Art. 23 C.d.S. -Pubblicità sulle strade
Testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 41 del 19 febbraio 2026) , coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1) , recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione».
Art. 5
2. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui all’articolo 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, lungo le strade, anche su suolo privato, o in vista di esse, ad eccezione delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, ove è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui agli articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune ove è svolta l’attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 23, comma 1, del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, nonché dei requisiti e criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dai regolamenti comunali o dell’ente proprietario della strada. La SCIA di cui al primo periodo è corredata di un’asseverazione del tecnico abilitato. Nel caso in cui l’ente proprietario della strada non sia il comune, il SUAP, ai sensi del suddetto articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990, trasmette immediatamente la SCIA all’ente proprietario della strada al fine di consentire, per quanto di competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali resta necessaria la preventiva autorizzazione. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 19, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990.