo che nel caso in cui l'invasione sia commessa da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata.
  L'articolo 31 inserisce tra i reati in relazione ai quali possono essere disposte le intercettazioni anche la fattispecie aggravata del delitto di invasione di terreni o edifici.
  L'articolo 31-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, esclude che la misura degli arresti domiciliari possa essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente.
  L'articolo 31-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, reca previsioni relative all'attività dell'amministrazione dell'interno innanzi ad occupazioni arbitrarie di immobili.
  In particolare si disciplina una procedimentalizzazione di tale attività e si dispone la liquidazione al proprietario (o titolare di diritto reale di godimento sull'immobile) di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo alcuni criteri equitativi.
  Ove il procedimento sia rispettato, si prevede che l'amministrazione dell'interno è esentata dalla responsabilità civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati.
  L'articolo 32 dispone la riduzione di 29 posti di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno in ottemperanza alle prescrizioni previste dal decreto-legge n. 95 del 2012 (c.d. decreto spending review) al fine di garantire gli obiettivi complessivi di economicità e di revisione della spesa previsti dalla legislazione vigente. Sono, a tal fine, stabilite le conseguenti modifiche all'assetto organizzativo del Ministero ed è prevista l'adozione del nuovo regolamento di organizzazione entro il 31 dicembre 2018. L'adozione di tale regolamento di organizzazione si rende necessaria, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, per rendere effettivo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, la cui efficacia continua a rimanere sospesa in attesa dell'adozione del provvedimento di riorganizzazione.
  L'articolo 32-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce presso il Ministero dell'interno un nucleo composto di personale della carriera prefettizia, cui attingere per la composizione della commissione Pag. 18straordinaria per la gestione dell'ente locale prevista dall'ordinamento allorché intervenga lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso.
  L'articolo 32-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sui requisiti previsti dalla legge per la nomina del Presidente della Commissione per la progressione di carriera del personale della carriera prefettizia, eliminando l'obbligo che la scelta sia effettuata tra prefetti preposti alle attività di controllo e valutazione interni nelle pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 32-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di tecnologia 5G, prevedendo che in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico possano procedere alla disattivazione coattiva degli impianti, richiedendo a tal fine al Prefetto l'ausilio della forza pubblica.
  L'articolo 32-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella le disposizioni concernenti il Servizio Centrale di Protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia.
  L'articolo 32-sexies, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce un Centro alti studi del Ministero dell'interno per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno.
  L'articolo 33 autorizza la spesa, a partire dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche.
  L'articolo 34 incrementa di 5,9 milioni di euro per l'anno 2019 e di 5 milioni a decorrere dal 2020 gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco.
  L'articolo 35 istituisce un Fondo in cui confluiscono le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui si aggiunge uno stanziamento pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.
  Le risorse del Fondo sono finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto. Come si è ricordato in precedenza, l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge reca una disposizione di delega al Governo per l'adozione – entro il 30 settembre 2019 – di decreti legislativi integrativi e correttivi in materia di riordino dei ruoli delle Forze armate e delle Forze di polizia nei limiti delle risorse del fondo di cui al medesimo articolo 35).
  L'articolo 35-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, consente ai comuni, che abbiano rispettato i vincoli di finanza pubblica nell'ultimo triennio, di procedere nell'anno 2019 ad assunzioni di personale della polizia municipale in deroga ai vincoli previsti dalla legge di stabilità per il 2016.
  L'articolo 35-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del sindaco in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, estendendone l'ambito anche agli alimenti, ampliando l'ambito territoriale di applicabilità alle aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna e introducendo sanzioni nel caso di inosservanza delle stesse
  L'articolo 35-quater, inserito nel corso dell'esame al Senato, istituisce un Fondo per la sicurezza urbana, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, di 5 milioni per ciascun anno 2019 e 2020 (nello stato di previsione del Ministero dell'interno).
  Il Fondo è destinato a concorrere al finanziamento di iniziative urgenti da parte dei comuni in materia di sicurezza urbana.
  L'articolo 35-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, incrementa di 10 milioni per il 2019; 17 milioni per il 2020; 27 milioni per il 2021; 36 milioni dal 2022 le risorse destinate all'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dei Pag. 19comuni nell'ambito delle misure di prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria.
  L'articolo 35-sexies, inserito nel corso dell'esame al Senato, interviene in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto, comunemente denominati droni, da parte delle Forze di polizia, riferendolo alle funzioni da esse svolte nei comparti di specialità ed estendendolo altresì, per quanto concerne la Guardia di finanza, alle attività di polizia economica e finanziaria. Si inserisce il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini della regolamentazione con decreto ministeriale delle modalità di utilizzo dei droni da parte delle Forze di polizia.
  L'articolo 36 reca modifiche al codice antimafia in materia di procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati, in particolare in materia di nomina e revoca dell'amministratore giudiziario, responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione, compiti dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate e gestione dei beni confiscati.
  L'articolo 36-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica il Codice antimafia al fine di prevedere, in particolare, che tutti i provvedimenti giudiziari relativi al sequestro e alla confisca di prevenzione, relativi a imprese o società, debbano essere iscritti nel registro delle imprese.
  L'articolo 37 incide, novellandole, sulle disposizioni del Codice antimafia, relative all'organizzazione e all'organico dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  L'articolo 37-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 113 del codice antimafia in materia di organizzazione e funzionamento della predetta Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, prevedendo che essa possa richiedere la collaborazione di Amministrazioni centrali dello Stato, di Agenzie fiscali o di altri enti pubblici.
  L'articolo 38 introduce una deroga, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica, alle norme della spending review con riguardo alla Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati.
  L'articolo 38-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, dispone in materia di sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura.
  A tal fine esso prevede novelle alla legge n. 44 del 1999 («Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura»). In particolare, si preclude l'iscrizione agli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni antiracket e antiusura ai soggetti che non siano in regola con la documentazione antimafia.
  La disposizione amplia inoltre i termini per la presentazione delle domande di elargizione a favore dei soggetti danneggiati da attività estorsive.
  Si dispone inoltre circa: le modalità di concessione dell'elargizione quando dall'elargizione delle somme a valere sul fondo dipenda la ripresa efficiente dell'attività imprenditoriale; l'attività del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura; i termini di alcune scadenze per il richiedente l'elargizione.
  L'articolo 39 reca la quantificazione degli oneri associati al provvedimento e l'indicazione delle coperture finanziarie.
  L'articolo 40 prevede l'entrata in vigore del decreto – legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
  Fa quindi presente che il disegno di legge è inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dal 23 novembre prossimo e che pertanto l'esame in sede referente del provvedimento si svilupperà nella settimana in corso e in quella successiva, tenendo conto anche degli altri impegni parlamentari della Commissione.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.50.