Legittimità del divieto comunale al commercio itinerante in certe aree per motivi di salute e viabilità
L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione Civile II, n. 6823 del 21 marzo 2026 (su telegram premium) riguarda il ricorso proposto da un commerciante ambulante contro il Comune di xxxx
Fatti della causa
un venditore ambulante di caldarroste, era stato sanzionato dal Comune di xxx per aver esercitato l’attività in un’area vietata al commercio itinerante, in base a una delibera comunale (n. 36/2003).
Il Giudice di Pace aveva annullato la sanzione per vizio di motivazione, ma il Tribunale (sent. n. 290/2020) aveva riformato la decisione, giudicando legittimo il divieto comunale.
L'ambulante ha quindi proposto ricorso per cassazione, sostenendo:
- Violazione di legge e disparità di trattamento, poiché nella stessa zona era consentito un mercato fisso con vendita di alimenti, mentre era vietata la vendita itinerante.
- Errata interpretazione della discrezionalità amministrativa, poiché il Giudice di Pace si era limitato a valutare la legittimità del provvedimento, non il merito.
Decisione della Cassazione
La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo infondati entrambi i motivi.
- Il controllo giudiziario può riguardare solo la legittimità degli atti amministrativi (vizi di legge, incompetenza, eccesso di potere), non il merito delle scelte discrezionali del Comune.
- Nessuna disparità di trattamento vi è tra commercio itinerante e commercio in postazioni fisse: sono attività non comparabili, per modalità e impatto su viabilità, salute pubblica e gestione del territorio.
- Le limitazioni al commercio itinerante sono giustificate da ragioni di viabilità, tutela della salute e del decoro urbano, e non sono irragionevoli né discriminatorie.
- Le censure del ricorrente sulla delimitazione delle aree vietate non erano state tempestivamente sollevate e risultano infondate.
Esito
- Ricorso respinto.
- Ambulante condannato al pagamento delle spese processuali (900 € compensi + 200 € esborsi), oltre IVA e accessori.
- Disposto anche il pagamento dell’ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
In sintesi: la Cassazione conferma la legittimità del divieto comunale al commercio itinerante in certe aree per motivi di salute e viabilità, escludendo ogni violazione della libertà economica o disparità verso gli operatori dei mercati fissi.
