Conversione patente rilasciata da uno Stato NON appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE)

 


Chi ha una patente di guida rilasciata da uno Stato non UE o non SEE può guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. La patente estera deve essere in corso di validità. Oltre alla patente estera occorre avere un permesso internazionale (rilasciato dallo Stato che emesso la patente estera) oppure unatraduzione ufficialein lingua italiana della patente estera.
Dopo un anno dall'acquisizione della residenza in Italia è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Se non è possibile la conversione occorre conseguire la patente italiana per esame.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (accordoin vigore dal 31 ottobre 2026, ma valido per le richieste di conversione dal 2 novembre 2026, fino al 30 ottobre 2031)

  • Algeria (nuovo accordovalido fino al 4 aprile 2031)

  • Andorra (accordovalido fino al 31 agosto 2029)

  • Argentina

  • Bosnia ed Erzegovina (accordovalido fino al 17 marzo 2030)

  • Brasile (nuovo accordovalido fino al 28 aprile 2030)

  • El Salvador (accordovalido fino al 4 agosto 2021 di aggiornamento parziale delprecedente accordo del 2009)

  • Filippine

  • Giappone

  • Israele (accordovalido fino al 22 agosto 2028)

  • Kosovo (accordovalido fino al 29 gennaio 2030)

  • Libano

  • Macedonia (aggiornamento settembre 2012 dei modelli di patentesuccessivi all'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)

  • Marocco (nuovo accordovalido fino al 3 giugno 2030)

  • Moldova (nuovo accordovalido fino all'8 novembre 2030)

  • Principato di Monaco

  • Gran Bretagna e Irlanda del nord (applicabile a Gibilterra, Baliato di Guernsey, Isola di Man, Baliato di Jersey) (accordovalido fino al 30 marzo 2028, prorogabile con consultazioni )

  • Repubblica di Corea

  • Repubblica di San Marino

  • Serbia (accordovalido fino al 17 dicembre 2028)

  • Sri Lanka (accordovalido fino al 9 aprile 2031)

  • Svizzera (accordovalido fino al 12 giugno 2026 -accordo di prorogain vigore fino al 12 giugno 2031)

  • Taiwan

  • Tunisia (nuovo accordovalido fino al 20 luglio 2030)

  • Turchia (accordovalido fino al 18 luglio 2028)

  • Ucraina (accordovalido fino al 24 gennaio 2027)

  • Uruguay (accordovalido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)

  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)

  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)

  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

La conversione è possibile, senza altre prove o esami, solo se

  • la patente estera è in corso di validità (cioè non è scaduta) e se è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia

  • la conversione è richiesta entro un determinato periodo dall'acquisizione della residenza in Italia,diverso a seconda dello Stato che ha rilasciato la patente sulla base dello specifico accordo di conversione stipulato con l'Italia, come precisato dallacircolare prot.31762 del 24 ottobre 2023per quanto riguarda gli accordi vigenti:

    • 4 anni(Albania, Argentina, Svizzera e Ucraina) o6 anni(Andorra, Bosnia ed Erzegovina, Brasile, Kosovo, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Serbia, Tunisia, Turchia, Marocco, Moldova):se si è residenti da più di 4 o 6 annila domanda di conversionedi patenti rilasciate da questi Stati èrespintasenza nemmeno la possibilità di fare l'esame di revisione

    • 6 anniper tutte le altrepatenti rilasciate dagli Stati che neglispecificiaccordidi conversione con l'Italianon hanno indicato alcun limite; in questi casichi è residente in Italia da più di 6 annipuò presentare la richiestadi conversionema, se non ci sono altri motivi che impediscono il rilascio, la patente italiana dovrà essere consegnata insieme alla notifica di unprovvedimento di revisionedi idoneità tecnica della patente (articolo 128 Codice della strada); se non si supera l'esame di revisione la patente italiana è revocata (articolo 130, comma 1, lettera. b, del Codice della strada) e la patente estera oggetto di conversione non potrà essere restituita al titolare perché inviata all'autorità estera che l'ha emessa.


MIT aggiornamento 30 settembre 2026