Art. 193 C.d.S.: Il Ministero dell'Interno si adegua alla nuova giurisprudenza
La possibilità vale:
- seguendo il percorso indicato dall’organo accertatore;
- solo se il veicolo è effettivamente idoneo a circolare;
- salvo la presenza di “motivi ostativi”.
Il documento revoca espressamente la precedente circolare del 24 maggio 2024, che imponeva invece il trasporto mediante un mezzo idoneo, a spese del custode.
Perché è cambiata la regola
La circolare del 2024 era stata sospesa dal TAR Lazio limitatamente alla parte che consentiva al conducente di portare il mezzo sequestrato al luogo di custodia. In seguito, però, i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e il Consiglio di Stato, con le sentenze n. 6199/2026 e n. 6201/2026, ha respinto gli appelli, confermando la legittimità dell’interpretazione originaria.
Il Ministero dell’Interno, quindi, ripristina la regola precedente e comunica la revoca della disciplina più restrittiva contenuta nella circolare n. 16119/2024. Il documento risulta firmato digitalmente il 23 settembre 2026.
Il punto più importante
La frase “salvo che non ricorrano motivi ostativi” è decisiva. La circolare non attribuisce un diritto assoluto a guidare il veicolo. L’accompagnamento personale può essere negato quando, per esempio:
- il veicolo non è tecnicamente sicuro;
- mancano targhe, documenti o altri requisiti essenziali;
- il conducente non è in condizioni di guidare;
- vi sono ulteriori violazioni o provvedimenti che impediscono la circolazione;
- l’autorità ritiene necessario il trasporto con carro attrezzi per ragioni concrete di sicurezza o di custodia.
Inoltre, il veicolo resta sequestrato: il fatto di poterlo guidare fino al deposito non significa che possa essere utilizzato liberamente, né che sia possibile cambiare percorso, fermarsi per finalità diverse o impiegarlo normalmente.
Esempio pratico
Se durante un controllo viene accertata la mancanza di RCA e il veicolo è in condizioni regolari di sicurezza, l’agente può indicare un luogo di custodia e il relativo percorso. Il conducente potrà percorrerlo direttamente con il veicolo, senza sostenere necessariamente il costo di un carro soccorso.
Se, invece, il mezzo è danneggiato, non sicuro o presenta altri impedimenti, l’organo accertatore può disporre il trasporto tramite carro attrezzi. In quel caso, la formula generale della circolare non elimina la valutazione concreta dell’agente.
La mia valutazione
È una decisione ragionevole sotto il profilo pratico: evita un costo spesso significativo per il custode e risolve l’anomalia per cui un mezzo funzionante, pur sequestrato, doveva essere obbligatoriamente trasportato su carro attrezzi. Al tempo stesso, la circolare lascia alla polizia un margine necessario per impedire la guida quando esistono rischi o altre irregolarità.
La cautela principale riguarda l’applicazione sul posto: la circolare è un atto amministrativo interno e non sostituisce il verbale di sequestro né le disposizioni specifiche impartite dagli agenti. Pertanto, se l’operatore ordina concretamente il carro attrezzi motivandolo con un impedimento, non sarebbe prudente ignorare quell’ordine solo sulla base della regola generale.
In sintesi: oggi la regola indicata dal documento è “si può condurre il veicolo sequestrato fino al luogo di custodia, ma solo sul percorso prescritto e sempreché non vi siano motivi ostativi”.
