AMBIENTE-ECOLOGIA: Secondo costante e condiviso orientamento giurisprudenziale:
a) “la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una apposita previsione di legge nazionale, alla stregua del diritto europeo, una responsabilità del proprietario da posizione”;
b) ed invero, “in tema di abbandono di rifiuti, la titolarità del diritto di proprietà non vale, in tali ipotesi, a fondare una responsabilità oggettiva o per fatto altrui del proprietario”, “con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene”;
c) pertanto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nell'individuazione degli obblighi di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati su area di proprietà, è “necessario che la responsabilità a titolo di dolo o di colpa, sia accertata dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in particolare dal Comune, in contraddittorio con i soggetti interessati”;
d) “non è, quindi, consentito di ritenere automaticamente responsabile il proprietario dell'area su cui sono stati abbandonati i rifiuti, salvo l'emersione di una colpa dello stesso che può anche essere vista nella trascuratezza, superficialità o anche indifferenza dello stesso che nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti”.
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V.2.1. E’ fondata, con valore assorbente, la censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione viziante l’ordinanza gravata quanto al mancato accertamento dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa dell’incontrollato sversamento.
V.2.2. In primo luogo, dalla documentazione fotografica in atti e dalla planimetria allegata, emerge che i rifiuti risultano allocati all’esterno del fondo in proprietà della ricorrente, in prossimità del bordo stradale, sicché opportuno, oltre che necessario, secondo il richiamato disposto normativo, proprio ai fini dell’individuazione della legittimazione passiva del destinatario dell’ordine, sarebbe stato l’accertamento in contraddittorio sulla effettiva ubicazione dei rifiuti, sulla proprietà della strada interpoderale e sul suo effettivo utilizzo, esclusivo o di uso pubblico, onde definire la spettanza degli oneri di manutenzione.
V.2.3. Nell’atto impugnato non risulta, comunque, dimostrata, a prescindere dall’accertamento del precedente aspetto, l’imputabilità necessaria, quanto meno sotto il profilo della colpa, a titolo di concorso, per l’imposizione dell’obbligo di rimozione in capo all’odierna proprietaria. L’Amministrazione intimata si è infatti limitata a riportare le mere circostanze fattuali secondo le quali non è stato possibile risalire all’autore dell’illecito sversamento e che l’attuale ricorrente risulta essere proprietaria catastale dell’area che sarebbe interessata dallo sversamento.
Nella parte motiva, lo stesso organo procedente ha, per inciso, meramente specificato che non competa ad esso ente locale, “adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti”, ricorrendo, però, poi, ad una mera presunzione, in assenza dell’allegazione di qualsiasi elemento anche di natura indiziaria, circa l’attribuibilità, sotto il profilo psicologico, dell’abusivo abbandono dei rifiuti de quibus, in capo all’odierna ricorrente.
Né, a tale fine, può ritenersi idonea ad integrare, per relationem, la motivazione del gravato provvedimento la previa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione della misura di natura sanzionatoria, non contenendo nemmeno questa elementi circa l’accertamento della responsabilità dell’odierna ricorrente, essendo riportata la sola circostanza del deposito incontrollato dei suddetti rifiuti (cf. nota prot. n. 78613 del 26.10.2016, con richiamo al verbale dei VV.UU – Polizia Ambientale del 10.10.2016).
La garanzia della partecipazione procedimentale non esime, in ogni caso, l’Amministrazione, cui compete la vigilanza sul territorio e l’adozione delle conseguenti misure repressive e ripristinatorie, dall’accertamento, in materia ambientale, delle effettive responsabilità quanto all’illegittimo abbandono dei materiali in oggetto.
V.2.4. Orbene, secondo costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti:
a) “la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una apposita previsione di legge nazionale, alla stregua del diritto europeo, una responsabilità del proprietario da posizione” (Cons. di St., sez. IV, 07.06.2018, n. 3430);
b) ed invero, “in tema di abbandono di rifiuti, la titolarità del diritto di proprietà non vale, in tali ipotesi, a fondare una responsabilità oggettiva o per fatto altrui del proprietario” (TAR Calabria, Reggio Calabria, 05.06.2018, n. 303), “con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene” (TAR Campania, Napoli, sez. V, 06.02.2018, n. 752);
c) pertanto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nell'individuazione degli obblighi di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati su area di proprietà, è “necessario che la responsabilità a titolo di dolo o di colpa, sia accertata dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in particolare dal Comune, in contraddittorio con i soggetti interessati” (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 28.05.2018, n. 1203);
d) “non è, quindi, consentito di ritenere automaticamente responsabile il proprietario dell'area su cui sono stati abbandonati i rifiuti, salvo l'emersione di una colpa dello stesso che può anche essere vista nella trascuratezza, superficialità o anche indifferenza dello stesso che nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti” (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 06.02.2018, n. 752; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 08.03.2018 n. 651) (TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 11.07.2018 n. 4599 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
a) “la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una apposita previsione di legge nazionale, alla stregua del diritto europeo, una responsabilità del proprietario da posizione”;
b) ed invero, “in tema di abbandono di rifiuti, la titolarità del diritto di proprietà non vale, in tali ipotesi, a fondare una responsabilità oggettiva o per fatto altrui del proprietario”, “con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene”;
c) pertanto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nell'individuazione degli obblighi di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati su area di proprietà, è “necessario che la responsabilità a titolo di dolo o di colpa, sia accertata dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in particolare dal Comune, in contraddittorio con i soggetti interessati”;
d) “non è, quindi, consentito di ritenere automaticamente responsabile il proprietario dell'area su cui sono stati abbandonati i rifiuti, salvo l'emersione di una colpa dello stesso che può anche essere vista nella trascuratezza, superficialità o anche indifferenza dello stesso che nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti”.
