MUSICA ALL’APERTO E QUIETE PUBBLICA: IL COMUNE PUÒ SOSPENDERE L’ATTIVITÀ IN CASO DI VIOLAZIONI REITERATE


La diffusione di musica all’esterno di un pubblico esercizio, se effettuata in violazione delle disposizioni comunali e reiterata nel tempo, può determinare la sospensione dell’attività. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 6626, che ha riconosciuto la legittimità del provvedimento adottato da Roma Capitale nei confronti di un esercizio di somministrazione.
 
La vicenda riguarda l’utilizzo, all’esterno del locale, di dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora, nonostante il divieto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana. Dopo un primo accertamento della Polizia Locale e una successiva diffida, un secondo sopralluogo aveva rilevato nuovamente la presenza di apparecchiature per la diffusione musicale nel dehors. Da qui la decisione dell’Amministrazione di disporre la sospensione dell’attività per 15 giorni.
 
Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima la misura, chiarendo che essa non deve essere considerata esclusivamente come una sanzione punitiva, ma come uno strumento ripristinatorio e conformativo finalizzato a garantire il rispetto delle regole e la tutela della quiete pubblica.
 
Secondo i giudici, i Comuni dispongono di poteri regolamentari e di intervento in materia di inquinamento acustico e tutela della salute pubblica. La quiete pubblica rappresenta infatti un interesse collettivo che le amministrazioni sono chiamate a salvaguardare.
 
La pronuncia sottolinea inoltre l’importanza della reiterazione della condotta: la ripetuta violazione delle prescrizioni, anche dopo un richiamo dell’Amministrazione, può giustificare l’adozione di misure più incisive. Nel bilanciamento tra attività economica e tutela della collettività, l’intervento comunale deve comunque rimanere collegato alle finalità di tutela previste dalla normativa e dai regolamenti locali.
 

Fenailp Nazionale

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 Sulla sospensione dell'attività di somministrazione per inquinamento acustico prevista dal regolamento di polizia urbana di Roma Capitale.

Quiete pubblica e privata (disturbo della) – Inquinamento acustico – Provvedimento di sospensione dell'attività – Natura

 

È legittima la sospensione temporanea dell’attività di somministrazione prevista dall’art. 33, comma 4, del regolamento di polizia urbana di Roma Capitale, in caso di reiterata violazione del divieto di installazione all’esterno dei locali di dispositivi di amplificazione e riproduzione sonora, in quanto la misura non ha natura di sanzione amministrativa punitiva e interdittiva ai sensi della  l. 24 novembre 1981,  n. 689,  soggetta al principio di legalità,  ma costituisce esercizio del potere conformativo e ripristinatorio dell’amministrazione, volto a ricondurre l’attività economica entro le prescrizioni pubblicistiche poste a tutela della quiete pubblica, della salute e del corretto esercizio dell’attività autorizzata. In ogni caso l'art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 ("legge quadro sull'inquinamento acustico") conferisce al Sindaco il potere di inibire emissioni sonore, anche mediante l'inibitoria parziale o totale di determinate attività, al fine di garantire la quiete pubblica. (1).


Nella specie la sezione ha escluso che la sospensione di quindici giorni dell’attività commerciale disposta nei confronti di un esercizio di ristorazione per la reiterata diffusione di musica mediante amplificatori collocati all’esterno del locale integri una sanzione afflittiva in senso proprio, violativa del principio di legalità, riformando la sentenza del T.a.r. che aveva annullato sia il provvedimento applicativo sia la disposizione regolamentare presupposta.

 

Quiete pubblica e privata (disturbo della) – Tutela della salute – Inquinamento acustico – Comune – Regolamento

 

È legittima la previsione regolamentare comunale che consente la sospensione dell’attività economica in presenza di reiterate violazioni delle prescrizioni poste a tutela dall’inquinamento acustico, trovando essa fondamento nella potestà regolamentare comunale, nei poteri di tutela della salute e della quiete pubblica attribuiti agli enti locali e, in particolare, nell’art. 9 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, che consente l’adozione di misure inibitorie, anche parziali o totali, delle attività produttive delle emissioni sonore pregiudizievoli, anche indipendentemente dai presupposti delle ordinanze contingibili e urgenti.  (2).


 Quiete pubblica e privata (disturbo della) – Proporzionalità (principio di) – Reiterazione delle violazioni – Sospensione dell’attività

 È legittima  la sospensione temporanea dell’attività commerciale prevista dalla disciplina regolamentare comunale per la reiterazione delle violazioni in materia di emissioni sonore, in quanto  la misura è diretta alla tutela della quiete pubblica e della salute collettiva, beni aventi rilievo costituzionale prevalente sugli interessi economici del singolo operatore che tragga utilità dall’attività economica produttiva del disturbo. (3).

Nel caso esaminato la sospensione è stata ritenuta proporzionata in considerazione del duplice accertamento della violazione del divieto di installazione di amplificatori all’esterno del locale e dell’esigenza di assicurare effettività alle prescrizioni regolamentari poste a presidio dell’ambiente urbano e della salute dei residenti.

(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.
In generale sul potere del sindaco di adottare misura a tutela della salute pubblica di valore pubblicistico, finalizzato a reprimere situazioni che possano arrecare pregiudizio alla quiete pubblica: Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5068; sez. I, par. 19 luglio 2021, n. 1245.
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 6 giugno 2024, n. 5068; sez. I, parere 19 luglio 2021, n. 1245.

(3) Non risultano precedenti negli esatti termini.

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