Novità riguardanti la Pec sono contenute nel Decreto Legge 18/10/2012, n. 179, già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 19/10/12, "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", relativamente alle ditte individuali iscritte al Registro Imprese.
Il decreto estende anche alle ditte individuali l'obbligo di deposito dell'indirizzo pec presso il Registro Imprese, già previsto per le imprese in forma societaria. Tale obbligo sarà valido per tutte le nuove iscrizioni al registro imprese, a partire dal 20/10/12
1. L’obbligo di cui all’articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per quanto riguarda le imprese individuali già iscritte al Registro Imprese, l'obbligo di deposito scatterà a partire dal 31/12/2013.
2. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l’ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro il 31 dicembre 2013. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa individuale che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, sospende la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.