Natura decadenziale del termine per l’esercizio del potere di autotutela in materia di SCIA
Atto amministrativo – Autotutela – Termine – Dies a quo
Al di fuori delle ipotesi eccezionali, di false rappresentazioni o dichiarazioni, il termine di decadenza per l’esercizio del potere di autotutela è fisso (diciotto, dodici o sei mesi ratione temporis) e decorre dal momento dell’adozione del provvedimento di primo grado o dalla data di presentazione della SCIA (non dalla scoperta dell’illegittimità del provvedimento o dell’assenza dei presupposti per l’esercizio dell’attività segnalata). (1).
Atto amministrativo – Autotutela – Termine – Decorrenza – Effetto estintivo
In materia di SCIA, la decorrenza del relativo termine determina l’effetto estintivo di tale potere nonchè il consolidamento definitivo della situazione soggettiva dell’interessato nei confronti dell’amministrazione, priva di poteri, e dei terzi controinteressati. (2).
Atto amministrativo – Autotutela – Termine – Natura decadenziale – Interruzione – Sospensione
II termine rigido di diciotto/dodici/sei mesi previsto, ratione temporis, dall’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio (applicabile anche al provvedimento di rimozione “in autotutela” degli effetti della SCIA ex art. 19, comma 4, della legge n. 241 del 1990) ha natura sostanziale e decadenziale ed è, pertanto, insuscettibile di interruzione e sospensione. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2025, n. 3876 e 14 agosto 2024, n. 7134; idem, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926.
(2) Conformi: Corte cost. n. 88 del 2025; Corte cost., n. 45 del 2019.
(3) Conformi: T.a.r. per la Lombardia, sez. II, 4 giugno 2021, n. 1381;
sez. IV, 20 ottobre 2020, n. 1971; Cons. Stato, sez. V, 18 marzo 2020,
n. 1922.
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