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V.2.1. E’ fondata, con valore assorbente, la censura relativa al difetto di istruttoria e di motivazione viziante l’ordinanza gravata quanto al mancato accertamento dell’imputabilità a titolo di dolo o colpa dell’incontrollato sversamento.
V.2.2. In primo luogo, dalla documentazione fotografica in atti e dalla planimetria allegata, emerge che i rifiuti risultano allocati all’esterno del fondo in proprietà della ricorrente, in prossimità del bordo stradale, sicché opportuno, oltre che necessario, secondo il richiamato disposto normativo, proprio ai fini dell’individuazione della legittimazione passiva del destinatario dell’ordine, sarebbe stato l’accertamento in contraddittorio sulla effettiva ubicazione dei rifiuti, sulla proprietà della strada interpoderale e sul suo effettivo utilizzo, esclusivo o di uso pubblico, onde definire la spettanza degli oneri di manutenzione.
V.2.3. Nell’atto impugnato non risulta, comunque, dimostrata, a prescindere dall’accertamento del precedente aspetto, l’imputabilità necessaria, quanto meno sotto il profilo della colpa, a titolo di concorso, per l’imposizione dell’obbligo di rimozione in capo all’odierna proprietaria. L’Amministrazione intimata si è infatti limitata a riportare le mere circostanze fattuali secondo le quali non è stato possibile risalire all’autore dell’illecito sversamento e che l’attuale ricorrente risulta essere proprietaria catastale dell’area che sarebbe interessata dallo sversamento.
Nella parte motiva, lo stesso organo procedente ha, per inciso, meramente specificato che non competa ad esso ente locale, “adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti”, ricorrendo, però, poi, ad una mera presunzione, in assenza dell’allegazione di qualsiasi elemento anche di natura indiziaria, circa l’attribuibilità, sotto il profilo psicologico, dell’abusivo abbandono dei rifiuti de quibus, in capo all’odierna ricorrente.
Né, a tale fine, può ritenersi idonea ad integrare, per relationem, la motivazione del gravato provvedimento la previa comunicazione di avvio del procedimento finalizzato all’adozione della misura di natura sanzionatoria, non contenendo nemmeno questa elementi circa l’accertamento della responsabilità dell’odierna ricorrente, essendo riportata la sola circostanza del deposito incontrollato dei suddetti rifiuti (cf. nota prot. n. 78613 del 26.10.2016, con richiamo al verbale dei VV.UU – Polizia Ambientale del 10.10.2016).
La garanzia della partecipazione procedimentale non esime, in ogni caso, l’Amministrazione, cui compete la vigilanza sul territorio e l’adozione delle conseguenti misure repressive e ripristinatorie, dall’accertamento, in materia ambientale, delle effettive responsabilità quanto all’illegittimo abbandono dei materiali in oggetto.
V.2.4. Orbene, secondo costante e condiviso orientamento giurisprudenziale, infatti:
a) “la condanna del proprietario del suolo agli adempimenti previsti dall'art. 192 del D.Lgs n. 152/2006 necessita di un serio accertamento della sua responsabilità da effettuarsi in contraddittorio, ancorché fondato su presunzioni e nei limiti della esigibilità ove si ravvisi il titolo colposo di tale responsabilità, non potendosi configurare, in assenza di una apposita previsione di legge nazionale, alla stregua del diritto europeo, una responsabilità del proprietario da posizione” (Cons. di St., sez. IV, 07.06.2018, n. 3430);
b) ed invero, “in tema di abbandono di rifiuti, la titolarità del diritto di proprietà non vale, in tali ipotesi, a fondare una responsabilità oggettiva o per fatto altrui del proprietario” (TAR Calabria, Reggio Calabria, 05.06.2018, n. 303), “con conseguente esclusione della natura di obbligazione propter rem dell'obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene” (TAR Campania, Napoli, sez. V, 06.02.2018, n. 752);
c) pertanto, ai sensi dell'art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152 del 2006, nell'individuazione degli obblighi di rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati su area di proprietà, è “necessario che la responsabilità a titolo di dolo o di colpa, sia accertata dai soggetti istituzionalmente preposti al controllo, in particolare dal Comune, in contraddittorio con i soggetti interessati” (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 28.05.2018, n. 1203);
d) “non è, quindi, consentito di ritenere automaticamente responsabile il proprietario dell'area su cui sono stati abbandonati i rifiuti, salvo l'emersione di una colpa dello stesso che può anche essere vista nella trascuratezza, superficialità o anche indifferenza dello stesso che nulla abbia fatto e non abbia adottato alcuna cautela volta ad evitare che vi sia in concreto l'abbandono dei rifiuti” (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 06.02.2018, n. 752; TAR Lombardia, Milano, sez. III, 08.03.2018 n. 651) (TAR Campania-Napoli, Sez. V, sentenza 11.07.2018 n. 4599 - link a www.giustizia-amministrativa.it).
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