domenica 24 dicembre 2017

Il regolamento di esecuzione del C.d.S. verrà modificato

Il Consiglio di Stato emana il parere sullo Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli artt. 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992.

Numero 02700/2017 e data 22/12/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 7 dicembre 2017


NUMERO AFFARE 02150/2017

OGGETTO:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione per la motorizzazione.


Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche agli artt. 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992;

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 0045038 in data 28/11/2017 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione per la motorizzazione ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Paolo Tronca;

Premesso e considerato.

1.Con nota, prot. n.0045038 del 28 novembre 2017 l’Ufficio legislativo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto, unitamente alla relazione ministeriale vistata dal Ministro, alla relazione illustrativa, alla relazione tecnica, all’analisi di impatto della regolamentazione (AIR), all’analisi tecnico-normativa (ATN).

2. Lo schema di decreto, che modifica il D.P.R. n., è stato predisposto in base alla previsione dell’articolo 5, comma 3, del d. lgs. n. 98 del 2017, che recita: “Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le disposizioni di coordinamento relative al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495”.

3. Nelle relazioni illustrativa, tecnica, AIR e ATN viene ampiamente illustrato come il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, abbia istituito il documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli assoggettati al regime dei mobili registrati e, pertanto, iscritti nel Pubblico Registro Automobilistico.

In funzione dell'introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà, l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo in parola ha apportato una serie di modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e segnatamente agli articoli 93, 94, 95, 96, 101, 103, 201, 213, 214-bis, 214-ter e 226.

Orbene, i suddetti mutamenti normativi hanno imposto l’adeguamento di talune disposizioni contenute nel d.P.R. n. 495 del 1992, in particolare il provvedimento in esame si limita a prevedere la modifica degli articoli 245, 247, 264 e 402, conseguentemente alle modifiche apportate, dal d. lgs. n. 98/2017, agli articoli 93, 94, 103 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992.
4.Lo schema di decreto è strutturato in un articolo unico.

4.1 Alla lettera a), vengono introdotte modifiche all'articolo 245, del d.P.R. 495/1992, in relazione al nuovo testo dell'articolo 93, comma 12, c.d.s., il quale prevede ora che gli adempimenti amministrativi previsti dal medesimo art. 93 (relativi alla immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi), nonché dagli articoli 94 (conseguenti al trasferimento della proprietà dei medesimi veicoli) e 103, comma 1, (relativi alla cessazione dalla circolazione dei veicoli stessi) sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.

Conseguentemente, nel provvedimento in esame:

• viene riscritto il comma 1, prevedendo che per il rilascio della carta di circolazione, intesa come documento unico di circolazione e di proprietà, il CED del Dipartimento per i trasporti trasmetta a: sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato proprietario, dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e sulla disponibilità dei veicoli stessi, nonché di provvedimenti di fermo amministrativo;

• viene soppresso il comma 2, poiché con l'introduzione del documento unico non verrà più rilasciato il certificato di proprietà e, pertanto, vengono meno gli obblighi di comunicazione da parte degli Uffici del PRA relativi a detto rilascio;

• viene riscritto il comma 3, prevedendo che l'Ufficio PRA, entro tre giorni dalla ricezione delle notizie e dei documenti di cui al comma 1, provvede alle iscrizioni e alle trascrizioni di competenza ovvero ricusa le formalità nel caso ín cui accerti irregolarità, dandone notizia, sempre in via telematica, al CED del Dipartimento trasporti;

• viene soppresso il comma 4, in quanto con l'introduzione del documento unico non potrà più verificarsi la non coincidenza tra intestatario della carta di circolazione e intestatario del certificato di proprietà.


4.2 Alla lettera b), vengono introdotte modifiche all'articolo 247, del d.P.R. 495/1992, in relazione al nuovo testo dell'articolo 94, comma 1, c.d.s., il quale prevede ora che, in caso di trasferimento della proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, venga rilasciata una nuova carta di circolazione che, in quanto documento unico, contiene anche i dati relativi al mutamento della proprietà. Conseguentemente, nel provvedimento in esame:

• viene riscritto il comma 1, prevedendo che per il rilascio della carta di circolazione intesa come documento unico di circolazione e di proprietà e conseguente al trasferimento della proprietà del veicolo, il CED del Dipartimento per i trasporti trasmetta al sistema informativo del P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione del veicolo, nonché i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi alle generalità di chi si è dichiarato nuovo proprietario;


• viene riscritto anche il comma 2, prevedendo che l'Ufficio PRA, entro tre giorni dalla ricezione delle notizie e dei documenti di cui al comma 1, provvede alle iscrizioni e alle trascrizioni di competenza ovvero, ricusa le formalità nel caso in cui accerti irregolarità, dandone notizia, sempre in via telematica, al CED del Dipartimento per i trasporti;

4.3 Alla lettera c), si prevede la soppressione dei commi 1 e 2 dell'articolo 264 del d.P.R. 495/1992, poiché le nuove procedure telematiche, applicabili anche nel caso di cessazione dalla circolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi, rende superflui gli adempimenti di comunicazione previsti dalla predetta norma regolamentare;

4.4 Alla lettera d), vengono introdotte modifiche all'articolo 402, del d.P.R. 495/1992, il quale disciplina l'articolazione in sezioni dell'Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV), gestito dal CED del Dipartimento per i trasporti. In particolare:

• vengono soppresse le parole: "che risultino dal certificato di proprietà e" contenute nel comma 3, poiché tale documento è stato abrogato dal decreto legislativo n. 98/2017;

• per la medesima ragione, viene riscritto il comma 4 prevedendo che nella "sezione immatricolazioni" affluiscano, per ogni veicolo, solo i dati di identificazione e i dati relativi all'emanazione della carta di circolazione, e quindi non più anche quelli relativi all'emanazione del certificato di proprietà;

• infine, viene riscritto il comma 7, diramando dal testo al momento ancora vigente ogni riferimento ad ACI-PRA poiché, in base alle nuove procedure, il popolamento delle sezioni 3 ("anagrafica") e 4 (immatricolazioni") dell'ANV non avverrà più con l'apporto di ACI-PRA.

5. L’intervento normativo in oggetto pare coerente con i mutamenti normativi intervenuti nella materia. Le modifiche al d.P.R. n. 495/2017 si rendono necessarie per creare i presupposti ai fini dell’introduzione del documento unico di circolazione, come individuato dal d. lgs. n. 98/2017.

Per quanto attiene alle osservazioni sul suddetto decreto legislativo e cioè sulla introduzione del documento unico di circolazione, si rinvia al parere reso dalla Commissione speciale di questo Consiglio 28 marzo 2017, n. 00877 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni relative alla “Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio del documento unico, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n.124”.


6. Nulla di altro vi è da osservare da parte della Sezione in ordine al testo sottoposto.

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere favorevole della Sezione.



L'ESTENSORE 
Francesco Paolo Tronca
IL PRESIDENTE
  Luigi Carbone



IL SEGRETARIO
Giuseppe Carmine Rainone 
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