In quel periodo, nel comune dove prestavo servizio, mi capitava spesso di dover verbalizzare qualcuno che presentava la denuncia in ritardo all'autorità locale di P.S. o che addirittura la ometteva proprio.
Parafrasando una vecchia canzone di De Andrè: "la notizia della verbalizzazione ( di € 516,46), non ha avuto bisogno di alcun giornale e come una freccia dall'arco è scoccato volando veloce di bocca in bocca".....e da allora non ne ho piu fatti di questi verbali. Nel corso degli anni, molti colleghi di tutta la penisola mi hanno contattato per avere dei chiarimenti e del materiale che non riuscivano a reperire. Addirittura, alcuni comandi di P.M. si sono "appropriati" il mio articolo, ripubblicandolo nel loro sito internet, non avendo nemmeno il buonsenso di citare la fonte.
Ripropongo l'articolo pubblicato all'epoca alla quale ho dovuto apportare le dovute modifiche.
N.B. La denuncia di cui sotto non ha nulla a che vedere con il DECRETO LEGISLATIVO Sicurezza D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e lo stesso art. 55, comma 6, di quest'ultimo, lo ribadisce espressamente: "L’applicazione della sanzione di cui al comma 5, lettera g) con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni, esclude l’applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124".
La denuncia di infortunio sul lavoro La denuncia di infortunio sul lavoro interessa particolarmente la polizia municipale (specie nei piccoli comuni), in virtù di un obbligo di legge che obbliga tutti i datori di lavoro (compresi quelli agricoli), di comunicare ogni infortunio sul lavoro occorso ad un proprio dipendente, che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro, per più di tre giorni. Tale obbligo scaturisce dal D.P.R, 30/06/1965, n. 1124 (detto T.U.), e successive modifiche ed integrazioni, dalla Legge 28.12.1993 n. 561 - artt. 1 e 2., dal Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n°38 e dal Decreto 29 maggio 2001(modalità operative per la denuncia degli infortuni sul lavoro a carico di datori di lavoro agricoli). Detta denuncia deve essere presentata all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio e per autorità di pubblica sicurezza si intendono la Questura o, in alternativa, i Commissariati di P.S. nei comuni ove tali uffici sono presenti, in ogni altro caso tale autorità è rappresentata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto l'infortunio stesso. Nel caso che l'infortunio sia avvenuto in viaggio e in territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano. La denuncia deve essere presentata da parte del datore di lavoro entro due giorni da quello nel quale il datore di lavoro stesso ha avuto notizia dell' infortunio occorso ad un proprio dipendente, questo termine decorre dal momento in cui il datore di lavoro riceve il certificato medico che attesta un' inabilità al lavoro di oltre tre giorni, oppure, nel caso di infortunio in precedenza valutato guaribile entro tre giorni, il termine decorre dalla data di ricezione del successivo certificato medico che attesta la mancata guarigione nei termini precedentemente stabiliti e prolunga quindi il periodo di inabilità al lavoro. Ai fini dell'osservanza dei termini di presentazione, per le comunicazioni di infortunio effettuate a mezzo di lettera raccomandata, vale come data di presentazione quella di spedizione dall' Ufficio Postale.Se la scadenza del termine cade in un giorno festivo essa slitta al primo giorno successivo non festivo, per la corretta valutazione dei termini previsti dalla normativa il sabato è considerato normale giornata feriale anche se normalmente non lavorativa. La mancata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza entro il termine di due giorni, decorrenti dalla ricezione del certificato medico da parte del datore così come la non completezza della stessa, o il mancato assolvimento dell'obbligo da parte di una persona incaricata dal datore di lavoro è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pecuniaria il cui ammontare è compreso tra un minimo di €uro 1.290,00 , ed un massimo di €. 7.745,00, salve le sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. In caso in cui sia avvenuto un infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto o abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o l'inabilità superiore ai trenta giorni, l'autorità di p.s., appena ricevuta la denuncia, deve inviare copia della denuncia alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezione del Lavoro, nella cui circoscrizione è accaduto l'infortunio. Tale organo, entro quattro giorni dal ricevimento della denuncia, procede ad una inchiesta volta ad accertare, tra l'altro, le circostanze in cui è avvenuto l'infortunio e le cause di esso nonché eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione. Tale obbligo deriva dall'art. 56 D.P.R. 1124/65 come mod. dall'art. 236 del D. Lgs. 19/21998 n° 51 (in vigore dal 2 Giugno 1999) e comporta una importante modifica rispetto alla normativa previgente, che prevedeva la competenza del Pretore. A tal riguardo il Ministero del Lavoro - Direzione Affari Generali - Div VII con Circolare 28 Maggio 1999 n° 38 ha precisato comunque che "la procedura relativa all'inchiesta rimane sostanzialmente invariata". Qualora la suddetta inchiesta evidenzi ipotesi di reato, apposita informativa dovrà essere inviata alla competente Procura della Repubblica.
..................................................
