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giovedì 22 novembre 2018
L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico al suo autore
Tar Molise 13 novembre 2018, n. 656 – Pres. Silvestri, Est. Ciliberti
Ambiente – Danno ambientale – Obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento – Diffida ai soggetti responsabili dell’inquinamento – Legittimità.
Ambiente – Danno ambientale – Obbligo di assumere misure atte a rimuovere l’inquinamento – Diffida ai soggetti responsabili dell’inquinamento – Competenza – Normativa speciale art. 244, d.lgs. n. 152 del 2006 – Normativa generale art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 - Potere residuale – Presupposti - Applicabilità.
L'obbligo di assumere misure atte a rimuovere l'inquinamento fa carico, a sensi dell'art. 242, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, al suo autore, non configurandosi una responsabilità oggettiva in capo al proprietario o al possessore del sito in ragione di tale qualità (1).
A fronte di una normativa speciale che si occupa, di regola, dell’attività amministrativa in ordine ai siti inquinati, si deve ritenere applicabile la normativa generale, espressione di un potere residuale, in materia di ordinanze contingibili e urgenti – quali previste dall’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267 del 2000 – quando se ne configurino i relativi presupposti (2).
1) Tar Piemonte,sez. I, 9 agosto 2017, n. 960; Cons. St., sez. VI, 5 ottobre 2016, n. 4099; id. 5 ottobre 2016, n. 4119.
Il Tar ha chiarito che non si ravvisa, nella specie, alcuna violazione dei principi giuridici in materia ambientale e il fatto che non sia stato intimato ad ovviare all’inquinamento anche il successivo proprietario del suolo non costituisce un vizio di legittimità della diffida impugnata che ragionatamente individua quale responsabile il Consorzio che usava a suo tempo le cisterne, dalle quali proviene il segnalato inquinamento del suolo.
Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244, comma 2, del Testo unico dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, bonifica e ripristino ambientale possono essere imposti dalla pubblica Amministrazione ai soggetti responsabili dell'inquinamento, cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità.
2) Cons. St., sez. V, 16 febbraio 2010, n. 868.
Il Tar ha precisato che se è vero che la Provincia è competente, ai sensi dell’art. 244 del Testo unico dell'ambiente (d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152), ad adottare la diffida in argomento, è altresì vero che, nei casi di urgenza, il Comune può intervenire con una propria ordinanza contingibile, fermo restando che la Provincia possa e debba adottare – se non l’ha già fatto - i provvedimenti di sua competenza.