mercoledì 14 novembre 2018

Mobilità: necessaria identità di qualifica funzionale dei dipendenti coinvolti

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di autorizzare una mobilità per interscambio tra dipendenti appartenenti, rispettivamente, alla categoria D, posizione economica D2, ed alla categoria D3, posizione economica D6.

I magistrati contabili della Liguria, con la deliberazione 128/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 26 ottobre, hanno ribadito che la mobilità in compensazione, al pari della mobilità volontaria, deve garantire la necessaria neutralità ai fini delle assunzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 47, della legge 311/2004 e può avvenire solo tra dipendenti appartenenti al medesimo profilo professionale (da intendersi con riferimento al sistema di classificazione di cui all’art. 3 CCNL 31.03.1999, come modificato dall’art. 12 CCNL 2016-2018).

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CC Sez. Controllo Liguria del. n. 128 -18
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