Sgombero di cantine e garage: la categoria 2-bis non basta. Il chiarimento dell'Albo


 L'Albo Nazionale  Gestori Ambientali risponde nella sezione FAQ all'argomento oggetto di richieste ricorrenti

📌 SOMMARIO – Sgombero di cantine e garage

Chi svolge professionalmente attività di sgombero di cantine, garage o locali per conto di terzi e trasporta i rifiuti risultanti dall’attività non può qualificarsi come “produttore iniziale” dei rifiuti.

Pertanto:

  • ❌ non può utilizzare l’iscrizione in Categoria 2-bis, prevista dall’art. 212, comma 8, D.Lgs. 152/2006, che è riservata ai produttori iniziali che trasportano i propri rifiuti;

  • ✅ deve iscriversi nelle categorie ordinarie dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, previste dall’art. 212, comma 5, in relazione alla tipologia dei rifiuti trasportati;

  • 🔎 la categoria da utilizzare va quindi individuata in base ai rifiuti effettivamente gestiti e trasportati.

In sintesi:

Sgombero per conto terzi = l’impresa non è produttore dei rifiuti → niente Categoria 2-bis → necessaria iscrizione nella categoria ordinaria corrispondente ai rifiuti trasportati.

 

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Sotto la Faq :

In quale categoria può iscriversi chi svolge l'attività di sgombero cantine?

 29/07/2026


L’attività di sgombero di cantine e garage richiede l’iscrizione, a seconda della tipologia dei rifiuti gestiti, nelle categorie di cui al comma 5, art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006. L’impresa che esercita l’attività di sgombero, infatti, non può essere considerata "produttore” ai sensi dell’articolo 183, del D.Lgs. n.152/2006 e di conseguenza, tali rifiuti non possono rientrare nella fattispecie di cui all‘ art 212 comma 8 che regolamenta la categoria di trasporto 2-bis destinata esclusivamente ai produttori iniziali di rifiuti.

Fonte: D.lgs. 152/2006