"L'esecuzione forzata intrapresa sulla base di una ordinanzaingiunzione per la riscossione di sanzioni amministrative, benché si svolga secondo le norme previste per l'esazione delle imposte dirette (in ragione del rinvio ad esse contenuto nell'art. 27, comma 1, della legge n. 689 del 1981), non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, per l'iscrizione a ruolo dei crediti tributari, ma soltanto alla prescrizione quinquennale dettata dall'art. 28 della citata legge n. 689 del 1981".