sabato 22 marzo 2025

Autovelox, i dispositivi approvati dal 2017 in poi sono da ritenersi omologati automaticamente


 In arrivo decreto del ministero dei Trasporti. Asaps: finalmente chiarezza. Codacons: non a norma, vanno spenti

 

Ecco un riassunto dettagliato e approfondito del decreto ministeriale relativo all’omologazione, taratura e verifica di funzionalità degli autovelox e dei sistemi di rilevazione automatica della velocità (su telegram premium il pdf)


Premesse e contesto normativo

Il decreto ministeriale è stato adottato per definire in modo chiaro e uniforme le regole sull'omologazione degli strumenti di rilevazione della velocità, superando incertezze normative e giurisprudenziali emerse negli ultimi anni. Il provvedimento si fonda su una serie di normative già esistenti, tra cui:

  • Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992), che disciplina la circolazione e le sanzioni per eccesso di velocità.
  • Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 495/1992), che definisce le procedure operative.
  • Legge 190/1991, che attribuisce ai Ministeri competenti il compito di stabilire regole attuative per il Codice della Strada.
  • Decreti ministeriali precedenti, in particolare il D.M. 282/2017, che già regolamentava la taratura degli autovelox.
  • Direttive comunitarie e accordi internazionali, che impongono standard di sicurezza e precisione.

L’emanazione di questo decreto nasce dalla necessità di uniformare le disposizioni in materia di strumenti di rilevamento della velocità, per garantire maggiore certezza giuridica e ridurre il contenzioso legale relativo alla validità delle multe per eccesso di velocità.


Obiettivi del decreto

Le finalità principali del decreto sono:

  1. Stabilire requisiti chiari e univoci per l’omologazione degli strumenti di rilevamento della velocità, sia fissi che mobili.
  2. Definire procedure uniformi per la taratura e verifica periodica dei dispositivi, assicurando affidabilità e precisione.
  3. Garantire che ogni strumento rispetti parametri rigorosi in termini di accuratezza e conformità alle normative.
  4. Evitare discrepanze interpretative nei tribunali, che in passato hanno portato a sentenze contrastanti sulla validità degli autovelox.
  5. Rendere trasparente il processo di approvazione dei dispositivi, con controlli periodici da parte di enti accreditati.

Principali disposizioni del decreto

Il decreto è articolato in diversi articoli che regolano ogni fase dell’approvazione, utilizzo e manutenzione degli strumenti di rilevamento della velocità. Di seguito sono riportate le principali disposizioni.

1. Omologazione dei dispositivi

  • Ogni dispositivo destinato al rilevamento della velocità deve ottenere un decreto di omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).
  • L’omologazione riguarda il prototipo del dispositivo, che deve superare test di laboratorio e prove su strada prima di poter essere prodotto in serie.
  • La verifica dell’omologazione si basa su parametri tecnici dettagliati contenuti nell’Allegato A del decreto.

2. Tipologie di dispositivi previsti

I dispositivi di rilevazione della velocità si dividono in due principali categorie:

  1. Dispositivi per la velocità istantanea – Misurano la velocità di un veicolo in un singolo punto.
  2. Sistemi per la velocità media – Calcolano la velocità di un veicolo tra due punti distanti tra loro.

I dispositivi possono inoltre essere classificati in base alla loro installazione:

  • Fissi – Installati stabilmente in un punto della rete stradale.
  • Mobili – Posizionati temporaneamente in luoghi variabili.
  • Presidiati – Con presenza di operatori delle Forze dell’Ordine.
  • Non presidiati – Funzionano in modalità completamente automatica.

3. Caratteristiche tecniche obbligatorie

Ogni dispositivo deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici:

  • Sistema di misurazione certificato con errore massimo tollerato specificato nell’allegato tecnico.
  • Software di gestione sicuro e certificato, con crittografia dei dati raccolti.
  • Capacità di classificare i veicoli (auto, moto, camion, autobus, ecc.).
  • Modalità di contestazione delle infrazioni, con differenziazione tra contestazione immediata e differita.
  • Sistema di ripresa delle immagini, con registrazione della targa e oscuramento automatico del parabrezza nei casi previsti dalla normativa sulla privacy.

