Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/05/2026
Art. 1
Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209
1. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 122-bis:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «La deroga di cui al comma 1 si applica anche quando il veicolo non è idoneo all'uso come mezzo di trasporto, inclusa l'ipotesi in cui il veicolo sia privo di parti essenziali, che lo rendano, in maniera stabile, inidoneo per il suo utilizzo. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono identificate le parti essenziali dei veicoli la cui mancanza li renda, in maniera stabile, inidonei al loro utilizzo. Tale deroga trova applicazione anche quando l'utilizzo del veicolo è stato volontariamente sospeso su richiesta dei soggetti di cui all'articolo 122, comma 3, per effetto di una formale comunicazione all'impresa di assicurazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
1.2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferma restando la necessità che la carta di circolazione riporti la classificazione conseguita e i dati del certificato di rilevanza storica, in relazione ai veicoli di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'obbligo assicurativo può essere adempiuto anche con schemi assicurativi diversi dallo schema della responsabilità civile dei veicoli a motore, sempre che sia indicato separatamente il premio relativo al rischio dinamico rispetto a quello statico.»;
2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi di uso stagionale, nonchè nelle ipotesi di trasferimento di proprietà, demolizione o esportazione definitiva all'estero dei veicoli, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'IVASS, possono essere, altresì, previsti schemi di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti la cui durata può essere inferiore al termine di cui all'articolo 170-bis.»;
b) all'articolo 124:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche se in circuiti chiusi o strade interdette alla circolazione, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre l'assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli a motore o, in alternativa, l'assicurazione generale di cui all'articolo 2, comma 3, numero 13, con massimali idonei alla copertura del rischio assicurando.»;
2) al comma 2, dopo le parole: «L'assicurazione» sono inserite le seguenti: «stipulata dall'organizzatore»;
c) all'articolo 134:
1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«L'IVASS vigila sulla corretta alimentazione e gestione della banca dati elettronica di cui al comma 2.»;
2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:
«L'IVASS con regolamento determina le indicazioni aggiuntive relative all'attestazione sullo stato del rischio, rispetto a quelle previste dal modello europeo, approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2024/1855 della Commissione, del 3 luglio 2024, ne stabilisce la validità, comunque non inferiore a dodici mesi, e individua i termini relativi alla decorrenza e alla durata del periodo di osservazione del rischio. Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono comprendere i dati relativi ai sinistri e al conducente del veicolo. Con medesimo regolamento l'IVASS disciplina le modalità di alimentazione e di accesso alla banca dati elettronica di cui al comma 2 e le modalità di consegna dell'attestato di rischio. Per le finalità di vigilanza di cui al comma 1, l'IVASS accede alle banche dati di cui agli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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