Queste sono solo alcune delle anticipazioni del nuovo DECRETO SICUREZZA e quindi non è detto che non venga ulteriormente modificato nei prossimi giorni
Su telegram tutto l'epub del decreto sicurezza
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(Disposizioni in materia di accesso al CED interforze da parte del personale della polizia municipale).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68,
il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei comuni con
popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di
polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica
sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle
persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, al Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8
della medesima legge al fine di verificare eventuali provvedimenti di
ricerca o di rintraccio esistenti nei confronti delle persone
controllate. La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al
rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a
tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle
infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello
svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano
applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui allo
stesso comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nonché
il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti le
modalità di collegamento al Centro elaborazione dati e i relativi standard
di sicurezza, nonché il numero degli operatori di polizia municipale
che ciascun comune può abilitare alla consultazione dei dati previsti
dal comma 1.
3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis,
nel limite di euro 25.000 per l'anno 2019, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali).
1. Previa adozione di un apposito regolamento comunale, emanato in
conformità alle linee generali adottate in materia di formazione del
personale e di tutela della salute, con accordo sancito in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i comuni capoluogo di provincia, nonché quelli
con popolazione superiore ai centomila abitanti possono dotare di armi
comuni ad impulso elettrico, quale dotazione di reparto, in via
sperimentale, per il periodo di sei mesi, due unità di personale, munito
della qualifica di agente di pubblica sicurezza, individuato fra gli
appartenenti ai dipendenti Corpi e Servizi di polizia locale.
1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo
accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche
socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli
indici di delittuosità, in relazione ai quali le disposizioni di cui al
comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui
al medesimo comma.
2. Con il regolamento di cui al comma 1, i comuni definiscono, nel
rispetto dei princìpi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità
pubblica, le modalità della sperimentazione che deve essere effettuata
previo un periodo di adeguato addestramento del personale interessato
nonché d'intesa con le aziende sanitarie locali competenti per
territorio, realizzando altresì forme di coordinamento tra queste ed i
Corpi e Servizi di polizia locale.
3. Al termine del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici positivamente sperimentata. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
4. I comuni e le regioni provvedono, rispettivamente, agli oneri
derivanti dalla sperimentazione di cui al presente articolo e alla
formazione del personale delle polizie locali interessato, nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci.
5. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole «della pistola elettrica Taser» sono sostituite dalle seguenti: «dell'arma comune ad impulsi elettrici».