Istituzione di spazi riservati (posti rosa)
Lunedì 23 maggio è stato pubblicato nella G.U. il decreto attuativo riguardante i parcheggi rosa. Il Ministero ha "finalmente" chiarito quale segnaletica verticale e orizzontale dovrà essere impiegata. E' stato introdotto un nuovo pittogramma da inserirsi nella figura 79/c. Lo stesso pittogramma dovrà essere utilizzato per la realizzazione del simbolo orizzontale all'interno dello stallo di sosta che avrà, comunque, le strisce di colore giallo proprie dei parcheggi riservati ai sensi dell'articolo 149 del Regolamento di Esecuzione.
COMMENTO POLIZIALOCALEBLOG:
Abbiamo voluto le lauree facili?
ADESSO PIANGIAMONE LE CONSEGUENZE. TECNICAMENTE E' UN MODUS OPERANDI IMPROPONIBILE.... (VEDI POST PRECEDENTE)
P.S. non è possibile inserire segnaletica nuova senza modificare il regolamento di attuazione....
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 aprile 2022
Definizione delle modalita' di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in eta' non superiore a due anni. (22A03065) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 aprile 2022
Definizione delle modalita' di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in eta' non superiore a due anni. (22A03065) (GU Serie Generale n.119 del 23-05-2022)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
DECRETO 7 aprile 2022Definizione delle modalita' di concessione dei contributi in favore dei comuni che provvedono ad istituire spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in eta' non superiore a due anni. (22A03065)(GU n.119 del 23-5-2022)
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e con
IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni recante: «Codice in materia di protezione dei dati
personali»;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo
codice della strada», di seguito «Codice della strada»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico degli enti locali»;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, che dispone
che «le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge
fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la
gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato.
Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi
relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi
stessi»;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 1,
comma 819, che istituisce nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti «un fondo con una dotazione di 3
milioni di euro per l'anno 2021 e di 6 milioni di euro per l'anno
2022, destinato all'erogazione, nei limiti delle risorse disponibili
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, di contributi in favore dei
comuni che, con ordinanza adottata entro il 30 giugno 2021 ai sensi
dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, provvedono a istituire spazi
riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti
di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato di gravidanza»;
Considerato che il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
all'art. 1, comma 2, lettera a) ha modificato il citato comma 819,
disponendo che il contributo sia concesso in favore dei comuni che,
con ordinanza adottata entro il 15 ottobre 2021 ai sensi dell'art. 7
del codice della strada, provvedono a istituire spazi riservati
destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due
anni ovvero a prevedere la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti
al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio
a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli
stalli a loro riservati;
Visto che il medesimo decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156,
all'art. 1, comma 1, lettera f), dispone che «Ai veicoli al servizio
di persone con disabilita', titolari del contrassegno speciale ai
sensi dell'articolo 381, comma 2, del regolamento, e' consentito
sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento,
qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli a loro
riservati», a decorrere dal 1° gennaio 2022;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
Codice della strada»;
Visto il capitolo 1310, istituito con legge 30 dicembre 2020, n.
178, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
delle mobilita' sostenibili, «Fondo in favore dei comuni per
l'istituzione di spazi riservati alla sosta gratuita dei veicoli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale ovvero delle donne in stato
di gravidanza»;
Considerato che l'art. 1, comma 820, della medesima legge n. 178
del 2020, cosi' come modificato dal decreto-legge 10 settembre 2021,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021,
n. 156, demanda ad apposito decreto del Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili, da adottarsi di concerto con i
Ministri dell'economia e delle finanze e per le disabilita', previa
intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, la
definizione dei criteri ai fini del riconoscimento del contributo a
ciascun comune, nonche' le modalita' di presentazione delle domande e
di erogazione del contributo medesimo;
Ritenuto che per l'individuazione dei soli spazi riservati ai
veicoli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita
capacita' motoria muniti di contrassegno speciale, nelle aree di
sosta o di parcheggio a pagamento, si provvede mediante ordinanza ai
sensi dell'art. 7 del Codice della strada;
Rilevato che, nelle more delle modifiche al citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, e' necessario fornire
indicazioni preliminari al fine di adottare i provvedimenti necessari
all'individuazione degli spazi riservati destinati alla sosta
gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di
gravidanza o di genitori con un bambino di eta' non superiore a due
anni;
Considerata la necessita' di provvedere all'individuazione delle
procedure operative per dare attuazione alle previsioni di cui
all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020;
Valutata la necessita' di avvalersi di societa' a capitale
interamente pubblico per le attivita' di attuazione ed esecuzione
connesse all'adozione del decreto di cui all'art. 1, comma 819, della
legge n. 178 del 2020;
Acquisita l'intesa della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali resa nella seduta del 16 marzo 2022;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' di
concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 1, comma
819, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Il contributo e' erogato a favore dei comuni che:
a) con delibere della giunta, istituiscono o hanno istituito
spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al
servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un
bambino di eta' non superiore a due anni, di seguito denominati
«stalli rosa»;
b) con ordinanza adottata ai sensi dell'art. 7 del Codice della
strada, istituiscono o hanno istituito, entro il termine di cui
all'art. 1, comma 819, della citata legge n. 178 del 2020 e
limitatamente all'ipotesi di cui al successivo art. 2, comma 2,
lettera c), spazi riservati al servizio di persone con limitata o
impedita capacita' motoria muniti di contrassegno speciale;
c) con ordinanza adottata dal 10 novembre al 31 dicembre 2021,
hanno previsto la gratuita' della sosta dei veicoli adibiti al
servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria muniti
di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a
pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli stalli
a loro riservati.
