Art. 350 C.P.P. -Inutilizzabili le dichiarazioni spontanee se non verbalizzate e sottoscritte dall’indagato
Con la sentenza n. 36332/2026 la Cassazione penale ha chiarito il perimetro entro il quale può essere data rilevanza probatoria alle dichiarazioni autoaccusatorie rese alla polizia al momento del controllo stradale.
Il caso di fondo è quasi didattico. Tizio viene fermato alla guida di un'auto non sua, con a fianco un passeggero che scappa e sparisce nel nulla. Nel pannello dell'auto salta fuori un Taser. E lui, sul posto, dice che è suo, "per difesa personale". Quella frase non viene verbalizzata, non viene fatta sottoscrivere: viene semplicemente riportata dagli operanti nella CNR. Tutta la condanna per la detenzione dell'arma, in sostanza, poggia su quella frase.
Il succo quindi è questo: la condanna si reggeva su una frase autoaccusatoria ("il Taser è mio, per difesa personale") detta sul posto ai Carabinieri ma mai verbalizzata né sottoscritta, finita solo nella comunicazione di notizia di reato.
La Cassazione dice che quella frase è inutilizzabile in modo patologico, per due ragioni:
- manca verbalizzazione e sottoscrizione, requisiti minimi di esistenza dell'atto: senza quelli la dichiarazione processualmente non esiste, e il consenso delle parti all'acquisizione non la "sana";
- dal tenore ("chiesta spiegazione… ha riferito…") risulta sollecitata, non spontanea: quindi non comma 7 dell'art. 350 c.p.p. ma comma 5, con divieto assoluto di utilizzo del comma 6.
Tolta quella frase, resta solo un'arma nascosta in un'auto altrui con un passeggero fuggito: niente che colleghi l'imputato all'arma. Per questo la motivazione sulla responsabilità (capo A) diventa illogica.
Esito: annullamento con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo. Gli altri motivi (recidiva, attenuanti, pena) sono assorbiti e si rivaluteranno nel nuovo giudizio.
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