4. Taratura e verifiche di funzionalità

Per garantire la precisione delle misurazioni, il decreto stabilisce che:

  • Ogni dispositivo deve essere sottoposto a una taratura iniziale prima dell’utilizzo.
  • Sono obbligatorie verifiche periodiche per accertare che il dispositivo mantenga la precisione durante la sua vita utile.
  • La taratura deve essere effettuata da laboratori accreditati secondo le normative ISO IEC 17025.
  • La verifica deve essere effettuata su strada reale o in laboratorio, con metodologie specifiche per ogni tipologia di dispositivo.

In caso di esito negativo delle verifiche, il dispositivo non può essere utilizzato fino a quando non supera nuovamente i test.


5. Controlli di conformità

Il decreto prevede un sistema di controllo sulla produzione e distribuzione degli autovelox per garantire che i modelli venduti siano identici ai prototipi omologati.
I controlli includono:

  • Verifica del processo produttivo e della qualità del sistema di fabbricazione.
  • Controllo a campione su dispositivi venduti e installati.
  • Monitoraggio della conformità ISO 9001 dei produttori.

I controlli sono effettuati da organismi accreditati su incarico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.


6. Disposizioni transitorie

Il decreto stabilisce che:

  • I dispositivi già approvati con il D.M. 282/2017 sono considerati omologati, senza necessità di ulteriori verifiche.
  • I dispositivi approvati prima del 2017 possono ottenere la nuova omologazione se il produttore integra la documentazione richiesta.
  • Gli autovelox non conformi alle nuove disposizioni devono essere disattivati entro la data di entrata in vigore del decreto.

7. Abrogazione delle norme precedenti

Il decreto abroga il D.M. 282/2017 con un periodo transitorio di un anno dall’entrata in vigore.
Dopo tale periodo, il nuovo regolamento sarà l’unico valido per l’omologazione e gestione degli strumenti di rilevazione della velocità.


Conclusioni

Il decreto introduce un sistema più rigoroso per l’approvazione e il controllo degli autovelox, con l'obiettivo di garantire:

  • Maggiore precisione e affidabilità nella misurazione della velocità.
  • Eliminazione di incertezze normative che in passato hanno portato a sentenze contrastanti nei tribunali.
  • Trasparenza nelle procedure di omologazione, taratura e verifica.
  • Controlli periodici per evitare l'uso di dispositivi obsoleti o non tarati correttamente.

 

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Con queste nuove disposizioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti punta a migliorare la sicurezza stradale e la legittimità degli accertamenti per eccesso di velocità, riducendo il rischio di contenziosi e garantendo il rispetto delle normative europee.

 Il decreto emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti disciplina in maniera dettagliata la procedura di omologazione dei dispositivi e sistemi tecnici impiegati per l’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, conformemente alle disposizioni del Codice della Strada e al relativo Regolamento di attuazione. Il provvedimento si prefigge di uniformare i criteri e i requisiti tecnici dei dispositivi di rilevamento, garantendo l’accuratezza delle misurazioni e la loro conformità ai requisiti nazionali e comunitari.

In primo luogo, il decreto stabilisce l’ambito di applicazione e le modalità con cui viene eseguita l’omologazione del prototipo – inteso come configurazione invariante del dispositivo o del sistema – al fine di accertare che questi siano idonei a misurare la velocità in modo affidabile. L’iter di omologazione prevede la presentazione di una documentazione tecnica completa che include manuali d’uso, specifiche tecniche, tabelle identificative dei dispositivi e dettagli sulle parti hardware e software, suddivise in gruppi in base alla loro rilevanza per la misura (componenti inerenti alla misura rilevante, a supporto dell’acquisizione e non rilevanti).

