L'Aran - Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni - ha espresso un parere in materia di permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Ai sensi dell'art.35 nuovo CCNL Funzioni Locali, tali permessi ove fruiti cumulativamente per una intera giornata lavorativa, comportano una riduzione del monte ore annuo di 18 ore a disposizione del dipendente pari alla durata dell'orario di lavoro che il dipendente stesso avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.
In particolare, l'Ente, chiede di sapere come raccordare tale disciplina con le assenze previste dall'art.55-septies, comma 5, ter, del D.Lgs.n.165/2001, per le quali non è previsto alcuna limitazione annuale e come applicare la regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso spettanti al dipendente nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'Agenzia, premette che l'art. 35 del CCNL introduce un'organica ed esaustiva disciplina in materia di "assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", che non si pone in contrasto rispetto alla previsione normativa dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001.
La disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di "permesso", viene previsto un plafond annuo di 18 ore. Relativamente alla fruizione delle 18 ore di permesso annuo, nei casi di rapporto a tempo parziale, si avrà:
- apporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: si procede al riproporzionamento sia del numero annuo dei permessi orari spettanti, sia della durata convenzionale della giornata lavorativa, ai fini del computo del periodo di comporto,
- rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: si procede al riproporzionamento del numero annuo delle ore di permesso, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno.
ARAN, PARERE, OTTOBRE 2018
http://www.logospa.it
In particolare, l'Ente, chiede di sapere come raccordare tale disciplina con le assenze previste dall'art.55-septies, comma 5, ter, del D.Lgs.n.165/2001, per le quali non è previsto alcuna limitazione annuale e come applicare la regola del riproporzionamento delle ore annuali di permesso spettanti al dipendente nel caso di rapporto di lavoro a tempo parziale.
L'Agenzia, premette che l'art. 35 del CCNL introduce un'organica ed esaustiva disciplina in materia di "assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici", che non si pone in contrasto rispetto alla previsione normativa dell'art. 55-septies del d.lgs. 165/2001.
La disciplina contrattuale in esame introduce, in primo luogo, una nuova tipologia di permessi, prima non prevista dai CCNL, per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici. Tali assenze si differenziano dalla malattia, pur essendo a questa assimilabili, in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa.
Per tale prima tipologia di assenza, riconducibile più propriamente alla nozione di "permesso", viene previsto un plafond annuo di 18 ore. Relativamente alla fruizione delle 18 ore di permesso annuo, nei casi di rapporto a tempo parziale, si avrà:
- apporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale: si procede al riproporzionamento sia del numero annuo dei permessi orari spettanti, sia della durata convenzionale della giornata lavorativa, ai fini del computo del periodo di comporto,
- rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale: si procede al riproporzionamento del numero annuo delle ore di permesso, tenendo conto dei giorni di lavoro settimanali di presenza del titolare di tale tipologia di rapporto di lavoro rispetto a quelli previsti per il lavoratore a tempo pieno.
ARAN, PARERE, OTTOBRE 2018
http://www.logospa.it