3. Ai fini del presente decreto, gli «stalli rosa» sono realizzati
secondo le indicazioni preliminari per la segnaletica di cui
all'allegato 1 al presente decreto.
Art. 2
Richiedenti
1. Il contributo puo' essere richiesto esclusivamente dai comuni,
nella persona del sindaco, da un suo delegato o dal soggetto indicato
ai sensi del comma 2, lettera a), del presente articolo.
2. Per accedere al contributo le ordinanze e le delibere della
giunta comunale, devono contenere:
a) l'indicazione della persona delegata a presentare la domanda;
b) il numero degli «stalli rosa» realizzati a partire dal 1°
gennaio 2021 o il numero degli stalli rosa che si intende realizzare;
c) per le sole ordinanze emanate dal 1° gennaio al 9 novembre
2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare per veicoli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale;
d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al 31 dicembre
2021, la previsione della gratuita' della sosta dei veicoli adibiti
al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio
a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli
stalli a loro riservati.
Art. 3
Procedura
1. Per accedere al contributo, il richiedente effettua la
registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo stalli rosa»,
di seguito denominata «Piattaforma», accessibile direttamente o dal
sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili. La Piattaforma e' resa disponibile entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il richiedente,
dopo essersi registrato, compila l'istanza disponibile sulla
piattaforma stessa entro sessanta giorni dalla data di attivazione.
Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine o con
modalita' diverse da quelle indicate nel presente decreto.
2. L'istanza, scaricata dalla piattaforma, e' firmata digitalmente
da uno dei soggetti indicati dall'art. 2, comma 1, e inoltrata per il
tramite della piattaforma.
3. Il contenuto minimo dell'istanza e' il seguente:
a) gli estremi dell'ordinanza o delibera della giunta comunale,
con indicazione del numero di protocollo e della data di adozione;
b) il numero complessivo degli «stalli rosa» realizzati o che si
prevede di realizzare;
c) per le sole ordinanze emanate dal 1° gennaio al 9 novembre
2021, il numero degli stalli realizzati o da realizzare per veicoli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacita'
motoria muniti di contrassegno speciale;
d) per le sole ordinanze emanate dal 10 novembre al 31 dicembre
2021, la previsione della gratuita' della sosta dei veicoli adibiti
al servizio di persone con limitata o impedita capacita' motoria
muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio
a pagamento, qualora risultino gia' occupati o indisponibili gli
stalli a loro riservati;
e) IBAN del conto corrente di tesoreria intestato al comune.
4. Alla domanda deve essere allegata copia dell'ordinanza e/o della
delibera di giunta comunale e dell'eventuale delega al soggetto
richiedente.
5. La piattaforma prevede la notifica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) utilizzata dal comune in fase di
registrazione, della ricezione dell'istanza con il numero di
protocollo assegnato e copia dell'istanza stessa.
Art. 4
Quantificazione ed erogazione del contributo
1. Salvo quanto disposto dal successivo comma 2, il contributo e'
erogato nella misura complessiva di euro 500 per ciascuno stallo
realizzato o che si prevede di realizzare.
2. Qualora le ordinanze prevedano la gratuita' della sosta ai sensi
dell'art. 2, lettera d) del presente decreto, e' riconosciuto un
contributo forfettario di 1.000 euro erogato in un'unica soluzione.
