Nuove regole per la cancellazione dal PRA
Entrerà in vigore il 20 febbraio 2026 la Legge 26 gennaio 2026, n. 14 recante “Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo” (ne avevamo parlato qui)
In particolare, il provvedimento inserisce i commi 8-bis e 8-ter all’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2003 e i commi 5-bis e 5-ter all’articolo 231 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Nello specifico, viene previsto che alla richiesta di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), anche nel caso di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti per occupazione, non può essere opposta l’iscrizione sul veicolo medesimo del fermo amministrativo, fatta eccezione per i casi di radiazione per esportazione.
Si dispone, altresì, che nel caso siano rinvenuti sul suolo pubblico veicoli iscritti nel PRA e non reclamati dai proprietari o acquisiti per occupazione, gli enti locali o altri enti proprietari della strada, certificata l’inutilizzabilità, ne danno comunicazione al proprietario risultante dal PRA entro sette giorni. Qualora il proprietario non si opponga entro sessanta giorni, l’ente che ha inviato la comunicazione può procedere alla rimozione del veicolo, alla sua demolizione e alla cancellazione dal PRA senza che possa essere opposta l’iscrizione sul veicolo del fermo amministrativo.
Sono, infine, incrementate le sanzioni minime dei commi 1 e 2 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 209/2003 previste rispettivamente nei confronti dei gestori degli impianti di trattamento che violano gli obblighi in materia e dei detentori intenzionati alla demolizione dei veicoli fuori uso che non consegnano ai centri autorizzati.
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Su telegram premium:
1️VERBALE DI RINVENIMENTO E ACCERTAMENTO;
2️ATTESTAZIONE DI INUTILIZZABILITÀ;
3️PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE IMMEDIATA;
4️COMUNICAZIONE AL PROPRIETARIO (POST-RIMOZIONE);
5️RICHIESTA DI CANCELLAZIONE DAL PRA;
✅ CHECKLIST OPERATIVA PL
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Ecco una scheda pratica operativa per i Comandi di Polizia Locale, redatta in forma sintetica e utilizzabile come promemoria interno, sulla base della legge 26 gennaio 2026, n. 14 .
SCHEDA PRATICA
Veicoli fuori uso – Rottamazione e cancellazione con fermo amministrativo
(Legge n. 14/2026)
1. Ambito di applicazione
La procedura riguarda veicoli iscritti al PRA che:
risultano fuori uso;
sono:
rinvenuti da organi pubblici,
non reclamati dal proprietario,
acquisiti per occupazione;
anche se sottoposti a fermo amministrativo (art. 86 DPR 602/1973).
⚠️ Esclusione: non si applica alla radiazione per esportazione.
2. Compiti della Polizia Locale
La Polizia Locale (o l’ufficio individuato dall’ente proprietario della strada) è competente per:
Attestare l’inutilizzabilità del veicolo
Rilasciare l’attestazione di inutilizzabilità ai fini della rottamazione
Supportare l’ente nella procedura di rimozione, demolizione e cancellazione dal PRA
3. Attestazione di inutilizzabilità
L’attestazione deve contenere almeno:
identificazione del veicolo (targa, telaio se presente);
stato di abbandono o inutilizzabilità;
luogo di rinvenimento;
data del sopralluogo;
riferimento normativo (art. 5, comma 8-ter, d.lgs. 209/2003 o art. 231, comma 5-ter, d.lgs. 152/2006);
firma dell’ufficio o agente accertatore.
📌 L’attestazione è obbligatoria se il veicolo è gravato da fermo amministrativo.
4. Comunicazione al proprietario
Deve essere inviata senza ritardo e comunque entro 7 giorni.
Modalità:
PEC, oppure
altro mezzo idoneo a garantire la prova della ricezione.
Destinatario:
proprietario risultante dal PRA.
5. Termine di opposizione
Il proprietario ha 60 giorni dalla ricezione per opporsi all’attestazione.
In assenza di opposizione:
l’ente può procedere a:
rimozione,
demolizione,
cancellazione dal PRA.
🚫 Il fermo amministrativo NON può essere opposto alla demolizione.
6. Rimozione immediata
La rimozione è immediata, senza attendere i 60 giorni, quando ricorrono:
pericolo per l’incolumità pubblica;
esigenze di sicurezza pubblica o della circolazione stradale;
tutela ambientale;
esigenze militari;
urgenti e improrogabili motivi di tutela del patrimonio stradale.
7. Rapporti con il PRA
Alla richiesta di cancellazione dal PRA deve essere allegata:
l’attestazione di inutilizzabilità.
Il PRA non può rifiutare la cancellazione per la presenza del fermo amministrativo.
8. Incentivi pubblici
Se il veicolo è soggetto a fermo:
nessuna agevolazione o incentivo pubblico può essere riconosciuto per l’acquisto di un nuovo veicolo.
➡️ Questo aspetto non incide sull’attività della Polizia Locale, ma va segnalato all’interessato se richiesto.
9. Natura del servizio
Il rilascio dell’attestazione di inutilizzabilità:
è un servizio a domanda individuale;
la tariffa è stabilita dal comune;
nei casi di veicoli rinvenuti d’ufficio, opera su iniziativa dell’ente.
Schema rapido (checklist operativa)
✔ Rinvenimento veicolo
✔ Verifica iscrizione PRA
✔ Accertamento inutilizzabilità
✔ Redazione attestazione
✔ Comunicazione al proprietario (entro 7 giorni)
✔ Attesa 60 giorni (salvo urgenza)
✔ Rimozione e demolizione
✔ Cancellazione dal PRA (fermo non opponibile)
