Legittimo l’inasprimento della pena minima per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.La Consulta ha respinto i dubbi di costituzionalità sollevati dal tribunale di TriesteCorte Costituzionale, sentenza n. 166 del 2024
Sentenza 166/2024
Art. 341-bis
(Oltraggio a pubblico ufficiale).
Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
((La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola)).
La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.
Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.
Massima n. 46390
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Titolo
Reati e pene - Oltraggio a pubblico ufficiale - Trattamento sanzionatorio - Previsione come minimo edittale della reclusione di sei mesi - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità della pena - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210027).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trieste, sez. penale, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 341-bis cod. pen., come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b-bis), del d.l. n. 53 del 2019, come conv., nella parte in cui punisce il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale con la pena minima della reclusione di sei mesi. A seguito della novella, che ha innalzato la pena minima dalla previgente soglia di quindici giorni, si punisce con il minimo edittale censurato una condotta che, nel “nuovo” reato di oltraggio, prevede che l’offesa deve essere commessa in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, il che comporta una lesione della reputazione del pubblico ufficiale e del prestigio e dell’immagine della pubblica amministrazione; mentre il terzo elemento specializzante richiede che il delitto sia integrato solo se la condotta offensiva sia posta in essere nel momento in cui il pubblico ufficiale sta compiendo un atto doveroso del suo ufficio e quindi laddove è massimo il danno che tale condotta può arrecare; e l’ultimo elemento di novità, infine, richiede che siano offesi, al contempo, sia l’onore che il prestigio del pubblico ufficiale. In tal modo, l’introduzione di un requisito di stretta contestualità tra la condotta del reo e il compimento di uno specifico atto funzionale ha configurato un delitto offensivo anche del buon andamento della pubblica amministrazione, sub specie di concreto svolgimento della (legittima) attività del pubblico ufficiale. Tali nuovi requisiti restringono significativamente l’ambito applicativo della nuova fattispecie, arricchendone la dimensione offensiva e selezionando condotte di apprezzabile gravità, che rendono non intrinsecamente sproporzionata né contraria al principio rieducativo la previsione di una pena minima di sei mesi di reclusione. D’altra parte, la “nuova” fattispecie di oltraggio condivide ora con la fattispecie di resistenza a un pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.), assunta a tertium comparationis dal rimettente, una medesima direzione offensiva rispetto al regolare svolgimento della pubblica funzione, bene di immediata rilevanza costituzionale ai sensi dell’art. 97, secondo comma, Cost. Infine, con riferimento ai reati a citazione diretta come quello in questione, l’art. 554-bis cod. proc. pen. ha inserito l’udienza di comparizione predibattimentale per favorire il ricorso a strumenti di giustizia riparativa; deve dunque considerarsi che per questa tipologia di reato è possibile il ricorso al suddetto strumento, che consente di responsabilizzare l’autore dell’offesa e recuperare le relazioni interpersonali danneggiate dal reato, contribuendo a restituire un’immagine positiva all’azione della pubblica amministrazione. (Precedenti: S. 71/2024 - mass. 46154; S. 45/2024 - mass. 46077; S. 207/2023 - mass. 45846; S. 117/2021 - mass. 43898; S. 30/2021 - mass. 43628; S. 284/2019 - mass. 40956; S. 341/1994 - mass. 20951).