sabato 11 novembre 2017

Modalita' di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 ottobre 2017

Modalita' di annotazione, nel documento unico di circolazione e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98. (17A07641) (GU Serie Generale n.264 del 11-11-2017)


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 23 ottobre 2017 
Modalita' di annotazione, nel documento unico di  circolazione  e  di
proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, dei dati richiesti
dall'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017,
n. 98. (17A07641) 
(GU n.264 del 11-11-2017)
 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
        per i trasporti, la navigazione, gli affari generali 
                           e del personale 
         del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                     per gli Affari di giustizia 
                    del Ministero della giustizia 
 
  Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  98,  recante:
«Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di  circolazione
e di proprieta' di autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi,  finalizzata
al rilascio di un documento unico, ai sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»; 
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo, il quale demanda ad apposito decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con  il  Ministero  della
giustizia,  la  fissazione  delle  modalita'  anche  telematiche   di
annotazione,  nella  carta  di  circolazione  di  cui  al  comma   1,
denominata «documento unico», dei dati relativi alla  sussistenza  di
privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi  e  giudiziari,
annotati presso il pubblico registro  automobilistico,  che  incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' di autoveicoli, motoveicoli e
rimorchi ricadenti nel regime dei beni mobili registrati, nonche'  di
provvedimenti di fermo amministrativo; 
  Visto altresi' l'art. 6, comma 3, del medesimo decreto legislativo,
il quale affida al Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti,
oltre che al Ministero della giustizia, la vigilanza  sull'Automobile
Club d'Italia, limitatamente alle  attivita'  del  pubblico  registro
automobilistico; 
  Ritenuta  la  necessita'  di  dare   attuazione   alla   richiamata
disposizione dell'art. 1, comma 3, al fine di consentire il  rilascio
del predetto documento unico a decorrere dal  1°  luglio  2018,  come
prescritto dal comma 1 del medesimo articolo; 
  Ritenuta inoltre  l'opportunita'  di  definire  contestualmente  le
modalita' di annotazione, nel documento unico, dei dati relativi alla
situazione  giuridico-patrimoniale  dei  predetti  veicoli,  di   cui
all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) Dipartimento: il Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli  affari  generali   e   del   personale   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti; 
    b) DG MOT:  la  Direzione  generale  per  la  motorizzazione  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari  generali  e
del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    c) CED: il  centro  elaborazione  dati  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali e  del  personale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    d)  ACI-PRA:  il  servizio  di  gestione  del  pubblico  registro
automobilistico da parte dell'Automobile Club d'Italia; 
    e) decreto legislativo: il decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
98; 
    f) veicoli: gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi ricadenti
nel regime dei beni mobili registrati di cui al libro VI,  titolo  I,
capo III, sezione I, del codice civile; 
    g) documento unico: il  documento  unico  di  circolazione  e  di
proprieta' dei predetti veicoli, redatto ai  sensi  dell'art.  1  del
predetto decreto legislativo. 
                               Art. 2 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita' di annotazione,  nel
documento unico, dei dati di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del decreto
legislativo,  relativi  alla  situazione  giuridico-patrimoniale  dei
veicoli, alla sussistenza di privilegi e ipoteche,  di  provvedimenti
amministrativi e giudiziari, annotati presso  il  PRA,  che  incidono
sulla proprieta' e sulla disponibilita' dei veicoli  stessi,  nonche'
di provvedimenti di fermo amministrativo. 
                               Art. 3 
 
 
                             Annotazioni 
 
  1. I dati di cui  all'art.  2  sono  annotati  nel  primo  riquadro
inferiore  del  retro  della  carta  di  circolazione,  nel   modello
approvato  dalla  direttiva  del  Consiglio  29   aprile   1999,   n.
1999/37/CE, recepita con decreto del Ministro dei trasporti  e  della
navigazione 14 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
52 del 3 marzo 2000. 
  2. I predetti dati  contengono  altresi'  la  specificazione  della
natura dell'atto, del gravame o del provvedimento da  annotare  e  la
relativa data di scadenza ovvero, in assenza,  la  relativa  data  di
costituzione o adozione. 
                               Art. 4 
 
 
                       Adempimenti procedurali 
 
  1. Al fine  di  consentire  il  rilascio  del  documento  unico  di
circolazione e di proprieta' a decorrere dal  1°  luglio  2018,  come
prescritto dall'art. 1, comma 1, del decreto legislativo,  presso  la
DG MOT e' istituito un comitato tecnico  esecutivo,  cui  partecipano
rappresentanti del CED e di ACI-PRA con adeguate competenze tecniche,
con il compito di definire le specifiche  di  interfaccia  necessarie
per l'annotazione dei  dati  previsti  dall'art.  1,  di  definire  i
requisiti di cooperazione  applicativa  tra  il  sistema  informativo
gestito dal CED e il sistema informativo  gestito  da  ACI-PRA  e  di
realizzare un idoneo ambiente di  collaudo  in  grado  di  verificare
tutte le predette caratteristiche. 
  2. Sulla base delle attivita' svolte dal comitato tecnico esecutivo
di cui al comma 1, che dovranno concludersi entro il 31 gennaio 2018,
il Dipartimento approva, con proprio apposito disciplinare tecnico da
adottare  entro  il  16  febbraio  2018,  le  nuove   procedure   per
l'annotazione sulla carta di circolazione dei dati previsti dall'art.
1. 
                               Art. 5 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 23 ottobre 2017 
 
                       Il Capo del Dipartimento per i trasporti,      
                  la navigazione, gli affari generali e del personale 
                          del Ministero delle infrastrutture          
                                    e dei trasporti                   
                                       Chiovelli                      
 
   II Capo del Dipartimento 
 per gli Affari di giustizia 
del Ministero della giustizia 
         Piccirillo