Art. 388 C.d.S. -Circolare Ministero Interno - Contrassegno Parcheggio Disabili (Cude)


Di cosa si tratta?

 Sono due circolari collegate che risolvono un problema pratico nato dopo la Brexit — i Blue Badge britannici sono ancora validi in Italia?

1. La circolare congiunta Mit–Presidenza del Consiglio (prot. 23620 del 28/09/2026) — il documento chiave. In sintesi:

Dopo l'uscita del Regno Unito dall'UE, il Blue Badge ha perso il riconoscimento automatico previsto dalla Raccomandazione 98/376/CE. Da qui le segnalazioni di comportamenti disomogenei sul territorio (qualche Comune lo rifiutava, altri lo accettavano).
Il punto giuridico: Italia e Regno Unito sono entrambi membri dell'ITF, che ha succeduto la CEMT. Resta quindi pienamente applicabile la Risoluzione CEMT n. 97/4 del 1997, che obbliga gli Stati firmatari a dare ai titolari di contrassegni CEMT esteri le stesse agevolazioni dei propri cittadini.
Conseguenze operative:
Il Blue Badge rilasciato da Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord è pienamente valido in Italia, se in corso di validità e conforme al modello grafico britannico con il simbolo internazionale della sedia a rotelle (c'è un Allegato A con l'esempio visivo).
I titolari hanno gli stessi diritti dei titolari di CUDE italiano: stalli riservati e accesso alle ZTL, quest'ultimo ove i Comuni lo regolamentano ai sensi dell'art. 7 del Codice della Strada.
Il badge va esposto in modo ben visibile su cruscotto o parabrezza.
Destinatari: Ministero dell'Interno e ANCI, con richiesta di massima diffusione agli uffici comunali che rilasciano le autorizzazioni e alle forze di polizia.


2. La circolare di accompagnamento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Polizia Stradale) — è la "spinta esecutiva": trasmette la circolare congiunta a Prefetture, UTG, Questure, Compartimenti Polstrada, ecc., chiedendo di estenderla anche ai Corpi di Polizia Locale. In pratica fa arrivare l'istruzione a chi fa i controlli per strada.

3. L'Allegato A — semplicemente la scheda grafica del Blue Badge, cioè lo strumento pratico per verificare sul campo che il contrassegno sia autentico e conforme.

Cosa dire?
É una circolare sensata e necessaria. Chiudere il vuoto interpretativo post-Brexit era doveroso: senza chiarimenti, il rischio concreto era che un turista o residente britannico con disabilità si vedesse infliggere una multa perfettamente contestabile, con tutta la catena di ricorsi che ne sarebbe seguita. L'Italia aveva obblighi internazionali (Risoluzione CEMT 97/4) già vincolanti — la circolare non crea nulla di nuovo, ricorda e applica il diritto esistente.
Il livello normativo è quello giusto, ma con un limite tipico. Una circolare orienta l'attività amministrativa ma non modifica il Codice della Strada: l'art. 381 del Regolamento resta formalmente ancorato al quadro UE. Una futura sanatoria legislativa o un aggiornamento regolamentare renderebbe il quadro più solido, soprattutto in caso di contenzioso.


Restano due zone grigie da tenere d'occhio:
Le ZTL: la circolare dice che l'accesso vale "ove regolamentato dai singoli Comuni". Quindi la validità negli stalli è netta, quella nelle ZTL dipende dai regolamenti locali. Serve che i Comuni adeguino i propri regolamenti, altrimenti il contrasto resta possibile sul punto.
Il controllo sul campo: riconoscere un CUDE europeo è semplice; verificare l'autenticità di un Blue Badge britannico richiede agli operatori di conoscere il modello grafico. L'Allegato A aiuta, ma ci vorrebbe un riferimento verificabile online (equivalente del portale CUDE).

 IN SINTESI:"Da oggi il Blue Badge britannico, se valido e conforme, va trattato esattamente come il nostro CUDE — stalli riservati compresi — e le ZTL secondo i regolamenti comunali; la validità va verificata col modello grafico in allegato."

Su telegram le Circolari di riferimento + nota informativa per il Comando in word