Verbali C.d.S. :Gli agenti accertatori devono essere identificabili

 


Riassunto della circolare (pdf su telegram premium)

La circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato, inviata al Comune di Livorno, risponde a una richiesta di chiarimento riguardo all’obbligo di indicare nei verbali di violazione del Codice della Strada le generalità degli agenti accertatori oppure il loro numero di matricola.

Il documento evidenzia che:

  • Le procedure di contestazione delle violazioni sono disciplinate dall’art. 200 del Codice della Strada e dall’art. 383 del regolamento di esecuzione.

  • Queste norme stabiliscono i contenuti del verbale, ma non indicano espressamente l’obbligo di riportare le generalità degli agenti verbalizzanti.

  • Il quadro normativo quindi non è del tutto chiaro sulla modalità precisa con cui identificare l’agente accertatore.

  • Tuttavia, per principi di trasparenza e tutela del diritto di difesa del cittadino, è necessario che l’organo accertatore sia comunque identificabile.

  • La Polizia di Stato utilizza il modello di verbale “352”, che prevede l’indicazione delle generalità dei verbalizzanti, anche nei verbali redatti tramite sistemi informatici.


Relazione sintetica

La circolare chiarisce un aspetto operativo importante nella redazione dei verbali per violazioni del Codice della Strada: l’identificazione degli agenti accertatori.

Dal punto di vista normativo, la legislazione vigente non impone esplicitamente che nel verbale siano riportati nome e cognome dell’agente, ma richiede comunque che l’organo accertatore sia identificabile. Questo deriva dai principi generali di trasparenza amministrativa e garanzia del diritto di difesa del cittadino.

Nella prassi operativa della Polizia di Stato, tale esigenza viene soddisfatta utilizzando il modello di verbale 352, che include le generalità degli agenti verbalizzanti. Ciò assicura la tracciabilità dell’atto amministrativo e la possibilità per il cittadino di verificare l’identità di chi ha effettuato l’accertamento.

In prospettiva, viene anche considerata la possibilità di utilizzare strumenti digitali con codici identificativi univoci e pseudonimizzati, che consentano di identificare l’agente senza necessariamente riportarne i dati personali in chiaro.