Sicurezza alimentare: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 42 che evita l’abrogazione della Legge 30 aprile 1962, n. 283

DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21G00048) (GU Serie Generale n.72 del 24-03-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/03/2021

Occorreva "mettere una pezza"

Il provvedimento interviene per evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283 inizialmente (ed involontariamente) realizzato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

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DECRETO-LEGGE 22 marzo 2021, n. 42 Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. (21G00048)
(GU n.72 del 24-3-2021)

Vigente al: 25-3-2021  


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27; 

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di modificare, prima della sua entrata in vigore, la disciplina delle abrogazioni introdotta con il predetto decreto legislativo n. 27 del 2021, al fine di evitare che rilevanti settori relativi alla produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio della salute dei consumatori; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2021; 

 Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
                  Modifiche urgenti all'articolo 18 
           del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 
 
  1. All'articolo 18, comma 1, del  decreto  legislativo  2  febbraio
2021, n. 27 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b), le parole «di cui agli articoli 7, 10  e  22»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 5, 6, 7, 8,  9,
10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22»; 
    b) alla lettera c), le parole «fatta salva la disposizione di cui
all'articolo 7» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «fatte  salve  le
disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 12»; 
    c) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le parole:  «,  fatta
salva l'applicazione delle disposizioni di esecuzione degli  articoli
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 13, 17, 18, 19 e 22 della legge 30
aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni». 
                               Art. 2 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente  decreto  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.  Le  amministrazioni  interessate  provvedono  ai  relativi
adempimenti  nell'ambito   delle   risorse   umane,   strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 3 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica Italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 22 marzo 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Draghi, Presidente del Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Cartabia, Ministro della giustizia 
 
                                Speranza, Ministro della salute 
 
                                Patuanelli, Ministro delle  politiche
                                agricole alimentari e forestali 
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia