Permessi Legge 104. Nuove indicazioni


📌 Nuove indicazioni sulla gestione dei permessi previsti dalla Legge 104 quando più lavoratori sono autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità. Resta fermo il limite complessivo di tre giorni mensili, da fruire alternativamente tra tutti gli aventi diritto: la presenza di più soggetti autorizzati non determina quindi un aumento delle giornate disponibili.

La circolare INPS nr. 100 del 18/09/2026 chiarisce inoltre le conseguenze in caso di mancato rispetto di questi limiti. Se vengono superati complessivamente i tre giorni mensili, il recupero dell’indebito riguarda il lavoratore che ha fruito del permesso dopo l’esaurimento del plafond. Se, invece, due o più lavoratori utilizzano il permesso nella stessa giornata o nelle medesime ore per assistere la stessa persona, l’indebito viene ripartito in parti uguali tra i beneficiari. 

Diventa quindi essenziale una pianificazione congiunta dei permessi tra i familiari autorizzati, per garantire l’alternanza nell’assistenza e prevenire utilizzi non conformi.

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Circolare numero 100 del 18-09-2026
Permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, riconosciuti a più lavoratori dipendenti per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità. Disciplina applicabile nei casi di violazione dei limiti di legge

INDICE

 Premessa

1. Disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto

2. Disciplina applicabile nei casi di contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto

 

Premessa

 L’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede che i lavoratori dipendenti possano fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità, che non siano ricoverati a tempo pieno.

 In particolare, possono fruire di tale beneficio i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto o, al ricorrere di determinate condizioni, i parenti o affini entro il terzo grado di familiari con disabilità in situazione di gravità.

 Ai fini del riconoscimento del citato beneficio è necessaria la presentazione, da parte del lavoratore dipendente, della domanda amministrativa, che attiva il relativo procedimento (cfr. la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30628 del 28 novembre 2024). 

 Verificata la sussistenza dei requisiti di legge, l’INPS riconosce il diritto ai permessi in argomento, nel limite massimo complessivo di tre giorni mensili fruibili alternativamente tra tutti gli aventi diritto, autorizzando il datore di lavoro a compensare le somme corrisposte a tale titolo con i contributi dovuti dallo stesso.

 Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, infatti, nel riformulare il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale la fruizione dei giorni di permesso, previsti dal medesimo comma, non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente - a esclusione dei genitori - per l’assistenza alla stessa persona in condizione di disabilità di cui all’articolo 3, comma 3, della medesima legge.

Pertanto, come illustrato con la circolare n. 39 del 4 aprile 2023, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra gli aventi diritto.

Resta fermo, tuttavia, il principio di fruizione in via alternativa tra gli aventi diritto e il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile, anche in caso di fruizione a ore, per l’assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità.

 La necessaria alternanza alla fruizione dei permessi di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 e la sussistenza del limite di tre giorni mensili per il medesimo familiare sono richiamati nel provvedimento dell’INPS di autorizzazione alla fruizione del beneficio, nel quale viene precisato sia che la domanda è accolta nel limite massimo complessivo dei giorni mensili fruibili sia che il beneficio deve essere fruito alternativamente tra tutti coloro che hanno diritto a prestare assistenza alla persona con disabilità.

Pertanto, il legislatore, con la riformulazione dell’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, ha inteso assicurare una maggiore tutela alle persone con disabilità, garantendo loro, nel rispetto del limite di tre giorni mensili, la possibilità di essere assistite alternativamente da più familiari.

 Il rispetto di tale limite, nonché l’alternanza nell’assistenza da parte degli aventi diritto, presuppone una necessaria pianificazione congiunta della fruizione dei permessi in argomento da parte dei familiari autorizzati, sia per garantire l’effettiva assistenza alla persona in condizione di disabilità che al fine di rispettare i limiti previsti dalla legge.

 Tanto premesso, con la presente circolare si illustra la disciplina applicabile in caso di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso nonché nei casi di contestuale fruizione degli stessi giorni per il medesimo disabile.

 1. Disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto

 Ferma restando la necessaria pianificazione congiunta per la gestione dell’assistenza alla persona con disabilità da parte dei familiari aventi diritto, l’eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell’Istituto.

 La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell’esercizio di un diritto.

In applicazione di tale principio, l’avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l’esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall’INPS. Pertanto, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi, determina l’indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno.

 Nel caso in cui sia accertato il superamento del limite massimo mensile di tre giorni tra tutti gli aventi diritto per l’assistenza alla medesima persona, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso, rispetto ai limiti normativamente previsti, ad avvenuto esaurimento del diritto da parte di un altro familiare.

 A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

 Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per assistere la medesima persona con disabilità:

 -  5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;

- 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;

- 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B;

- 30 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B.

 La giornata di permesso del 30 marzo 2026 risulta indebitamente fruita, in quanto il limite complessivo mensile di tre giorni è già stato raggiunto nella giornata del 25 marzo 2026. Pertanto, in tale caso, si deve procedere al recupero dell’indebito a carico del lavoratore B.

 2. Disciplina applicabile nei casi di contestuale fruizione dei giorni mensili di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, per l’assistenza alla medesima persona con disabilità da parte di più aventi diritto

 I familiari della persona con disabilità sono tenuti alla pianificazione congiunta dell’assistenza anche al fine del rispetto del principio, legislativamente previsto, dell’alternanza nella fruizione dei giorni di permesso in argomento.

Pertanto, l’eventuale fruizione dei giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992, da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l’obbligo di recupero da parte dell’Istituto.

 In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell’esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l’indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell’indebito tra i diversi beneficiari.

 Conseguentemente, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo l’indebito in parti uguali.

 A titolo esemplificativo si riporta il seguente caso:

 Lavoratore A e lavoratore B sono entrambi autorizzati alla fruizione di tre giorni di permesso di cui all’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 per assistere la medesima persona con disabilità:

 -  5 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore A;

- 18 marzo 2026: giornata di permesso fruita contestualmente sia dal lavoratore A che dal lavoratore B;

- 25 marzo 2026: giornata di permesso fruita dal lavoratore B.

 La giornata del 18 marzo 2026, fruita a titolo di permesso da entrambi i lavoratori, risulta indebita al 50% per il lavoratore A e al 50% per il lavoratore B. In tale caso si deve procedere, pertanto, al recupero dell’indebito, pari al 50% rapportato all’orario lavorativo rispettivamente previsto per ciascun lavoratore.  

  

  Il Direttore Generale  
  Valeria Vittimberga