TAR LAZIO
Secondo il TAR la scelta dei soggetti addetti alla rimozione non può essere delegata al gestore della piattaforma informatica.
Il Comune di Roma Capitale, dopo una serie di traversìe che avevano caratterizzato il percorso volto ad appaltare il servizio di rimozione dei veicoli in sosta di intralcio (a valle dell’esaurimento di un vecchio contratto sul quale l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato delle criticità con riguardo ai soggetti appaltatori), ha deciso di indire una gara del tutto innovativa: il bando, infatti, adottato in pieno agosto 2018, prevedeva che le attività da svolgere oggetto dell’appalto erano “la creazione di una piattaforma web, da utilizzarsi mediante applicativo su PC e smartphone, o dispositivi analoghi e, quindi, l’aggregazione di operatori economici, coordinati dal soggetto aggregatore, che pongano a disposizione mezzi, strutture e personale”.
Dunque, la peculiarità della vicenda sta nel fatto che il soggetto affidatario, da individuare con la gara, è quello che avrebbe dovuto gestire il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli attraverso una piattaforma web, mentre le ditte che avrebbero dovuto concretamente operare per porre in essere la rimozione, la custodia e la restituzione dei veicoli sarebbero dovute essere soggetti esterni, non individuati con la gara, tant’è che sono stati qualificati, nel bando stesso, “partners commerciali – utenti operatori”.
Una serie di operatori economici gravava il provvedimento contestandolo con specifico ricorso al TAR Lazio, deducendo la violazione della normativa di settore, atteso che i soggetti deputati materialmente ad effettuare la rimozione non sarebbero mai stati individuati neppure con successiva gara, sulla base di requisiti specifici concernenti all’attività di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli e con una base d’asta riferita a tale attività, ma appunto il bando prevedeva che costoro fossero scelti direttamente dall’affidatario del servizio.
Il TAR del Lazio, Sezione II, con sentenza n. 10430 del 29 ottobre 2018, ha accolto il ricorso, costringendo l’Amministrazione a ripensare l’intero impianto della procedura selettiva.
I giudici laziali, infatti, hanno preso atto che i criteri di aggiudicazione previsti facevano riferimento a profili attinenti la gestione della piattaforma ed a quelli relativi alla tempistica di intervento e di consegna dei veicoli e che i requisiti speciali richiesti si riferivano tutti all’attività di gestione di detta piattaforma aggregatrice web finalizzata all’erogazione di servizi con partner commerciali: invero, il bando segnatamente richiedeva, quale requisito di idoneità, l’iscrizione nel registro delle imprese relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, appunto quelle di gestione di piattaforme informatiche, mentre, con specifico riguardo all’attività di rimozione, deposito e restituzione dei veicoli, si richiedeva unicamente la disponibilità di almeno un carro attrezzi, dimostrabile anche solo con un contratto, subordinato alla condizione sospensiva dell’esito della gara (aggiudicazione), che assicurasse l’aggregazione alla piattaforma di almeno un soggetto aggregato in possesso di almeno 1 carro.
In sostanza, i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica non erano, nel bando, affatto riferiti alle attività poste in essere dai “rimotori”.
A detta del TAR, allora, ne deriva un’evidente violazione dei principi e delle regole contenuti nel Codice dei contratti pubblici, funzionali a garantire la tutela della concorrenza, in particolare, della regola del necessario ricorso ad una gara per la loro individuazione, atteso che l’individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto svolgere concretamente le attività in parola è rimessa al soggetto affidatario dell’appalto e non alla stazione appaltante.
Mattia Murra
(31 ottobre 2018)
© RIPRODUZIONE CONSENTITA Italian Open Data License 2.0
(indicazione fonte e link alla pagina)
http://www.ilquotidianodellapa.it
Secondo il TAR la scelta dei soggetti addetti alla rimozione non può essere delegata al gestore della piattaforma informatica.
Il Comune di Roma Capitale, dopo una serie di traversìe che avevano caratterizzato il percorso volto ad appaltare il servizio di rimozione dei veicoli in sosta di intralcio (a valle dell’esaurimento di un vecchio contratto sul quale l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato delle criticità con riguardo ai soggetti appaltatori), ha deciso di indire una gara del tutto innovativa: il bando, infatti, adottato in pieno agosto 2018, prevedeva che le attività da svolgere oggetto dell’appalto erano “la creazione di una piattaforma web, da utilizzarsi mediante applicativo su PC e smartphone, o dispositivi analoghi e, quindi, l’aggregazione di operatori economici, coordinati dal soggetto aggregatore, che pongano a disposizione mezzi, strutture e personale”.
Dunque, la peculiarità della vicenda sta nel fatto che il soggetto affidatario, da individuare con la gara, è quello che avrebbe dovuto gestire il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli attraverso una piattaforma web, mentre le ditte che avrebbero dovuto concretamente operare per porre in essere la rimozione, la custodia e la restituzione dei veicoli sarebbero dovute essere soggetti esterni, non individuati con la gara, tant’è che sono stati qualificati, nel bando stesso, “partners commerciali – utenti operatori”.
Una serie di operatori economici gravava il provvedimento contestandolo con specifico ricorso al TAR Lazio, deducendo la violazione della normativa di settore, atteso che i soggetti deputati materialmente ad effettuare la rimozione non sarebbero mai stati individuati neppure con successiva gara, sulla base di requisiti specifici concernenti all’attività di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli e con una base d’asta riferita a tale attività, ma appunto il bando prevedeva che costoro fossero scelti direttamente dall’affidatario del servizio.
Il TAR del Lazio, Sezione II, con sentenza n. 10430 del 29 ottobre 2018, ha accolto il ricorso, costringendo l’Amministrazione a ripensare l’intero impianto della procedura selettiva.
I giudici laziali, infatti, hanno preso atto che i criteri di aggiudicazione previsti facevano riferimento a profili attinenti la gestione della piattaforma ed a quelli relativi alla tempistica di intervento e di consegna dei veicoli e che i requisiti speciali richiesti si riferivano tutti all’attività di gestione di detta piattaforma aggregatrice web finalizzata all’erogazione di servizi con partner commerciali: invero, il bando segnatamente richiedeva, quale requisito di idoneità, l’iscrizione nel registro delle imprese relativa ad attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara, appunto quelle di gestione di piattaforme informatiche, mentre, con specifico riguardo all’attività di rimozione, deposito e restituzione dei veicoli, si richiedeva unicamente la disponibilità di almeno un carro attrezzi, dimostrabile anche solo con un contratto, subordinato alla condizione sospensiva dell’esito della gara (aggiudicazione), che assicurasse l’aggregazione alla piattaforma di almeno un soggetto aggregato in possesso di almeno 1 carro.
In sostanza, i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica non erano, nel bando, affatto riferiti alle attività poste in essere dai “rimotori”.
A detta del TAR, allora, ne deriva un’evidente violazione dei principi e delle regole contenuti nel Codice dei contratti pubblici, funzionali a garantire la tutela della concorrenza, in particolare, della regola del necessario ricorso ad una gara per la loro individuazione, atteso che l’individuazione dei soggetti che avrebbero dovuto svolgere concretamente le attività in parola è rimessa al soggetto affidatario dell’appalto e non alla stazione appaltante.
Mattia Murra
(31 ottobre 2018)
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