mercoledì 31 ottobre 2012

I verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati anche tramite la posta elettronica certificata?

Gira la notizia che dal 1° gennaio 2013 i verbali per violazioni del codice della strada saranno notificati anche tramite la posta elettronica certificata.
Addirittura il Comune di Torino aveva esternato tale possibilità nell'agosto del 2012 (vedi post).

A parere dello scrivente, tale possibilità è solo utopia dal momento che la sola approvazione del DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 (vedi post)  non è sufficiente a disciplinare una materia cosi' complessa qual' è il codice della strada.

Oltretutto, il predetto decreto prevede che:"Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti"

Forse, si dovrà attendere la Mini Riforma del CDS, di cui la commissione Trasporti ha ricevuto, alcuni giorni fà, il parere favorevole dalla Commissione Bilancio e che dovrebbe andare in commissione legislativa dopo il ponte dei Santi.

Ed anche se la Mini riforma dovesse andare in porto, entro 4 mesi dalla sua approvazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per stabilire le procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, tramite posta elettronica certificata nei confronti dei trasgressori abilitati all’utilizzo della posta medesima, escludendo l’addebito delle spese di notificazione a carico di questi ultimi (lo prevede l'art. 4  del C. 5361 VALDUCCI, non lo dico io).
Alcune considerazioni finali sono d'obbligo:
1)quanti saranno i cittadini autolesionisti che, a fronte di uno sconto sulle multe, vorranno facilitare il compito della notifica alla P.A. (fonte di ricorsi) per andare a pagare subito?(a Palermo  per es. si dice pagare e morire più tardi che si pò.... );
2)è normale, anche sul piano dell'uguaglianza costituzionale, che il C.d.S. nell'immediato futuro vada a prevedere la notifica sella sanzione tramite PEC ed invece non vada a prevedere le modalità di ricorso da parte del cittadino tramite PEC?
3)cosa succederà quando il destinatario della comunicazione non sarà in grado di accedere alla propria casella di posta in quanto assente (ad es. perché temporaneamente all’estero), ovvero per mancanza, inidoneità o assenza delle persone tenute a ricevere il messaggio per suo conto?
CHE DITE GLI FACCIAMO LA COMPIUTA GIACENZA?AHAHAHAHA

A mio avviso c'è ancora molto da fare prima che tale procedura diventi operativa, ma staremo a vedere.
Per trasparenza, allego uno stralcio dell'articolo che interessa la riforma e i precedenti post in materia.
Mario Serio




DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/10/2012

Art. 4 Domicilio digitale del cittadino 1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente: «Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, e' facolta' di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalita' stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio digitale. 2. L'indirizzo di cui al comma 1 e' inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalita' di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonche' le modalita' di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti. 4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui e' prevista dalla normativa vigente una diversa modalita' di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non puo' produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. 5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
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