3. Per gli stalli «rosa» il contributo e' riconosciuto per un
numero massimo di stalli secondo lo schema seguente:
=====================================================================
| Numero |Contributo | |
| massimo stalli | massimo | Fascia demografica |
+=================+===========+=====================================+
| 3| 1.500| Minore o uguale a 5.000 abitanti|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
| 12| 6.000| 5.001 - 20.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
| 36| 18.000| 20.001 - 60.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
| 60| 30.000| 60.001 - 100.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
| 150| 75.000| 100.001 - 250.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
| 300| 150.000| 250.001 - 1.000.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
| 600| 300.000| Maggiore di 1.000.000|
+-----------------+-----------+-------------------------------------+
4. La fascia demografica di riferimento e' individuata sulla base
del numero di abitanti residenti nel comune alla data del 1° gennaio
2021 (fonte ISTAT).
5. Il contributo e' erogato in un'unica soluzione in base
all'ordine cronologico di presentazione delle istanze sulla
piattaforma e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, al netto
degli oneri di cui all'art. 8, comma 4.
6. Nel caso in cui l'importo totale del contributo spettante
rispetto al numero complessivo degli stalli realizzati, risulti
inferiore all'importo erogato, il comune provvede alla restituzione
della differenza tramite versamento al bilancio dello Stato, capo XV,
sul capitolo 3570 «Entrate eventuali e diverse concernenti il
Ministero delle infrastrutture e trasporti» art. 3 «Recuperi,
restituzioni e rimborsi vari», IBAN IT70R0100003245348015357003. Il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili si
riserva di effettuare i relativi controlli a campione.
Art. 5
Attivita' istruttoria
1. Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
attraverso CONSAP S.p.a., procede ad effettuare l'istruttoria delle
istanze e dei relativi allegati pervenuti sulla piattaforma.
2. Qualora il numero dei comuni richiedente il contributo sia
inferiore a 500, l'istruttoria e' condotta direttamente dagli uffici
del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e
l'importo della convenzione da stipulare con CONSAP e' rimodulato di
conseguenza.
Art. 6
Soggetti attuatori
1. L'amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
decreto e' il Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili che si avvale della societa' CONSAP - Concessionaria
servizi assicurativi pubblici S.p.a., ai sensi dell'art. 19, comma 5,
del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, mediante la stipula di apposita
convenzione.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
1. Il titolare del trattamento dei dati personali di cui
all'applicazione web dedicata e inerente allo svolgimento dei propri
compiti istituzionali, e' il Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili.
2. Il soggetto attuatore di cui all'art. 6 e' designato dal
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili quale
responsabile del trattamento dei dati personali con apposito atto
scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati,
che non comportano decisioni sulle finalita' e sulle modalita' di
utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della
titolarita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita'
sostenibili, in conformita' all'art. 28 del regolamento (UE)
2016/679.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della
normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalita' e
ai tempi di conservazione dei dati, nel rispetto dei principi di
privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione
dei compiti attinenti all'attribuzione del contributo e ai successivi
controlli sulla relativa erogazione. Nella convenzione di cui
all'art. 6 sono individuate le misure tecniche e organizzative volte
ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai
rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica,
dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo
accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32
del regolamento (UE) 2016/679, nonche' i tempi di conservazione dei
dati.
Art. 8
Norme finanziarie
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del
presente decreto si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 819, della legge
30 dicembre 2020, n. 178.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili,
quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente
decreto, in base all'art. 6, si avvale, nel rispetto della normativa
vigente in materia di trattamento dei dati personali, della societa'
CONSAP S.p.a., senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili
provvede ad accreditare su contabilita' ordinaria, in favore del
funzionario delegato di CONSAP S.p.a., le somme necessarie per dare
attuazione all'art. 3 del presente decreto con le seguenti modalita':
a) in misura pari al 50 per cento delle somme disponibili al
netto dei costi della convenzione, successivamente alla relativa
registrazione;
b) la restante somma e' versata in misura pari alle richieste di
contributo da erogare.
4. Gli oneri e le spese per l'attuazione della convenzione sono
pari, salvo quanto previsto all'art. 5 comma 2, ad un massimo di euro
616.000, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1.
5. Eventuali economie conseguite in sede di realizzazione della
piattaforma di cui all'art. 3 sono in ogni caso destinate
all'erogazione del contributo di cui all'art. 4.
Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di
controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 7 aprile 2022
Il Ministro delle infrastrutture
e della mobilita' sostenibili
Giovannini
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Il Ministro per le disabilita'
Stefani
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione
ecologica, n. 1573
Allegato 1
INDICAZIONI PRELIMINARI PER LA SEGNALETICA DEGLI "STALLI ROSA"
Parte di provvedimento in formato grafico
