Autorizzazione all'esercizio speciale di rivendica di tabacchi: rilevano i criteri elastici della distanza fra i prestatori e della densità della popolazione
T.a.r. per il Lazio, sezione IV-ter, 4 maggio 2026, n. 7955 - Pres. Tricarico, Est. Bello
Rivendita di tabacchi – Autorizzazione – Esercizio speciale – Valutazione discrezionale – Criteri della distanza e della densità della popolazione– Applicazione elastica.
L’Amministrazione, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio speciale di rivendita dei tabacchi, deve compiere una valutazione discrezionale che, da un lato, assuma i criteri della distanza e della densità della popolazione come elastici e non rigidi (insuscettibili di disapplicazione in quanto attuativi della l. 3 maggio 2019, n. 37, c.d. legge europea 2008), dall’altro, sia informata alla soddisfazione della necessità di pubblico servizio postulata dalla norma, in un bilanciamento informato a criteri di razionalità e di congruità rispetto alla vicenda concreta. (1).
In motivazione, la Sezione ha chiarito che tale soluzione risulta
coerente con quanto affermato dalla Corte di giustizia UE (sentenza,
sez. I, 17 ottobre 2024 in C-16/23) che, nel sussumere la fattispecie
entro la c.d. direttiva servizi (escludendo che si applichino le norme
del TFUE sulla libertà di stabilimento), ha statuito che “L’articolo 10,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato
interno, deve essere interpretato nel senso che: esso non osta a una
normativa nazionale che subordina il rilascio di un’autorizzazione di
punti vendita di prodotti del tabacco al rispetto di requisiti relativi
alla distanza geografica minima tra i prestatori e alla demografia,
senza che l’autorità pubblica competente possa prendere in
considerazione, in luogo di tali requisiti, aumenti periodici del numero
di consumatori, purché i suddetti requisiti: (…) siano oggettivamente
giustificati da un motivo imperativo di interesse generale, quale la
protezione della sanità pubblica contro i rischi derivanti dai tabacchi
lavorati; (…) applicati, se del caso, con il criterio relativo
all’interesse del servizio, rispettino il principio di proporzionalità e
soddisfino i requisiti di chiarezza, univocità, oggettività,
pubblicità, trasparenza e accessibilità”.
(1) Conformi: Sul carattere discrezionale della valutazione
dell’Amministrazione ai fini dell’autorizzazione all’esercizio speciale
di rivendita dei tabacchi cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 4535/19.
Difformi: T.a.r. per il Friuli Venezia-Giulia, sez. I, n. 212/2015.