Sul potere di ordinanza comunale volto alla limitazione del transito e della sosta degli autocarovan
Consiglio di Stato, sezione V, 15 aprile 2025, n 3235 - Pres. Sabatino, Est. Perotti
Circolazione stradale – Codice della strada – Ordinanza comunale – Divieto transito – Divieto sosta – Finalità – Legittimità
È legittima l'ordinanza comunale che vieti, in un determinato tratto
del territorio comunale, il transito (oltre che la sosta) ai soli
autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate, in ragione
delle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri
autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso
sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati
della carreggiata – di ostacolare una ordinata e sicura circolazione
stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso). (1).
In motivazione, la sezione sottolinea che l'art. 6, comma 4 lett. d) del
codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), laddove prevede
che l'ente proprietario della strada può con ordinanza vietare o
limitare il parcheggio o la sosta dei veicoli va letto in combinato
disposto con la precedente lett. b) secondo cui " L'ente proprietario
della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3 stabilire
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per
ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di
utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle
caratteristiche strutturali delle strade", essendo entrambi i poteri di
strumentali all’effettivo perseguimento delle indicate finalità. L’art
185 del d.lgs. n. 285 del 1992, a mente del quale “I veicoli di cui
all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in
genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli
articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli
altri veicoli” va letto in coordinamento con il richiamato art. 54 del
medesimo Codice che, pur facendo riferimento alla generale “categoria
autoveicoli”, in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan,
definendo questi ultimi come veicoli “aventi speciale carrozzeria”,
dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a
contraddistinguerli e dunque, se del caso, anche a giustificare una
parziale difformità delle relative regole di circolazione.
(1) Conformi: Non risultano precedenti negli esatti termini. In senso
analogo Cons. Stato, sez. VI, 28 agosto 2008, n. 4095 secondo cui poiché
il potere di disciplina della circolazione stradale, come previsto
dall'art.6, comma 4, lettera b) del d.lgs. n. 285/1992, consente
all'ente proprietario della strada di stabilire obblighi, divieti e
limitazioni di carattere temporaneo o permanente in relazione alle
esigenze della circolazione o alle caratteristiche costitutive delle
strade, non risulta affetta da eccesso di potere l'ordinanza comunale
che abbia adottato misure di mitigazione della circolazione dei mezzi
pesanti adibiti al trasporto di materiali di cava, per ragioni di
sicurezza e funzionalità stradali.
Difformi: T.ar. per la Sicilia Catania, sez. I, 28 ottobre 2024, n.
3519; T.a.r. per la Lombardia, Brescia, sez. II, 4 aprile 2024, n. 281.
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