COMUNE DI
PROV.
POLIZIA MUNICIPALE
C.A.P.
90020
Tel. 0921 541097
Cod. Fisc.
87001270823
Fax 0921 540337
Part.Iva
02583080821
c/c
Tesoreria Comle 15890908
e-Mail:
uffvigili@libero.it
Verb. n°________ Reg.
Inf. sul lavoro Prot. n°____________ del_____________________
VERBALE DI ACCERTAMENTO
DI INFRAZIONE ALLE NORME DI CUI AL D.P.R. 30/06/1965, N°1124
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (INFORTUNI SUL LAVORO)
L’anno il giorno del mese di i sottoscritti, a
seguito di ricezione della denuncia di infortunio di seguito specificata,
HANNO ACCERTATO
a carico della Ditta con
sede in, la violazione dell' art. 54 del D.P.R. 30/06/1965, n°1124 e
successive modificazioni (in relazione all’art.25 del D.Lgs. 23/02/2000,
n°38 e Decreto 29/05/2001), per non avere ottemperato all’obbligo della
denuncia all’autorità di P.S. (Sindaco) entro 48 ore dall’infortunio sul
lavoro occorso nel giorno in C.da, alla Sig.ra, nata a il e residente a
via n° di cui alla certificazione medica n° del dell’Azienda Ospedaliera
di
La denuncia di infortunio
di cui sopra è stata spedita a mezzo lettera Racc. A/R n°del Poste di, ed
assunta al Prot. di questo Ente il giorno.........
In data………….,
la S.V. è stata
diffidata, ai sensi dell’articolo 13 D. Lgs. n. 124/2004 (Circolare n. 9/2006), a sanare
l’inosservanza dell’art. 54 del D.P.R. n. 1124/1965 al pagamento
della sanzione prevista dall’art. 2 della legge n. 561/1993, nella
misura minima di Euro 1290,00 entro il termine di………….
Essendo trascorso inutilmente il termine di cui sopra, , si contesta la violazione accertata in
data…………..dell’articolo 54 del D.P.R. n. 1124/1965, depenalizzata dalla legge
n. 561/1993 che, ai sensi dell’articolo 2, modificato dall’articolo 1, comma 1177
della Legge Finanziaria per il
2007, che prevede la sanzione amministrativa da Euro 1290,00 a Euro 7745,00.
MODALITA’ DI ESTINZIONE
Ai sensi dell’art. 16 della
legge 24 novembre 1981, n°689, la violazione può essere estinta mediante il
pagamento in misura ridotta della somma di €uro 2580,00. pari al doppio del
minimo della sanzione edittale in quanto più favorevole, più €uro 10,00 per
spese di notifica,
entro 60 giorni dalla data di contestazione o notificazione della
violazione:
-a favore dell’Ufficio del Registro di , per l'importo di € 2580,00. utilizzando apposito
modello di pagamento”F23”*;
-a favore del Comune di , per l'importo di € 10,00, per spese di notifica* Il pagamento puo’avvenire o presso il concessionario della riscossione tributi, oppure presso un istituto di credito o posta.
AVVERTENZE
Qualora non avvenga il pagamento in misura ridotta
nel termine prescritto, il verbale sarà trasmesso all’Ispettorato
Provinciale del Lavoro di Palermo, quale Autorità competente ad emettere
l’Ordinanza Ingiunzione (D.P.R. 30/12/1995, n°582).Il trasgressore, ai sensi
dell’art. 18 della L. 24/11//1981, n°689, può far pervenire scritti
difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito dalla medesima
Autorità entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o
notificazione della violazione.
I Vigili Urbani
Visto: L’Autorità Locale di P.S.
___________________________
N°___________ NOTIFICA A MEZZO POSTA
Si attesta che il presente
verbale è stato notificato mediante lettera Raccomandata A.R.
n°____________________, spedita in data _______________dall’Ufficio postale
di Sclafani Bagni e notificato alla data risultante dall’allegato avviso di
ricevimento.
IL NOTIFICATORE
______________
* Oltre
ai dati anagrafici nel modello "F23" sono essenziali i seguenti elementi:
nel campo "6" deve essere riportato il codice "9AO" che individua l'ufficio
a cui andrà comunicato l'avvenuto versamento. Nel campo "7" va annotato il
codice del Comune ricavabile dal volume "Codice dei Comuni d'Italia". Nel
campo "9" va indicata la causale "PA". Nel campo "10" occorre indicare il
numero del verbale. Nel campo "11" si dovrà indicare il codice tributo
"741T" per € 516,00 e "698T" per € 2.064,00, con la specifica "sanzioni amministrative in materia di infortuni sul
lavoro". Nel medesimo campo "11", al di sotto, va indicato il codice tributo
"9AOT" relativo a "spese di notifica postale", pari a €uro 10,00, con il corrispondente codice
del Comune destinatario nel relativo campo "14".
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rivolto soprattutto ad operatori di Polizia che vogliono tenersi costantemente aggiornati