Raccolta dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche

 Ecco una sintesi ragionata e relazionata della Circolare n. 3 del 21 maggio 2026 (pdf su telegram), con particolare attenzione all’aspetto normativo, integrato anche con riferimenti esterni rilevanti. 


📄 Sintesi della Circolare (21/05/2026 – Albo Nazionale Gestori Ambientali)

🔎 Oggetto

Chiarimenti sulle modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o ad uso pubblico e sulla corretta categoria di iscrizione all’Albo.


🧩 1. Qualificazione giuridica dei rifiuti abbandonati

  • I rifiuti abbandonati su suolo pubblico:

    • sono qualificati come rifiuti urbani

    • anche se originariamente “speciali”

  • Mantengono tale qualifica anche per la tracciabilità

👉 Questo deriva da:

  • Art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 4 del D.Lgs. 152/2006


⚖️ 2. Responsabilità dei Comuni

  • I Comuni hanno:

    • obbligo di rimozione

    • responsabilità operativa

  • Ciò vale:

    • quando il responsabile è ignoto

    • o non interviene

👉 Anche se i rifiuti:

  • sono di origine speciale

  • o pericolosi


📚 3. Linee guida tecniche e classificazione

Riferimenti normativi richiamati:

  • Delibera SNPA n. 105/2021

  • DM 47/2021

  • Linee guida ARPA Campania (2020)

✔️ Principio chiave:

È possibile la “classificazione a vista” quando:

  • rifiuti chiaramente non pericolosi

  • omogenei

  • facilmente identificabili

❗ Esclusioni:

  • rifiuti combusti

  • sospetti

  • contenenti amianto

  • non classificabili a vista


🧪 4. Estensione della classificazione a vista

  • Ammessa anche per:

    • rifiuti pericolosi “assoluti”

  • purché:

    • omogenei

    • con codice EER attribuibile

👉 Introduce un approccio operativo semplificato ma controllato


🚛 5. Trasporto e categorie Albo

Tradizionalmente:

  • Categoria 1 → rifiuti urbani

  • Categoria 4 e 5 → rifiuti speciali

🔄 Novità interpretativa:

È possibile utilizzare:

  • mezzi iscritti in categoria 4 e 5
    per raccogliere rifiuti abbandonati

👉 Motivazione:

  • maggiore idoneità tecnica

  • maggiore sicurezza ambientale


🧭 6. Principio operativo finale

Gli operatori incaricati:

  • possono raccogliere rifiuti abbandonati:

    • con mezzi cat. 1, 4 o 5

  • assegnando:

    • di volta in volta il codice EER corretto


⚖️ FOCUS: ASPETTO NORMATIVO (centrale)

🏛️ A. D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

Norme chiave:

✔️ Art. 183

  • Definizione di rifiuti urbani

  • Include:

    • rifiuti abbandonati su suolo pubblico

✔️ Art. 192

  • Divieto di abbandono

  • Obbligo di rimozione

  • Responsabilità:

    • del responsabile

    • o in sua assenza del Comune

👉 La circolare si inserisce direttamente nell’attuazione di questo articolo.


🏢 B. Ruolo del Comune (normativa esterna)

  • Confermato da:

    • giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato)

  • Il Comune:

    • agisce anche in via sostitutiva

    • per tutela ambientale e sanitaria


🧾 C. Sistema di tracciabilità rifiuti

  • Coerente con:

    • RENTRI (nuovo sistema digitale)

  • Necessità di:

    • attribuzione corretta codice EER

    • tracciabilità anche per rifiuti “urbani-abbandonati”


🚛 D. Albo Nazionale Gestori Ambientali

Normativa:

  • D.M. 120/2014

Categorie:

  • Cat. 1 → urbani

  • Cat. 4 → speciali non pericolosi

  • Cat. 5 → speciali pericolosi

👉 La circolare:

  • supera rigidità formale

  • introduce un criterio:
    👉 funzionale e tecnico (idoneità del mezzo)


⚠️ E. Principio di tutela ambientale

Base normativa europea:

  • Direttiva 2008/98/CE

Principi applicati:

  • precauzione

  • prevenzione

  • corretta gestione

👉 La scelta di usare mezzi cat. 4 e 5:

  • aumenta sicurezza

  • riduce rischio ambientale


🔗 Relazione tra le norme (interpretazione sistemica)

La circolare:

  • coordina tre livelli normativi:

1. Norma primaria

  • D.Lgs. 152/2006

2. Norma tecnica

  • Linee guida SNPA / ARPA

3. Norma organizzativa

  • Albo Gestori Ambientali

👉 Risultato:

  • sistema più flessibile ma normativamente coerente


🧠 Valutazione critica

✅ Punti di forza

  • maggiore operatività per i Comuni

  • miglior sicurezza tecnica

  • chiarezza su classificazione

⚠️ Criticità

  • rischio:

    • discrezionalità nella “classificazione a vista”

  • necessità:

    • formazione operatori

    • controlli


📌 Conclusione

La circolare rappresenta:
👉 un’interpretazione evolutiva della normativa ambientale

Con un passaggio chiave:

  • da una logica formale (categoria Albo)

  • a una logica sostanziale (sicurezza e corretta gestione)

➡️ Sempre nel rispetto:

  • del D.Lgs. 152/2006

  • delle linee guida tecniche

  • dei principi europei di tutela ambientale

ARTICOLO SCRITTO CON AUSILIO DI AI