SCIA edilizia in variante: il Comune non può bloccarla decorsi i 30 giorni dalla presentazione
TAR Sicilia: una volta decorso il termine ordinario di controllo, il Comune non può dichiarare tardivamente l’inefficacia di una SCIA edilizia con un semplice provvedimento di irricevibilità. Per rimuoverne gli effetti deve intervenire in autotutela, quando ne ricorrono i presupposti
La sentenza n. 2207/2026 del TAR Sicilia, Palermo (su telegram premium), offre ai Comuni un importante chiarimento sulla gestione delle SCIA edilizie in variante. Una volta trascorsi i 30 giorni previsti per i controlli, l’Amministrazione non può intervenire in qualsiasi momento dichiarando semplicemente l’inefficacia o l’irricevibilità della segnalazione.
Il decorso del termine non equivale a un silenzio-assenso, ma determina l’esaurimento del potere ordinario di controllo immediato sulla SCIA. Non è quindi possibile qualificare tardivamente l’intervento come non realizzabile mediante SCIA per poi disconoscere gli effetti della segnalazione senza rispettare le garanzie previste per l’autotutela.
Il caso della SCIA in variante
La controversia riguardava una SCIA depositata l’8 novembre 2024 per alcune modifiche interne ed esterne, la realizzazione di pergolati e il diverso posizionamento di una piscina. Il 31 marzo 2025, quindi a distanza di quasi cinque mesi, il Comune aveva dichiarato la segnalazione improcedibile e inammissibile, ritenendo che alcuni manufatti non rispettassero le distanze dal confine.
L’Amministrazione aveva inoltre sostenuto che la SCIA non avesse prodotto effetti giuridici, disponendone l’annullamento e l’archiviazione. Secondo il TAR, però, tale modalità di intervento non era più consentita dopo la scadenza del termine ordinario di controllo.
Dopo la scadenza, serve l’autotutela
Il principio assume particolare rilievo operativo: trascorsi i 30 giorni, il Comune non perde ogni possibilità di intervenire, ma cambia lo strumento utilizzabile. Qualora sussistano i presupposti, l’Amministrazione deve procedere in autotutela, applicando le garanzie procedimentali e valutando concretamente l’interesse pubblico alla rimozione dell’intervento rispetto all’affidamento maturato dal privato.
Non è dunque ammissibile creare, attraverso una qualificazione tardiva dell’opera, un potere inibitorio permanente sulla SCIA. Una simile soluzione contrasterebbe con i principi di tipicità, proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa.
Pergolati e piscina: le altre valutazioni del TAR
La sentenza affronta anche la qualificazione delle opere. Il TAR ha ricondotto all’edilizia libera gli interventi di sistemazione degli spazi esterni e i due pergolati, mentre la piscina è stata considerata pertinenza, anche in ragione del volume inferiore al 20% rispetto a quello dell’edificio principale.
Neppure il profilo relativo alle distanze dal confine è risultato decisivo. Il giudice ha richiamato, infatti, il principio di prevenzione e le disposizioni civilistiche contenute negli artt. 874, 875 e 877 del Codice civile.
Indicazioni operative per gli uffici tecnici
Per il Comune la pronuncia impone particolare attenzione alla gestione dei termini della SCIA. Una volta trascorsi i 30 giorni, non è possibile utilizzare una semplice dichiarazione di inefficacia per rimuovere gli effetti della segnalazione: eventuali contestazioni devono essere ricondotte agli strumenti giuridici effettivamente disponibili, primo fra tutti l’autotutela quando ne ricorrano le condizioni.
Il controllo tempestivo della documentazione e della conformità delle opere resta quindi essenziale, perché il decorso del termine modifica profondamente i poteri concretamente esercitabili dall’Amministrazione.
tratto dalla rete
