Decreto Legge PNRR (DL.19/2026) conv. in Legge n.50 del 20 aprile 2026 – Disposizioni di interesse in materia di lavori pubblici ed edilizia privata

 Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 91 del 20 aprile 2026, la Legge n.50 del 20 aprile 2026, di conversione del Decreto Legge 19 febbraio 2026, n. 19 (cd. Decreto PNRR) [si veda nostra news del 6 marzo 2026 “Decreto Legge PNRR – DL n. 19 del 19 febbraio 2026_le novità di maggior interesse per il settore in materia di lavori pubblici, edilizia privata e lavoro”] recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione”, in vigore dal 21 aprile 2026.

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ART. 5 – MISURE IN MATERIA DI REGIMI AMMINISTRATIVI
Conferenza di servizi
L’articolo 5 introduce disposizioni di carattere di semplificazione procedimentale in materia di regimi amministrativi con particolare riferimento alla disciplina della conferenza di servizi accelerata, inizialmente introdotta dall’art. 13 del Decreto legge n. 76/2020 e finora applicata in via temporanea (da ultimo prorogata fino al 31 dicembre 2026 dal Decreto legge n. 25/2025).
In particolare:

  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 1 (che sostituisce integralmente la lett. c) del comma 2 dell’art. 14-bis della legge sul procedimento amministrativo (L.241/1990) è intervenuto in tema di conferenza di servizi semplificata (cosiddetta “asincrona”), disponendo:
  • la riduzione da 45 a 30 giorni dei termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni per fornire i propri pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati
  • la riduzione da 90  a 60 giorni dei detti termini a disposizione delle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute e dell’incolumità pubblica, fatti salvi i maggiori termini previsti dal diritto dell’Unione europea.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 1-bis (introdotto in sede di conversione), al fine di garantire un maggiore coordinamento del testo degli articoli 14-bis e 14-ter della legge 241/1990 con le nuove norme come introdotte dal Decreto-legge 19/2026 ha sostituito all’art.14-bis (conferenza semplificata), comma 2, lett. d) il riferimento alla “modalità sincrona disciplinata dall’articolo 14-ter” con quello della “modalità telematica di cui al comma 6” dell’art.14-bis.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 2 (che sostituisce il secondo e il terzo periodo del comma 3 dell’art. 14-bis della legge 241/1990) rafforza l’obbligo di motivazione a carico delle amministrazioni partecipanti ai procedimenti decisori, comprese quelle competenti in materia di urbanistica, paesaggio, archeologia e patrimonio culturale, introducendo il cosiddetto dissenso “costruttivo. Nello specifico, in caso di dissenso o di assenso condizionato, tali amministrazioni sono tenute ad indicare analiticamente le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici necessarie ai fini del superamento del dissenso e fornire la quantificazione, ove possibile, dei relativi oneri finanziari.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 3 (che sostituisce il comma 6 dell’art. 14-bis della Legge 241/1990) prevede che, qualora non vi sia un assenso non condizionato o senza necessità di modifiche sostanziali al progetto ovvero sia stato espresso un dissenso non superabile, l’amministrazione procedente svolga, entro 10 giorni dalla scadenza del termine per i pareri, una riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte per l’esame contestuale degli interessi e la tempestiva adozione della determinazione conclusiva; in tale sede si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione, non abbiano espresso la propria posizione ovvero abbiano formulato un dissenso non motivato o riferito a questioni estranee all’oggetto della conferenza. In sede di conversione è stato introdotto, nell’ambito della riunione telematica conclusiva della conferenza di servizi semplificata, uno specifico criterio di decisione. Si prevede, riprendendo il medesimo criterio della conferenza simultanea, che l’amministrazione procedente decida “sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti tramite i rispettivi rappresentanti”.
  • l’art.5, comma 1, lett. a), n. 4 modifica i termini indicati al comma 7 dell’articolo 14-bis da 45 a 30 giorni.
  • l’art.5, comma 1, lett. a-bis) (introdotta in sede di conversione), ai fini del coordinamento normativo, la lettera a-bis) dispone la soppressione nell’articolo 14-ter, comma 1, del riferimento alla data previamente comunicata ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 2, lettera d).
  • L’art.5, comma 1, lett. b) interviene in tema di conferenza di servizi simultanea (cosiddetta “sincrona”) di cui all’art. 14-ter, comma 2 della Legge 241/1990 riducendo i termini per la conclusione dei lavori da 45 a 30 giorni dalla prima riunione della conferenza dei servizi in forma simultanea e in modalità sincrona e da 90 a 60 giorni nel caso in cui siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili.
  • l’art.5, comma 1, lett. b-bis) (introdotta in sede di conversione) aggiunge, all’art. 16 della legge 241/1990, il comma 4-bis imponendo un obbligo di motivazione congrua e una formulazione univoca (assenso o dissenso) per i pareri di cui al comma 1 del medesimo articolo. In particolare, introduce la prescrizione di misure mitigatrici in caso di criticità ai fini di rendere possibile l’assenso, quantificando, se possibile, i relativi costi. L’organo consultivo non può, dunque, limitarsi ad un diniego, ma deve indicare le misure necessarie per rendere l’intervento ammissibile, nel rispetto del principio di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria.
  • l’art.5, comma 1-bis (introdotto in sede di conversione) fa salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 4, secondo periodo del Decreto-legge 25/2025, in base al quale fino al 31 dicembre 2026 le misure della conferenza di servizi cosiddetta “accelerata” di cui all’articolo 13 del Decreto-legge 76/2020 si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletare nell’ambito delle procedure autorizzatorie delle opere finanziate dal Pnrr e dal Pnc.

