Lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani: Risoluzione del Ministero
L'Italia dell'esagerazione va avanti...
A breve ci vorrà l'autorizzazione per andare nel cesso e forse dovremo rivolgerci all'AI per chiedere consigli,
Paese ridicolo!!
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Su telegram premium (de noantri) la richiesta di parere originale.
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Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 agosto 2026, n. 169348
Oggetto: Interpello in materia ambientale ex articolo 3-septies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Chiarimenti in merito alla classificazione del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
Quesito
Con istanza di interpello ex art. 3-septies del D.lgs. n. 152/2006, il comune di Calliano Monferrato (AT) ha chiesto chiarimenti relativamente alla classificazione come rifiuto liquido del refluo derivante dal lavaggio dei contenitori stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
L’istante, in particolare, chiede se:
- il lavaggio della parete esterna con lancia ad alta pressione dei contenitori adibiti alla raccolta degli “imballaggi in vetro”, non a contatto con il rifiuto, possa essere considerata, sotto il profilo normativo ed ambientale, alla stregua dei lavaggi (effettuati con i medesimi sistemi) del sedime stradale e degli arredi urbani;
- l’eventuale (irrisoria) produzione di reflui che non vengono a contatto diretto con i rifiuti ma con la sola superficie esterna del contenitore, permanendo la “campana” in area esterna (soggetta quindi agli agenti atmosferici e in particolare dilavata dalle acque piovane) al pari degli arredi urbani e del sedime stradale, possa essere considerato “a perdere” (e non refluo da intercettare e classificare come “rifiuto liquido” analogamente al caso dei normali e ricorrenti lavaggi urbani o delle aree interessate dalle manifestazioni/mercati.
Riferimenti normativi
Con riferimento ai quesiti proposti, il quadro normativo di riferimento è il seguente:
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare la parte seconda, rubricata “norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche” e la parte quarta, rubricata “norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”.
Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica
In relazione al quadro normativo sovraesposto e alla luce della istruttoria tecnica condotta nonché del parere tecnico fornito dall’ISPRA, richiesto con nota prot. n. 94004 del 4 maggio 2026 e acquisito con nota prot. n. 156777 del 22 luglio 2026, si rappresenta quanto segue.
Il lavaggio dei contenitori stradali destinati alla raccolta dei rifiuti urbani costituisce, nella generalità dei Comuni, un'attività funzionale allo svolgimento del servizio di igiene urbana, finalizzata ad assicurare adeguate condizioni igienico sanitarie, di pulizia e decoro del territorio, analogamente alle
operazioni di lavaggio del sedime stradale e degli arredi urbani. Tale attività è, di regola, disciplinata dal capitolato speciale d'appalto del servizio di igiene urbana e dal relativo contratto di servizio.
Le operazioni di lavaggio dei contenitori stradali possono essere eseguite mediante differenti modalità operative, tra cui l'impiego di veicoli “lavacassonetti” dotati di sistemi di recupero delle acque di lavaggio. In tale ipotesi, il mezzo è provvisto di dispositivi di aspirazione che consentono la raccolta separata delle acque generate dalle operazioni di lavaggio all'interno dello stesso veicolo; tali acque sono da considerarsi rifiuti speciali allo stato liquido in quanto non ricorrono i presupposti per l’applicazione del concetto di scarico, di cui all’articolo 74, comma 1, lettera ff), del D.Lgs. n. 152/2006 e, come tali, sono successivamente avviate a trattamento presso impianti autorizzati ai sensi della Parte Quarta del medesimo decreto legislativo.
Sull’argomento appare opportuno richiamare la Circolare del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali prot. n. 1414/ALBO/PRES del 10 luglio 20071, la quale ha precisato che il “rifiuto proveniente dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani deve intendersi prodotto dall’impresa che svolge tale attività e che, pertanto, deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso. Ne consegue che il successivo trasporto effettuato dalla stessa impresa richiede l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. 152/06. Si ritiene, infine, che il rifiuto in questione debba essere identificato con il codice dell’elenco europeo dei rifiuti 16 10 02”.
Con specifico riferimento alle operazioni di lavaggio della parete esterna dei contenitori stradali della raccolta del vetro con lancia ad alta pressione rappresentate nell’istanza, si ritiene che le acque derivanti da tale operazione non possano essere assimilate alle acque meteoriche di dilavamento in quanto derivanti da un’attività di manutenzione dell’infrastruttura per la raccolta dei rifiuti. Pertanto, dovrebbero essere opportunamente intercettate mediante specifici dispositivi (ad esempio, mezzi di aspirazione) ai fini del successivo conferimento in impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti liquidi.
In ogni caso, ferma restando la disciplina dettata dai capitolati del servizio di igiene urbana e le altre disposizioni regionali e locali applicabili, si evidenzia che tali operazioni dovrebbero essere effettuate adottando idonee cautele. In particolare, andrebbe evitato il ristagno sulle sedi stradali delle acque di lavaggio e dovrebbe essere garantito che l’operazione di lavaggio non determini il contatto delle acque con eventuali residui di rifiuti presenti nel contenitore o con le superfici interne del contenitore stesso, intervenendo su contenitori svuotati, perfettamente integri e sufficientemente sigillati.
In via alternativa sono anche disponibili sistemi di lavaggio a secco, con l’utilizzo di prodotti di pulizia delle superfici esterne che non rilasciano liquidi di lavaggio nell’area circostante.
Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.
