Per integrare il reato di somministrazione di alcolici a minori di 16 anni è necessaria la prova


Della serie: Non puoi multare le intenzioni 

Fatti

Il Giudice di Pace di Palermo aveva condannato due imputati per il reato previsto dall'art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni). Secondo l'accusa, in un pubblico esercizio erano stati preparati cocktail destinati a un minore infrasedicenne. La titolare del locale era stata ritenuta responsabile per omissione di controllo sul dipendente.

Motivi del ricorso

Gli imputati hanno sostenuto principalmente che:

  • le bevande non erano mai state effettivamente consegnate al minore;
  • l'intervento delle forze dell'ordine aveva bloccato la consegna prima che avvenisse;
  • al più si sarebbe potuto parlare di tentativo, figura però non punibile per questa contravvenzione.

Decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.

La Corte ha precisato che:

  • il reato di cui all'art. 689 c.p. richiede una vera e propria somministrazione, cioè una effettiva consegna (cessione) della bevanda alcolica al minore;
  • nel caso concreto la consegna dei cocktail fu bloccata dagli agenti prima che avvenisse;
  • pertanto manca l'elemento materiale del reato.

Principio di diritto

Per integrare il reato di somministrazione di alcolici a minori di 16 anni è necessaria la prova dell'effettiva cessione della bevanda. La sola preparazione o il tentativo di consegna non sono sufficienti. Inoltre, non è possibile qualificare il fatto come tentativo, poiché si tratta di una contravvenzione per la quale il tentativo non è configurabile.

Esito finale

La sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio e gli imputati sono stati prosciolti con la formula"perché il fatto non sussiste

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