Per integrare il reato di somministrazione di alcolici a minori di 16 anni è necessaria la prova
Della serie: Non puoi multare le intenzioni
Fatti
Il Giudice di Pace di Palermo aveva condannato due imputati per il reato previsto dall'art. 689 c.p. (somministrazione di bevande alcoliche a minori di 16 anni). Secondo l'accusa, in un pubblico esercizio erano stati preparati cocktail destinati a un minore infrasedicenne. La titolare del locale era stata ritenuta responsabile per omissione di controllo sul dipendente.
Motivi del ricorso
Gli imputati hanno sostenuto principalmente che:
- le bevande non erano mai state effettivamente consegnate al minore;
- l'intervento delle forze dell'ordine aveva bloccato la consegna prima che avvenisse;
- al più si sarebbe potuto parlare di tentativo, figura però non punibile per questa contravvenzione.
Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha accolto i ricorsi e annullato la sentenza senza rinvio perché il fatto non sussiste.
La Corte ha precisato che:
- il reato di cui all'art. 689 c.p. richiede una vera e propria somministrazione, cioè una effettiva consegna (cessione) della bevanda alcolica al minore;
- nel caso concreto la consegna dei cocktail fu bloccata dagli agenti prima che avvenisse;
- pertanto manca l'elemento materiale del reato.
Principio di diritto
Per integrare il reato di somministrazione di alcolici a minori di 16 anni è necessaria la prova dell'effettiva cessione della bevanda. La sola preparazione o il tentativo di consegna non sono sufficienti. Inoltre, non è possibile qualificare il fatto come tentativo, poiché si tratta di una contravvenzione per la quale il tentativo non è configurabile.
Esito finale
La sentenza di condanna è stata annullata senza rinvio e gli imputati sono stati prosciolti con la formula"perché il fatto non sussiste
su premium la sentenza
