mercoledì 20 novembre 2024

Edilizia libera per installazione di impianti fotovoltaici solo su edifici già esistenti

  Consiglio di Stato, sezione VII, 9 ottobre 2024, n. 8113 – Pres. Contessa, Est. Zeuli

ENERGIA ELETTRICA ED ENERGIA IN GENERE - IMPIANTI FOTOVOLTAICI - EDILIZIA E URBANISTICA - PERMESSO DI COSTRUIRE - DEROGHE


L’art. 9 del decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 – secondo cui l’installazione “con qualunque modalità” di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica sono considerate interventi di manutenzione ordinaria e non sono subordinate all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, inclusi quelli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - non prevede una illimitata facoltà di deroga a tutte le norme del testo unico sull’edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 che sarebbe contraria ai criteri previsti in tema di concorso fra norme di pari grado che regolano la medesima fattispecie e all’interesse pubblico al corretto sviluppo dello sfruttamento edilizio del territorio. Pertanto, la tendenziale derogabilità alle norme in materia edilizia prevista dall’articolo 9 vale solo: i) allorquando l’interessato dimostri di non avere possibilità alternative, cioè tecnicamente equivalenti, di installazione in altri luoghi; ii) a condizione che non si ottengano indebiti incrementi di volumetrie e superfici utilizzabili per altri scopi, che non siano strettamente connessi ad esigenze tecniche perché, in quest’ultimo caso, l’intervento comunque richiede il necessario titolo edilizio. (1).

sabato 16 novembre 2024

La Pena minima per oltraggio è di 6 mesi


Legittimo l’inasprimento della pena minima per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.La Consulta ha respinto i dubbi di costituzionalità sollevati dal tribunale di Trieste

Corte Costituzionale, sentenza n. 166 del 2024
Sentenza 166/2024



Art. 341-bis
(Oltraggio a pubblico ufficiale).
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola)).
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.


Massima n. 46390
Vai al testo della pronuncia
Titolo
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Trattamento sanzionatorio - Previsione come minimo edittale della reclusione di sei mesi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210027).

Testo


Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 341-bis cod. pen., come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 53 del 2019, come conv., nella parte in cui punisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la pena minima della reclusione di sei mesi. A seguito della novella, che ha innalzato la pena minima dalla previgente soglia di quindici giorni, si punisce con il minimo edittale censurato una condotta che, nel “nuovo” reato di oltraggio, prevede che l’offesa deve essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, il che comporta una lesione della reputazione del pubblico ufficiale e del prestigio e dell’immagine della pubblica amministrazione; mentre il terzo elemento specializzante richiede che il delitto sia integrato solo se la condotta offensiva sia posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e quindi laddove è massimo il danno che tale condotta può arrecare; e l’ultimo elemento di novità, infine, richiede che siano offesi, al contempo, sia l’onore che il prestigio del pubblico ufficiale. In tal modo, l’introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale ha configurato un delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Tali nuovi requisiti restringono significativamente l’ambito applicativo della nuova fattispecie, arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione. D’altra parte, la “nuova” fattispecie di oltraggio condivide ora con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), assunta a tertium comparationis dal rimettente, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. Infine, con riferimento ai reati a citazione diretta come quello in questione, l’art. 554-bis cod. proc. pen. ha inserito l’udienza di comparizione predibattimentale per favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa; deve dunque considerarsi che per questa tipologia di reato è possibile il ricorso al suddetto strumento, che consente di responsabilizzare l’autore dell’offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato, contribuendo a restituire un’immagine positiva all’azione della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 71/2024 - mass. 46154; S. 45/2024 - mass. 46077; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898; S. 30/2021 - mass. 43628; S. 284/2019 - mass. 40956; S. 341/1994 - mass. 20951).

mercoledì 13 novembre 2024

Pec piena:La notifica è valida?


La sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, 5 novembre 2024, n. 28452, ha affrontato il problema della notifica PEC non andata a buon fine per casella piena del destinatario, una questione che ha generato numerosi contrasti giurisprudenziali.

La sentenza stabilisce un principio di diritto chiaro: in assenza della Ricevuta di Avvenuta Consegna (RdAC), la notifica non può considerarsi perfezionata, anche se la mancata consegna è imputabile al destinatario. 

lunedì 11 novembre 2024

Circolare n. 11001/110/25 dell'11 novembre 2024 - Fondo per la prevenzione e il contrasto delle truffe agli anziani. Destinazione contributi

La circolare 253.76 KB

Allegato 1 712.72 KB

Allegato 2 169.18 KB

Terminologia in materia di disabilità a seguito dell’entrata in vigore del decreto

 Come è noto è uscita una nuova terminologia per definire le "persone con handicap"(come se lo stesso fosse dispregiativo) con "persone con disabilità".
Infatti, l’art. 4 del decreto legislativo n. 62 del 2024 (in vigore dal 30 giugno 2024), ha aggiornato la terminologia in materia di disabilità, al fine del rispetto dei diritti e della dignità delle persone con disabilità.

DELLA SERIE:questi non hanno un caxxo da fare?

