Notifica per irreperibilità assoluta: necessità di ricerche effettive e insufficienza delle formule prestampate
Sentenza del 13/07/2026 n. 525/Sezione 6 -
È invalida la notifica dell'atto impositivo eseguita con il rito dell'irreperibilità assoluta, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, quando dalla relata non emerge con chiarezza quali ricerche il messo notificatore abbia effettivamente compiuto. Non bastano a tal fine le espressioni generiche contenute in un modulo prestampato.
Ha stabilito così la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo. Il giudice ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione (da ultimo Cass. civ., sez. V, ordinanza 22 gennaio 2026, n. 1397 del secondo cui l'irreperibilità assoluta non può fondarsi sulle sole risultanze anagrafiche, ma presuppone ricerche effettive nel luogo di ultima residenza nota. Nessuna norma prescrive le modalità di tali ricerche, né le formule con cui documentarne l'esito, ma dalla relata deve risultare chiaramente che sono state svolte e che sono riferibili al notificatore e alla specifica notifica. In mancanza, l'operato del pubblico ufficiale sfugge a ogni controllo. Dalla nullità della notifica dell'atto presupposto deriva l'annullamento dell'atto consequenziale, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5791/2008.
Nel caso di specie, l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su una sentenza civile era stato notificato mediante deposito nella casa comunale. La relata attestava genericamente che la contribuente "di fatto non vi abita più" e che erano state "prese informazioni generali con risultati negativi". La contribuente aveva invece dimostrato di risiedere e dimorare allo stesso indirizzo dal 2007, e il suo nominativo compariva sul citofono, circostanza che il messo non aveva menzionato. La Corte ha quindi confermato l'annullamento della cartella di pagamento.
Testo integrale della sentenza: sito esterno in una nuova scheda.
MEF
