domenica 30 settembre 2012

Denuncia di infortunio sul lavoro:sarà abolito l'art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124

Una delle peculiarità che mi sono prefisso alla nascita di questo blog è quello di dare le notizie in largo anticipo rispetto a tutti gli altri e cerco di farlo nel miglior modo possibile.
E' anche per questo che forse i lettori di questo BLOG  aumentano di mese in mese.
Io ne prendo atto e vi dico GRAZIE di  cuore.

Il Governo si prepara ad approvare nei prossimi giorni ilnuovo "Pacchetto Semplificazioni".
Nella bozza di decreto:" SEMPLIFICAZIONE DI ADEMPIMENTI FORMALI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO" verrà abolito l'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ed inoltre verrà eliminato l'obbligo  a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale.

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede l'art. 10 della bozza di decreto suddetto:


Art.10
(Eliminazione dell’obbligo a carico del datore di lavoro di invio all’INAIL delle certificazioni mediche di infortunio sul lavoro e di malattia professionale)
1. A decorrere dal centottantasesimo giorno successivo all’entrata in vigore del presente decreto:
a) il certificato medico di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, di cui all’articolo
53, commi 1 e 5, del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, è trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente
dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua
compilazione.
b) all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo periodo del primo comma le parole: «e deve essere corredata da
certificato medico» sono soppresse;
2) al primo periodo del quarto comma dopo le parole: “certificato medico” sono inserite
le seguenti: “trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico o
dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative
disposizioni”;
3) al quinto comma le parole: «corredata da certificato medico» sono sostituite dal
seguente periodo: «trasmesso all’INAIL, per via telematica, direttamente dal medico
o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, nel rispetto delle relative
disposizioni»;
4) al settimo comma le parole: “che deve corredare la denuncia di infortunio” sono
soppresse e la parola: “rilasciato” è sostituita con le seguenti parole: “trasmesso
all’INAIL, per via telematica, nel rispetto delle relative disposizioni”.
2. Con la trasmissione del certificato di malattia professionale ai sensi dell’articolo 53, comma 5,
del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
come modificato dal presente articolo, si intende assolto, per le malattie professionali indicate
nell’elenco di cui all’articolo 139 del suddetto testo unico, l’obbligo di trasmissione della denuncia
di cui allo stesso articolo 139 ai fini dell’alimentazione del Registro Nazionale delle malattie
causate dal lavoro ovvero ad esso correlate di cui al comma 5 dell’articolo 10 del D. Lgs. n.
38/2000.

 Mario Serio

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