Il decreto disciplina inoltre le procedure di taratura e verifiche di funzionalità sia in fase iniziale che periodica. Tali prove, eseguite da laboratori accreditati secondo norme internazionali (es. ISO/IEC 17025), sono fondamentali per valutare che ogni dispositivo mantenga, durante la sua vita utile, prestazioni conformi ai parametri tecnici stabiliti. Vengono indicati limiti massimi ammessi per errori di misura, differenziati per velocità istantanea e media, e descritte le modalità di taratura diretta (con transito di veicolo reale) e indiretta (mediante valutazione dello sfasamento temporale o uso di simulatori).

Particolare attenzione è riservata alle modalità di installazione e all’uso operativo dei dispositivi. Il decreto distingue tra postazioni mobili, fisse, preside e non preside, e definisce le modalità di contestazione immediata o differita delle violazioni. Inoltre, vengono descritte le specifiche tecniche per la misurazione in condizioni diverse, come l’allontanamento, l’avvicinamento, la modalità trasversale o l’uso a bordo veicolo in movimento, per garantire che il dispositivo possa operare correttamente in vari scenari d’uso.

Un ulteriore aspetto centrale riguarda il sistema di verifica e controllo di conformità, affidato a organismi specificamente accreditati. Questi enti eseguono controlli sia sulla produzione dei dispositivi sia sulla loro installazione in rete, verificando campioni prelevati e assicurandosi che ogni esemplare messo sul mercato sia conforme al prototipo omologato. Il decreto stabilisce anche le procedure per le richieste di estensione dell’omologazione, nel caso di modifiche o aggiornamenti delle componenti dei dispositivi, nonché le modalità per il subentro nella titolarità dell’omologazione.

Il documento include disposizioni transitorie per i dispositivi già approvati in base al precedente decreto del 2017, prevedendo che questi, se conformi ai requisiti tecnici del nuovo decreto, possano essere considerati omologati, a condizione che venga integrata la documentazione richiesta entro termini specifici. Al termine, viene abrogato il vecchio decreto, ad eccezione di alcune parti residue, al fine di garantire una transizione ordinata e il rispetto degli standard più aggiornati.

L’allegato A, parte integrante del decreto, fornisce un quadro esaustivo delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica dei dispositivi. Esso contiene definizioni operative (quali “dispositivo”, “sistema”, “prototipo”, ecc.), tabelle identificative e schemi tecnici che illustrano in dettaglio tutti i parametri di misura (ad esempio, errori ammessi, incertezze di misura e limiti operativi) e le metodologie di verifica, dalla taratura con veicolo reale a quella tramite simulatore.

In sintesi, il decreto intende assicurare che tutti i dispositivi impiegati per il rilevamento delle violazioni dei limiti di velocità operino con elevata precisione e affidabilità, rispondendo a standard tecnici rigorosi e garantendo una maggiore uniformità e trasparenza nell’applicazione delle norme stradali. Ciò non solo contribuisce a una maggiore sicurezza stradale, ma permette anche una gestione più efficace delle procedure di contestazione delle infrazioni, in conformità con le direttive nazionali ed europee.

 

 


venerdì 21 marzo 2025

In Gazzetta Ufficiale Ue il nuovo regolamento europeo imballaggi e rifiuti da imballaggi.


 Il nuovo regolamento introduce regole armonizzate per tutti gli Stati membri

Il Regolamento imballaggi e rifiuti da imballaggi è stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Il nuovo regolamento introduce regole armonizzate per tutti gli Stati membri, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale degli imballaggi e promuovere pratiche di riuso, riciclo e gestione efficiente delle risorse. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione in GU (vale a dire l’11 febbraio 2025).

