Richiesta d'accesso di consigliere comunale agli atti di procedimento disciplinare a carico d'un dipendente pubblico
Sintesi/Massima
Il CdS con sentenza n.1974/2024 ha evidenziato che il Comune è tenuto a consentire l'accesso agli atti oggetto dell'istanza del consigliere con esclusione di quelli svolti nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria e quindi coperti da segreto investigativo.
(Parere n.9733 del 19/3/2026) Si fa riferimento alla nota con la quale il sindaco del Comune ... ha chiesto se sia legittima l'istanza con cui un consigliere comunale ha richiesto l'accesso integrale agli atti relativi ad un procedimento disciplinare, conclusosi con provvedimento disciplinare a carico di un dipendente. La vicenda nasce da irregolarità riscontrate nell'espletamento di alcuni concorsi banditi dall'ente, per i quali sono state applicate misure cautelari emesse dal GIP del Tribunale di …, mentre il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare, che aveva rivestito le funzioni di segretario verbalizzante nei detti concorsi, non è stato rinviato a giudizio. Il rappresentante dell'ente locale ha, quindi, chiesto se vi siano limiti alla ostensibilità degli atti che contengano dati relativi a terzi estranei al procedimento disciplinare. In via generale, occorre premettere che il diritto di accesso dei consiglieri comunali è riconosciuto dall'articolo 43, comma 2, del T.U.O.E.L. ed è definito dal Consiglio di Stato (sentenza n.4471/2005) "diritto soggettivo pubblico funzionalizzato", finalizzato al controllo politico-amministrativo sull'ente, nell'interesse della collettività; si tratta, di un diritto dai confini più ampi del diritto di accesso riconosciuto al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art.10 T.U.O.E.L.) o, più in generale, nei confronti della P.A. disciplinato dalla legge n.241/1990. Il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 11 marzo 2021, n.2089, ha precisato, tuttavia, che il diritto di accesso del consigliere comunale, seppur ampio, "… non implica che esso possa sempre e comunque esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall'ordinamento meritevoli di tutela, e dunque possa sottrarsi al necessario bilanciamento con questi ultimi". L'Alto Consesso, con sentenza del 29.02.2024, n.1974, ritenendo legittima la richiesta di un consigliere comunale, ha "sottolineato che solo gli atti di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dall'obbligo di segreto nei procedimenti penali ai sensi dell'art.329 c.p.p.. Gli atti posti in essere da una pubblica amministrazione (non su delega dell'autorità giudiziaria bensì) nell'ambito dell'attività istituzionale demandatagli dalla legge, sono atti amministrativi ‒ come tali suscettibili di accesso ‒ anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti (per quanto concerne la materia edilizia, ai sensi dell'art.27 del d.P.R. n.380 del 2001) e rimangono tali pur dopo l'inoltro di una denunzia all'autorità giudiziaria". Con la predetta pronuncia il Consiglio di Stato ha concluso che il Comune è tenuto a consentire l'accesso agli atti oggetto della istanza del consigliere con esclusione di quelli effettivamente svolti nell'esercizio di attività di polizia giudiziaria e come tali coperti da segreto investigativo, la cui individuazione non può che essere rimessa ai competenti uffici dell'ente locale, i quali nell'ipotesi della sussistenza di dubbi interpretativi riferiti a singoli atti e documenti potranno a tal fine effettuare specifiche richieste preventive al competente pubblico ministero. Si segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha nel contempo sottolineato che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi. Su quest'ultimo punto il garante per la protezione dei dati personali, con il parere n.353 del 3 agosto 2023, ha evidenziato che è necessario rispettare i principi del regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) di "limitazione della finalità" e di "minimizzazione dei dati", in base ai quali i dati personali devono essere "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità", nonché "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art.5, par.1, lett.b e c). Con particolare riferimento alla richiesta di accesso dei consiglieri comunali agli atti dei procedimenti disciplinari, si fa presente che la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, nel parere reso in data 9 aprile 2014, ha ritenuto condivisibile il differimento operato dall'amministrazione rispetto ad una richiesta di accesso riguardante la sospensione disciplinare cautelare di un dirigente del Comune a tutela della riservatezza. Secondo quanto osservato dalla commissione, l'ampiezza del diritto di accesso in parola "non travolge le diverse ipotesi di cautele previste dall'ordinamento e finalizzate a tutelare interessi specifici, diversi da quello riconducibile, secondo l'impostazione più tradizionale, alla mera protezione dell'esercizio della funzione amministrativa, e connesse, nel caso di specie, alla contemporanea fase istruttoria di un procedimento disciplinare, e all'avviamento di un giudizio penale. In tali eventualità i documenti, seppur detenuti dall'amministrazione, non sono suscettibili di divulgazione, perché il principio di trasparenza cede, quantomeno sul piano temporale, a fronte dell'esigenza di salvaguardare l'interesse protetto da speciali normative di segretezza, o della necessità di tutelare, in fase di iniziale chiarificazione, la riservatezza del controinteressato (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, sent. n.1893/2001)". Il TAR Molise-sez.I, con sentenza n.49 del 27 febbraio 2023, ha evidenziato che "il procedimento disciplinare, anche una volta pervenuto alla fase dibattimentale, rimane pur sempre un procedimento amministrativo connotato da imminente riservatezza, e non diventa affatto una procedura pubblica (improntata, come tale, a completa trasparenza)". Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che, nel caso di specie, si possa riscontrare positivamente la richiesta di accesso al procedimento disciplinare concluso. Il rispetto di un equilibrato bilanciamento tra diritto di accesso e tutela della riservatezza si potrà realizzare, come si è innanzi detto, attraverso l'ostensione degli atti richiesti, previa "mascheratura" dei dati non strettamente funzionali all'esercizio del mandato consiliare, ovvero non ostensibili in base a specifiche discipline di settore.
Ministero del'Iterno