Art. 189, comma 9 bis Cd.S.-Sei ubriaco e fai incidente? No al lavoro di pubblica utilità (sostitutivo della pena)

 Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 35777 del 12 ottobre 2026

 È una di quelle pronunce "da manuale", ordinate e senza fronzoli, dove la Cassazione fa pulizia tra tre motivi e ne salva uno solo. Il caso di fondo è banale quanto frequente: guida in stato di ebbrezza, con l'aggravante dell'incidente e quella dell'orario notturno. Niente di esotico, insomma. Però i tre motivi toccano questioni che nella pratica tornano spessissimo.

Sul primo motivo (la mancata notifica del dispositivo) la Corte è tranchant, e secondo me ha ragione. La difesa ci ha provato puntando su un vizio formale, ma il ragionamento regge poco: la norma dice che il dispositivo "è comunicato", senza prevedere alcuna nullità se questo non avviene. E soprattutto scatta quel principio di buon senso che smonta tanti ricorsi: se poi hai impugnato nei termini, vuol dire che il contenuto della sentenza lo conoscevi eccome. Il vizio resta "assorbito". È il classico caso in cui l'eccezione procedurale si ritorce contro chi la solleva.

Sul secondo motivo (il nesso causale tra ebbrezza e incidente) la pronuncia ribadisce un orientamento ormai consolidato, e qui devo dire che è il punto più "duro" per un imputato. Non serve provare il nesso eziologico vero e proprio: basta il collegamento materiale tra il sinistro e lo stato di alterazione. Tradotto: è sufficiente che l'ubriachezza abbia reso l'automobilista meno pronto a evitare il guaio. È una lettura severa, che rende l'aggravante quasi automatica una volta che c'è stato un incidente. La difesa aveva costruito tutto sulla dinamica del sinistro, ma contro quell'orientamento c'era poco da fare.

Il cuore interessante, però, è il terzo motivo, l'unico accolto. E qui la sentenza è davvero utile, perché fa chiarezza su un pasticcio nato dalla riforma Cartabia. Esistono due lavori di pubblica utilità che si somigliano nel nome ma sono bestie diverse: quello "stradale" dell'art. 186, comma 9-bis (autosufficiente, modellato sul giudice di pace) e quello "generale" come pena sostitutiva dell'art. 20-bis c.p. e della legge 689/1981. La Corte d'appello di Trieste aveva risposto solo al primo, ignorando del tutto la richiesta subordinata sul secondo. Un buco di motivazione netto. Da qui l'annullamento con rinvio su quel punto specifico.

In sostanza, la mia impressione: è una sentenza equilibrata e "pedagogica". Conferma la linea dura sulla guida in stato di ebbrezza (giustamente, aggiungerei), chiude senza pietà i cavilli procedurali, ma allo stesso tempo non chiude un occhio quando il giudice di merito salta un pezzo del suo dovere motivazionale. Il messaggio ai giudici d'appello è chiaro: se l'imputato chiede due cose, devi rispondere a entrambe, anche alla subordinata. La responsabilità resta ferma e irrevocabile, ma sul trattamento sanzionatorio si riapre la partita.

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Incidente da guida in stato di ebbrezza: precluso il lavoro di pubblica utilità, ok alle sanzioni sostitutive

Chi provoca un incidente stradale mentre guida in stato di ebbrezza non può accedere al lavoro di pubblica utilità previsto dal Codice della Strada. L’imputato può comunque beneficiare delle misure alternative introdotte dalla riforma Cartabia.


Secondo la Suprema Corte, la struttura del Codice della Strada pone un limite netto: se la guida in stato di ebbrezza ha causato un incidente, è esclusa in modo assoluto la possibilità di accedere al particolare lavoro di pubblica utilità disciplinato dalla normativa sui reati stradali. L’articolo 186, comma 9-bis, infatti, prevede che, nei casi più gravi di guida in stato di ebbrezza, la pena detentiva e pecuniaria possa essere sostituita – una sola volta e con il consenso dell’imputato – con lo svolgimento di attività non retribuita a favore della collettività. Tale sostituzione comporta l’estinzione del reato, il dimezzamento del periodo di sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo. La stessa disposizione, però, introduce una clausola di esclusione tassativa: questo beneficio non può essere concesso quando il conducente abbia provocato un sinistro.

La giurisprudenza di legittimità ha interpretato in modo particolarmente rigoroso il concetto di “incidente”, ricomprendendovi qualsiasi evento imprevisto che interrompa il normale flusso della circolazione o che comporti la perdita di controllo del veicolo, a prescindere sia dal coinvolgimento di altri utenti ...

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