domenica 4 novembre 2018

Si può vendere il pane non confezionato per strada o è reato?

Un ambulante è accusato di aver detenuto per la vendita una decina di chilogrammi di pane non confezionato ed esposto ad inquinamento ambientale.
Cassazione penale, sezione III, sentenza 9 ottobre 2018, n. 45274
il Tribunale di Napoli aveva condannato un imputato per il reato di cui agli artt. 5 lett. b)e 6 della legge n. 283 del 1962 perché, in forma ambulante, deteneva per la vendita Kg 10 di pane in cattivo stato di conservazione sotto il profilo igienico-sanitario, in quanto privo di protezione ed esposto ad inquinamento ambientale. Ricorrendo in Cassazione, l’imputato sosteneva che il Tribunale aveva errato nel ritenere responsabile l'imputato per il reato contestato e ciò in quanto la condotta di questi integrava una condotta di cattive modalità di conservazione e non di cattivo stato di conservazione come prescrive la legge.

Secondo la giurisprudenza, il cattivo stato di conservazione fa riferimento ad un momento antecedente la messa in vendita e, dunque, fa riferimento alla qualità intrinseca del prodotto, mentre la cattiva modalità di conservazione fa riferimento alle qualità estrinseche e non configurerebbe l'elemento oggettivo del reato. La Cassazione, nel respingere la tesi difensiva, ha affermato il principio di cui in massima, in particolare ricordando che costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della configurabilità della contravvenzione prevista dall'art. 5 lett. b, della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l'impiego nella produzione di alimenti, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, non è necessario che quest'ultimo si riferisca alle caratteristiche intrinseche di dette sostanze, ma è sufficiente che esso concerna le modalità estrinseche con cui si realizza, le quali devono uniformarsi alle prescrizioni normative, se sussistenti, ovvero, in caso contrario, a regole di comune esperienza (Cass. pen., Sez. U, n. 443 del 19/12/2001, Butti, CED Cass. 220716; Cass. pen., Sez. 3, n. 44927 del 14/06/2016, B., CED Cass. 268715; Cass. pen., Sez. 3, n. 15094 del 11/03/2010, G., CED Cass. 246970).

In questo senso, lo stato di cattiva conservazione riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora genuine e sane, si presentano mal conservate, e cioè preparate, confezionate o messe in vendita senza l'osservanza delle prescrizioni dirette a prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione del prodotto (Cass. pen., Sez. 3, n. 33313 del 28/11/2012, M., CED Cass. 257130; Cass. pen., Sez. 3, n. 35234 del 28/06/2007, L., CED Cass. 237519). In particolare, secondo l'arresto delle S.U. Butti il termine "stato di conservazione", seppur ambiguo, nella maggior parte delle ipotesi indica l'insieme della attività volte al mantenimento delle caratteristiche originarie di una cosa. Si è poi sottolineato che a sostegno di questa ricostruzione milita anche un altro aspetto di carattere sistematico: diversamente ragionando nessuno spazio di operatività avrebbe la disposizione di cui all'art. 5 lett. b, a fronte delle lett. a, c, d, le quali, nell'arco che va dalla privazione degli elementi nutritivi all'alterazione degli stessi, abbracciano tutti gli aspetti oggettivamente rilevabili di degenerazione delle caratteristiche intrinseche degli alimenti. Da qui la conclusione che il cattivo stato di conservazione della lett. b) riguarda quelle situazioni in cui le sostanze alimentari, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate o confezionate o messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che sono dettate a garanzia della buona conservazione al fine di prevenire il pericolo di una loro precoce degradazione, contaminazione o comunque alterazione (scatolame bombato, arrugginito, involucri forati, intaccati, unti, bagnati, esposizione prolungata ai raggi solari di vino e olio, latte lasciato a temperature inadeguate, alimenti collocati in prossimità di insetti e simili). Dunque, ai fini dell'integrazione della contravvenzione in esame si deve ritenere sufficiente l'inosservanza delle prescrizioni igienico sanitarie volte a garantire la buona conservazione del prodotto.

Tale è il caso della messa in vendita di pane non confezionato sulla pubblica via esposto, perciò, agli agenti atmosferici in grado di alternarne le proprietà intrinseche.


FONTE: http://www.avvocatopenalista.org
La sentenza potete scaricarla su telegram nel canale dedicato alle forze di polizia