GUIDA CON PATENTE RITIRATA
La Cassazione ha rigettato il ricorso di un automobilista condannato per aver guidato senza patente, perché ritirata, ripetendo la stessa violazione nell’arco di due anni. Resta quindi ferma la condanna e il ricorrente deve pagare le spese processuali.
Le ragioni della decisione
La difesa chiedeva, tra le altre cose, di riconoscere la particolare tenuità del fatto, escludere la recidiva e sostituire la pena detentiva con una pena pecuniaria o con il lavoro di pubblica utilità. La Corte ha respinto queste richieste, spiegando che:
- Non risultava alcun accordo sulla pena in appello: diversamente da quanto sosteneva la difesa, il Procuratore generale non aveva prestato il consenso, ma aveva chiesto la conferma della condanna.
- La particolare tenuità del fatto non era applicabile: secondo la Corte, la ripetizione della guida senza patente nel biennio, che rende penalmente rilevante la condotta, impedisce di considerare il comportamento non abituale.
- La “recidiva nel biennio” non è la comune aggravante della recidiva prevista dall’articolo 99 del codice penale. In questo caso è un elemento costitutivo del reato: non occorre quindi dimostrare che la nuova violazione esprima una maggiore pericolosità dell’imputato.
- La motivazione sulla pena e sul diniego delle attenuanti generiche era sufficiente: i giudici avevano considerato il precedente penale in materia di stupefacenti, la vicinanza temporale della precedente violazione stradale e l’assenza di elementi positivi specifici a favore dell’imputato.
Il punto più importante sulle pene sostitutive
La Cassazione chiarisce che la scarsa disponibilità economica non può, da sola, giustificare il rifiuto di sostituire una pena detentiva breve con una pena pecuniaria. Su questo punto, la motivazione della Corte d’appello era sbagliata.
L’errore, però, non è bastato ad annullare la sentenza: il diniego si fondava anche su altre ragioni, ritenute sufficienti. I giudici avevano valutato negativamente l’idoneità rieducativa delle pene sostitutive e rilevato carenze nelle richieste e nei documenti presentati: un contratto di lavoro con date incoerenti e, per il lavoro di pubblica utilità, una dichiarazione di disponibilità riferita alla diversa procedura della messa alla prova.