ANCI

Decreto attuativo Riforma CdS - Installazione dispositivo di tipo alcolock


 Questo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisce le caratteristiche tecniche e funzionali dei dispositivi alcolock che devono essere installati su specifici veicoli. Definisce i requisiti per i fabbricanti, gli installatori autorizzati e la taratura di tali dispositivi, in conformità con normative europee e standard tecnici. Il decreto specifica inoltre gli obblighi di comunicazione e documentazione, nonché le modalità di verifica del corretto funzionamento degli alcolock. L'obiettivo principale è regolamentare l'uso di questi sistemi di blocco per incrementare la sicurezza stradale.

MaSe Riproduzione riservata

 su telegram premium il decreto MIT

Conflitto di interessi derivante da un rapporto di parentela all'interno di un ente pubblico, nello specifico tra un Comandante della Polizia Municipale e un Agente di Polizia Municipale a lui sottoposto


 Parere anticorruzione del 11 marzo 2025 - fasc.872.2025

Oggetto: Omissis - Richiesta di parere in merito alla sussistenza di un’ipotesi di conflitto di interesse per rapporto di parentela (rif. prot. ANAC n. omissis del omissis) - Riscontro
Fascicolo ANAC n. 872/2025

 

giovedì 20 marzo 2025

Furto con strappo: il Tribunale di Milano solleva questione di legittimità costituzionale

 Tribunale di Milano, Ufficio GIP/GUP, Ordinanza, 14 marzo 2025
Giudice dott.ssa Fiammetta Modica

Segnaliamo ai lettori l’ordinanza con cui il Tribunale di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale – con riferimento agli artt. 3 e 27 commi 1 e 3 Cost. – dell’art. 624-bis co. 2 e 3 c.p. nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per natura, specie, mezzi e modalità o circostanze dell’azione, ovvero per particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità. 

Scarica l’ordinanza

  https://www.giurisprudenzapenale.com/

Merci pericolose: recepita la direttiva 2025/149/Ue

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 febbraio 2025
Recepimento della direttiva 2025/149/UE della Commissione, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trasporto interno di merci pericolose. (25A01649) (GU Serie Generale n.65 del 19-03-2025)

mercoledì 19 marzo 2025

Art. 214, comma 8, C.d.S. -Fermo del veicolo con sospensione della carta di circolazione.


Ministero dell'Interno
Fermo del veicolo con sospensione della carta di circolazione.
Coordinamento tra l'articolo 214, comma 8, e l'articolo 217 del codice della strada accertati d'ufficio
(Circ. n. 300/STRAD/1/0000008116.U/2025 del 17 marzo 2025)

ASAPS

martedì 18 marzo 2025

L'uso dell'Autovelox non omologato dopo la sentenza 10505/24-Errare humanum est, perseverare autem diabolicum


La mancata omologazione degli apparecchi autovex piano piano sta aprendo, in sede giudiziaria,  il vaso di pandora.

 Sequestrati i velox approvati ma non omologati.

Viene fuori, infatti, dalla recente sentenza della Cassazione  n. 10365 del 14 marzo 2025, il reato di  frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) e falso per induzione di pubblici ufficiali (artt. 48, 110, 479 c.p.), in un contesto in cui un gruppo di apparecchiature per il rilevamento automatico della velocità, dichiarate “omologate”, sarebbe stato in realtà soltanto “approvato” dal Ministero competente.

Non è escluso, che continuando di questo passo, se il Ministero non corre ai ripari, in tempi brevi, venga fuori anche la LITE TEMERARIA (come dice il mio amico e collega R.B.), e perchè no?IL DANNO ERARIALE!!!

