Sicurezza alimentare: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42 che evita l’abrogazione della Legge 30 aprile 1962, n. 283
DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21G00048) (GU Serie Generale n.72 del 24-03-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2021
Occorreva "mettere una pezza"
Il provvedimento interviene per evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 inizialmente (ed involontariamente) realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42 Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza
alimentare. (21G00048)
(GU n.72 del 24-3-2021)
Vigente al: 25-3-2021
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche urgenti all'articolo 18
del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27
1. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio
2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10 e 22»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»;
b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «fatte salve le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»;
c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole: «, fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni».
Art. 2
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi
adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 22 marzo 2021
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei
ministri
Cartabia, Ministro della giustizia
Speranza, Ministro della salute
Patuanelli, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Cartabia