Per me, quelli che cambiano alcuni termini  per "addolcire la pillola" non sono altro che  EMERITI IMBECILLI, o forse dovrei chiamarli "diversamente ritardati"?

 MaSe

 m_pi.AOOGABMI.REGISTRO-UFFICIALEE.0151982.25-10-2024-terminoligia-inclusione

lunedì 4 novembre 2024

NCC: disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico

Decreto interministeriale numero 226 del 16 ottobre 2024

Il decreto interministeriale numero 226 del 16 ottobre 2024 disciplina le modalità di tenuta e compilazione del foglio di servizio elettronico di cui all'articolo 11, comma 4, legge 15 gennaio 1992, n. 21, ai fini dello svolgimento del servizio di noleggio con conducente effettuato esclusivamente mediante autovettura o motocarrozzetta e ne individua le specifiche tecniche.

Allegati

Decreto_Interministeriale numero 226 del 26 ottobre 2024_e_Allegati.pdf

Competenza

Dipartimento per i trasporti e la navigazione
Data di ultima modifica: 31/10/2024
Data di pubblicazione: 31/10/2024

domenica 3 novembre 2024

Cassazione: diritto alla retribuzione ordinaria anche durante le ferie


Con l’ordinanza n. 25840 del 27.09.2024, la Cassazione afferma che, in ossequio anche alla posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria, la retribuzione del lavoratore durante le ferie deve comprendere tutte le voci allo stesso corrisposte nei periodi di servizio.

Il fatto affrontato

Il lavoratore ricorre giudizialmente al fine di ottenere le differenze retributive relative al periodo delle ferie godute nell’intervallo temporale 2016-2021.
La Corte d’Appello accoglie la predetta domanda, sul presupposto che il ricorrente, nei periodi di fruizione delle ferie annuali, non aveva percepito una retribuzione equiparabile a quella corrisposta nei periodi di servizio, stante la mancata inclusione dell’indennità perequativa, dell’indennità compensativa e del ticket-mensa.

L’ordinanza

La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – rileva che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, per come interpretata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni ed è correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Invero, secondo i Giudici di legittimità, una diminuzione della retribuzione ordinaria durante i periodi feriali potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie.

Ciò, per la sentenza, è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un’efficace tutela della loro salute e sicurezza.

Su tali presupposti, la Suprema Corte rigetta il ricorso proposto dalla società, ritenendo dovute le richieste differenze retributive. 
 https://www.lavorosi.it

sabato 2 novembre 2024

Sul discrimine tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva ai fini della disciplina sull’inquinamento acustico


 Consiglio di Stato, sezione V, 2 ottobre 2024, n. 7913 – Pres. Caringella, Est. Fantini


Locazione – Attività turistica ricettiva – Discrimine – Attività ricreative ripetute – Conseguenze – Inquinamento acustico – Legge quadro – Applicabilità

L’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; 
 
tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (nel caso di specie, la sezione ha riconosciuto tali caratteristiche in relazione alle attività svolte dalla conduttrice del compendio denominato “Villa Bonomi”, in comune di Como). (1).

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
 
 https://www.giustizia-amministrativa.it
 

Circolare del 29 ottobre 2024 - Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici. “Scuole Sicure” 2024/2025


Allegati

mercoledì 30 ottobre 2024

Riforma Cartabia: i chiarimenti sulla procedibilità del furto aggravato (art.673 cod. proc.pen)

In materia di procedibilità dei reati post - Cartabia, per il furto aggravato è richiesta la querela della persona offesa. Lo ha ricordato la Cassazione, la quale ha precisato che tale modifica non influisce, però, sulle condanne precedenti.


Cass. pen., sez. I, ud. 20 settembre 2024 (dep. 25 ottobre 2024), n. 39266

martedì 29 ottobre 2024

Strutture tipo dehors e potere regolamentare del Comune


 Consiglio di Stato, sezione V, 23 ottobre 2024, n. 8474 – Pres. Sabatino, Est. Perrelli


Edilizia e urbanistica – Titoli edilizi – Dehors – Caratteristiche - Regolamento comunale – Area paesaggisticamente vincolata


Il Comune ha il potere, da un lato, di rilasciare i titoli edilizi e paesaggistici per la realizzazione delle strutture tipo dehors su tutto il territorio comunale, dall’altro, di approvare un regolamento di carattere generale che ne disciplini le caratteristiche, al fine di rendere più snello il procedimento autorizzatorio e di conformarle nell’ottica della “sicurezza urbana”, nell’accezione più moderna di miglioramento della vivibilità cittadina. (Nella fattispecie in esame, si controverte del regolamento, adottato dal Comune di Polignano a Mare, per il rilascio di autorizzazioni ai fini dell’occupazione temporanea di suolo pubblico, privato e privato ad uso pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, il quale, per certe tipologie di dehors ricadenti in aree di tutela paesaggistica ed individuate come zone bianche, deve essere acquisita la preventiva autorizzazione paesaggistica”). (1).


(1) Conformi: Cons. Stato, sez. II, n. 1489 del 2023.