 E meno male che non c'è più l'abuso d'ufficio.... :)

VI INVITO A FARE  MOLTA ATTENZIONE !!!

sabato 15 marzo 2025

Videosorveglianza non conforme presso l'esercizio commerciale


 Sintesi del Provvedimento del Garante del 30 Gennaio 2025

Il 30 gennaio 2025, il Garante per la Protezione dei Dati Personali italiano ha emesso un provvedimento riguardante un sistema di videosorveglianza non conforme presso un'attività commerciale  situata a Rezzato, in provincia di Brescia. Questo provvedimento è scaturito da una segnalazione delle autorità locali riguardo a violazioni delle normative sulla protezione dei dati personali.

venerdì 14 marzo 2025

Porto d'armi e rilevanza della sentenza di patteggiamento


 T.a.r. per la Toscana, sezione IV, 24 febbraio 2025, n. 295 – Pres. Giani, Est. Ricchiuto


Atto amministrativo – Discrezionalità – Sentenza di patteggiamento – Incidenza – Valutazione in concreto – Affidabilità


L’Amministrazione non può fondare provvedimento di diniego dell’istanza di rinnovo del porto di fucile, richiamando l’esistenza di una precedente sentenza di condanna, scaturita a seguito del patteggiamento di cui all’art. 445 c.p.p., senza effettuare alcuna valutazione sulla presunta inaffidabilità del ricorrente. Il diniego del rinnovo o la revoca del porto d'armi, ancorché atti di elevato contenuto discrezionale, debbono contenere una valutazione sulla personalità dell'interessato idonea a giustificare l'esigenza cautelare, di prevenire abusi nell'uso delle armi a tutela della privata e pubblica incolumità. Lo stesso legislatore prevede espressamente che la statuizione giurisdizionale de qua non possa avere efficacia e non possa essere utilizzata ai fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi. Si esclude pertanto ogni possibilità di equiparare la sentenza di patteggiamento a quelle di condanna che determinano gli effetti interdittivi di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. (1).


(1) Conformi: T.a.r. per la Toscana, sez. IV, 23 dicembre 2024, n. 1538; T.a.r. per la Puglia, sez. II, 13 gennaio 2021, n. 51.

 https://www.giustizia-amministrativa.it/

Nuove disposizioni sul domicilio digitale per le imprese - Nota MIMIT 12 marzo 2025

 Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una nota il 12 marzo 2025 per fornire chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione del domicilio digitale al Registro delle Imprese, introdotto dalla Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

giovedì 13 marzo 2025

Accesso ai filmati della videosorveglianza in caso di sinistro stradale mortale


La sentenza del TAR Lazio n. 21164/2024 esamina il diritto di accesso ai video di sorveglianza in caso di incidente stradale mortale. Il tribunale ha accolto il ricorso degli eredi della vittima, ritenendo che l'accesso a tali riprese per finalità difensive sia un diritto primario che integra gli strumenti probatori tradizionali. La decisione sottolinea che questo accesso non è subordinato alla valutazione di rilevanza del giudice come l'acquisizione probatoria processuale, ma rappresenta una via autonoma e preliminare per tutelare il diritto alla difesa. Il TAR ha chiarito il rapporto di complementarietà tra l'accesso documentale amministrativo e gli strumenti probatori civilistici e penalistici, affermando che il primo anticipa e rafforza le garanzie del cittadino. Nel caso specifico, l'accesso è stato ritenuto necessario per contestare le conclusioni di una consulenza tecnica pregressa e ottenere una riapertura delle indagini.
 
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mercoledì 12 marzo 2025

Comune sanzionato di 4.000 euro dal garante per non conformità dell'informativa del Verbali C.d.S. sul trattamento dei dati personali

 

Oggetto del Provvedimento:Il provvedimento riguarda una sanzione comminata dal Garante per la protezione dei dati personali al Comune di Torrenova. La sanzione è stata emessa a seguito di un reclamo relativo a un'informativa sul trattamento dei dati personali ritenuta non conforme alla normativa vigente in materia di protezione dei dati. Il Comune aveva fornito informazioni incomplete riguardo alle procedure di accertamento delle violazioni al codice della strada, violando gli articoli 5, 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679. Oltre alla sanzione pecuniaria di 4.000,00 euro, il Garante ha ingiunto al Comune di adottare misure correttive per rendere l'informativa più accessibile, completa e conforme alla legge. Il provvedimento include anche la disposizione di pubblicare l'ordinanza sul sito web del Garante.