Permessi retribuiti


 I permessi retribuiti per motivi personali e mediche devono avere una durata minima di un’ora; soltanto dopo la prima ora è possibile fruirne per frazioni
-  parere Aran n. 39257
- parere Aran n. 39275

 18/10/2026

La previsione per cui i permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari ed i permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, di cui agli artt. 32 e 33 del CCNL comparto FL 2022-2024, sono fruibili per fra-zioni di ora dopo la prima ora, come la si deve intendere esattamente?

  • Id: 39257

La locuzione "sono fruibili per frazioni di ora dopo la prima" riportata nelle suindicate previsioni deve essere intesa nel senso che ogni richiesta di permesso rientrante nelle suddette fattispecie deve avere una durata temporale almeno pari ad un'ora. Le frazioni di ora sono ammesse soltanto dopo la prima ora di ogni singola richiesta.

Esempio:

  • 30 minuti: non ammissibile
  • 1ora e 30 minuti: ammissibile

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 16/10/2026

Tra le prestazioni che consentono la fruizione dei permessi per visite specialistiche di cui all’art. 23 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026 possono essere ricomprese quelle rese da professionisti sanitari diversi dal medico, anche privati?

  • Id: 39275

L’art. 23, comma 1, del CCNL del Comparto Funzioni Centrali del 6 agosto 2026 riconosce ai dipendenti specifici permessi per l’espletamento di visite mediche, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici.

Al riguardo, il comma 9 del medesimo articolo, nel modificare la disciplina contenuta nel precedente CCNL, prevede che l’assenza sia giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico, dal personale amministrativo della struttura o dal professionista sanitario, anche privati, che abbiano svolto la visita o la prestazione.

Alla luce della formulazione della clausola contrattuale, l’ambito applicativo dell’istituto non è più limitato alle sole prestazioni rese da personale medico. Pertanto, anche una prestazione resa da un professionista sanitario diverso dal medico può giustificare la fruizione dei permessi di cui al citato art. 23, purché la stessa sia riconducibile ad una delle fattispecie contemplate dal comma 1 e sia effettuata nell’ambito delle competenze proprie della relativa professione sanitaria. A titolo esemplificativo, può rientrare in tale fattispecie anche una consulenza resa da un biologo nutrizionista, ove effettuata nell’ambito delle competenze proprie della relativa professione.

Ciò vale anche per le prestazioni rese da professionisti sanitari privati.