Accesso agli atti dei verbali cds: niente anonimato per gli Agenti accertatori.


 Il TAR Lazio, con sentenza pubblicata il 31 agosto 2026 (su telegram premium), ha accolto il ricorso presentato da un cittadino che chiedeva di conoscere le generalità degli agenti della polizia locale che avevano accertato un’infrazione.

Il Comune aveva negato l’accesso, presumibilmente richiamando esigenze di riservatezza degli agenti. Il TAR ha però ritenuto fondata la richiesta e ha ordinato all’amministrazione di comunicare i nominativi degli agenti accertatori.

La richiesta era motivata dall’esigenza di:

  • contestare il verbale;
  • verificare la legittimità dell’attività svolta;
  • valutare eventuali iniziative giudiziarie, compresa una possibile querela di falso.

Il principio affermato

Il principio centrale è che il soggetto destinatario di una sanzione amministrativa ha diritto di conoscere le generalità dell’agente accertatore quando tale informazione è utile o necessaria per la tutela dei propri diritti.

In particolare:

  • non esiste, in generale, un diritto all’anonimato dell’agente pubblico che accerta e sottoscrive un verbale;
  • la mera identificabilità dell’agente non comporta automaticamente il coinvolgimento di dati sensibili o giudiziari;
  • la privacy dell’agente non può prevalere automaticamente sul diritto di difesa garantito dall’art. 24 Cost. e dall’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990;
  • l’accesso difensivo può essere richiesto anche prima dell’effettivo avvio di un giudizio, quando gli atti siano utili per valutare o preparare la tutela giudiziale o stragiudiziale.

Il TAR ha richiamato, in proposito, il precedente del Consiglio di Stato, sez. V, 5 aprile 2022, n. 2530.

Risarcimento negato

Il ricorrente aveva chiesto anche il risarcimento dei danni per il ritardo o il diniego nell’ostensione. Questa domanda è stata respinta perché:

  • il danno era stato allegato in modo generico;
  • non era stata dimostrata una concreta lesione;
  • una querela può essere presentata anche contro ignoti;
  • l’eventuale falso in atto pubblico è procedibile d’ufficio;
  • non risultava provata alcuna perdita di chance o effettiva compromissione del diritto di difesa.

Esito

Il TAR ha quindi:

  • accolto la domanda di accesso;
  • ordinato all’amministrazione di comunicare i nominativi degli agenti accertatori;
  • respinto la richiesta di risarcimento;
  • posto a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato, compensando per il resto le spese.

In sintesi: l’agente che svolge attività di accertamento e sottoscrive un verbale non può opporre, in via generale, un diritto all’anonimato quando la conoscenza della sua identità sia funzionale all’esercizio del diritto di difesa del destinatario della sanzione.

 

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