Querela - Linee guida
DIRETTIVA n. 5/2026 - Querela - Delega per la proposizione - Necessità della procura speciale - Linee guida operative.
Oggetto: Querela - Delega per la proposizione - Necessità della procura speciale - Linee guida operative
E’ stato segnalato allo scrivente che, in diversi casi, la querela viene presentata non già dal diretto interessato, bensì da una persona, genericamente indicata come “delegata”. 1 Rammento a tal fine che la querela (ovvero l’atto con il quale il soggetto “manifesta la volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato” (art. 337, seconda parte, c.p.p.) deve essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale (art. 337, prima parte, c.p.p.). La procura speciale, a pena di inammissibilità, deve essere rilasciata “per atto pubblico 1 o scrittura privata autenticata 2” (art. 122 c.p.); nell’ambito dei procedimenti penali, spesso la procura speciale è rilasciata al Difensore.
Tanto premesso, al fine di evitare declaratorie di inammissibilità, si osservino le seguenti linee guida: • gli Uffici in indirizzo avranno cura di verificare che la persona che presenti querela sia o il diretto interessato oppure un procuratore speciale, e non un semplice “delegato” sia pure munito di delega scritta.
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Tipologia: Direttiva
Data: 05/05/2026
2026-05 (Querela - Delega per la proposizione - Necessità della procura speciale)_signed.pdf