Al riguardo si ricorda che l’articolo 13 del Decreto-legge 76/2020 prevede una riduzione maggiore del termine a disposizione delle pubbliche amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, ecc. per rilasciare la propria decisione nell’ambito della conferenza di servizi (45 giorni anziché 60 giorni come previsto dal Decreto-legge 19/2026), oltre ad alcune altre misure non riprese da quest’ultimo.
La norma dell’art. 5, comma 1-bis del DL 19/2026 come inserita dalla legge di conversione 50/2026 sembrerebbe quindi voler salvaguardare l’applicazione fino al 31 dicembre 2026 delle previsioni dell’art. 13 del Decreto-legge 76/2020 alle sole conferenze di servizi connesse alla realizzazione delle opere finanziate con fondi del Pnrr e del Pnc.
Per contro da ciò sembrerebbe derivare che a tutte le conferenze di servizi – diverse da quelle connesse alle opere Pnrr e Pnc – indette a partire dalla data di entrata in vigore del DL 19/2026 (20 febbraio 2026) trovi applicazione la disciplina ordinaria di cui agli artt. 14 e ss. della legge 241/1990, come ora modificata dal DL 19/2026 e dalla legge di conversione 50/2026.

Silenzio-assenso [articolo 5, comma 1, lett. d)]
In sede di conversione sono state confermate, con alcune integrazioni, le modifiche all’articolo 20, commi 1 e 2-bis della legge 241/1990, chiarendo le condizioni di operatività del silenzio-assenso e introducendo meccanismi di maggiore certezza dei tempi e tutela dell’affidamento per imprese e professionisti.
In particolare:

  • vengono individuati espressamente i casi in cui il silenzio-assenso non si forma, ossia quando l’istanza non sia presentata all’amministrazione competente oppure sia priva degli elementi indispensabili per individuare l’oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto (si veda 5, comma 1, lett. d), punto 1.2));
  • viene introdotto un sistema automatico (e non più su istanza del privato) e telematico di attestazione del decorso dei termini e della conseguente formazione del silenzio-assenso (si veda 5, comma 1, lett. d), punto 2.1));
  • per i procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è comunque tenuta a trasmettere d’ufficio l’attestazione all’indirizzo Pec o di posta elettronica ordinaria indicato nell’istanza.

Nel corso dell’iter parlamentare è stata inoltre introdotta una ulteriore modifica all’articolo 20, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. In particolare, è stato previsto un termine perentorio di 10 giorni dalla formazione del silenzio-assenso entro il quale, nei procedimenti non ancora telematizzati, l’amministrazione è tenuta a rilasciare la relativa attestazione. Decorso inutilmente tale termine, l’attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal privato o dal progettista abilitato (si veda art. 5, comma 1, lett. d), punto 2.2)).