I T-Red non sono strumenti metrici come gli autovelox, quindi non serve omologazione né taratura.


 Riassunto della sentenza TAR Umbria n. 147/2026 del 01/04/2026, RG 56/2026 (su telegram premium):

Oggetto del ricorso

Un comitato spontaneo ha impugnato:

  1. La Delibera di Giunta n. 297 del 06-11-2025 del Comune, che riattivava il sistema di rilevazione automatica delle infrazioni semaforiche T-Red all’incrocio via Höchberg/via Atene/via delle Nazioni
  2. Con motivi aggiunti, la determinazione dirigenziale n. 1124/2025 del 29/12/2025 che ha disposto la riattivazione dal 12/01/2026

Il comitato lamentava: difetto di istruttoria, finalità “di cassa” e non di sicurezza, mancanza di omologazione del T-Red.

Motivi della decisione del TAR

Il TAR Umbria ha dichiarato irricevibili i motivi aggiunti e inammissibile il ricorso introduttivo per questi motivi:

1. Inammissibilità per tardività

  • L’atto realmente lesivo era la determinazione n. 1124/2025, non la delibera di Giunta che era solo atto di indirizzo.
  • La determinazione è stata pubblicata dal 29/12/2025 al 13/01/2026: il termine per impugnare scadeva il 14/03/2026.
  • I motivi aggiunti sono stati notificati solo il 20/03/2026, quindi tardivi.

2. Dubbi sulla legittimazione del comitato

  • Il comitato è nato il 03/01/2025 specificamente per contestare il T-Red di quell’incrocio: carattere “occasionale e reattivo”, non collegamento stabile con il territorio.
  • Manca un interesse collettivo omogeneo: l’impianto tutela anche pedoni e non vedenti, con interessi contrapposti agli automobilisti multati.

3. Infodatezza nel merito

  • Nessun difetto di istruttoria: la delibera motiva con dati su incidenti, media di 6 infrazioni/giorno, grave sinistro recente. Il T-Red è strumento di prevenzione, non serve aspettare molti incidenti.
  • Rotatoria: la riattivazione è temporanea fino alla realizzazione della rotatoria già programmata.
  • Omologazione: per il T-Red basta l’approvazione, non serve l’omologazione. Non misura una grandezza fisica come l’Autovelox, ma documenta fotograficamente il passaggio con semaforo rosso. La Cassazione ha escluso l’obbligo di taratura per i T-Red.

Contesto tecnico

Il Comune aveva sospeso il sistema a inizio 2025 per passare dalla modalità “smart” adattiva a tempi fissi, perché il passaggio rapido delle fasi creava allarme negli automobilisti. Dopo il monitoraggio, ha confermato la pericolosità dell’incrocio e riattivato i controlli.

Dispositivo

  • Ricorso inammissibile e motivi aggiunti irricevibili.
  • Spese compensate per la “peculiarità della controversia”.
  • Presidente Estensore: Pierfrancesco Ungari. Decisa in camera di consiglio il 24/03/2026.
***********************

Ecco i passaggi specifici della sentenza sull’omologazione vs approvazione del T-Red:

1. Distinzione normativa richiamata dal TAR

“L’art. 45, comma 6, del C.d.S. dispone che «Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all’approvazione o omologazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»; così lasciando intendere che, nel sistema del Codice, entrambe le categorie sono rilevanti e giuridicamente considerate.”

2. Per il T-Red basta l’approvazione, non serve l’omologazione

“Dunque, le differenze della disciplina normativa e della stessa natura dell’apparecchiatura, impediscono di trasferire al T-red l’orientamento sviluppato per gli Autovelox.”
“Nel caso in esame, si discute invece di dispositivi destinati all’accertamento delle violazioni della ‘segnaletica stradale’ di cui all’art. 146 del C.d.S. e che non misurano una grandezza fisica, ma documentano fotograficamente e video-fotograficamente il passaggio del veicolo in rapporto allo stato della lanterna semaforica.”

3. Orientamento della Cassazione citato dal TAR

“Peraltro, ciò trova conferma in una pronuncia della stessa Cassazione, secondo la quale ‘questa Corte ha, in più occasioni affermato che, in tema di rilevazione della violazione del divieto di proseguire la marcia con impianto semaforico rosso a mezzo di apparecchiature elettroniche, nè il C.d.S. nè il relativo regolamento di esecuzione prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso (ex plurimis Cassazione civile sez. II, 15/04/2019, n. 10458); la decisione della Corte Costituzionale n. 113/2015, richiamata dalla ricorrente, non è pertinente perchè riguarda le sole apparecchiature impiegate per l'accertamento delle violazione dei limiti di velocità; ne consegue che, dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, non si può trarre argomento per sostenere la sussistenza dell'obbligo di sottoporre a taratura anche che gli apparecchi T-Red, che non costituiscono strumenti di” [il testo si interrompe ma il senso è chiaro]

4. Riferimenti normativi per il T-Red

“Inoltre, l’art. 201, al comma 1-bis, lettera b), contempla espressamente, tra i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria, l’‘attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa’; e, per i casi di accertamento delle infrazioni mediante apparecchiature, i successivi commi 1-ter, 1-quater e 1quinquies, fanno riferimento ai dispositivi o apparecchiature che sono stati ‘omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico’.”

In sintesi secondo il TAR Umbria:

  • Autovelox = strumento metrico che misura velocità → serve omologazione + taratura periodica, sent. C.Cost. 113/2015.
  • T-Red = documenta il passaggio con rosso → non misura grandezze fisiche → basta l’approvazione ministeriale, non serve omologazione né taratura.

Articolo scritto con ausilio di IA