Legge di semplificazione 2025 – Novità

 LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182 

Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025

 

Articolo 1 – Autotutela

Oggetto della modifica

Riduzione del termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi

Norma modificata

Art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241

Disciplina generale dell’autotutela

L’annullamento d’ufficio è adottato entro un termine ragionevole, decorso il quale l’amministrazione decade dal potere

Finalità della previsione temporale

Garanzia della certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo dei destinatari di provvedimenti favorevoli

Evoluzione del termine massimo

18 mesi (L. 124/2015); 12 mesi (DL 77/2021)

Nuovo termine massimo

6 mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio

Modifica coordinata

Aggiornamento del termine da 12 a 6 mesi anche nel comma 2-bis dell’art. 21-nonies

Deroga al termine ordinario

Possibilità di esercizio dell’autotutela anche oltre il termine ordinario

Presupposti della deroga

Provvedimenti fondati su condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto dell’atto, accertate con sentenza passata in giudicato

 

Articolo 7 – Aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione

Oggetto della modifica

Semplificazione degli adempimenti connessi all’aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione

Norma modificata

Art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224

Ambito normativo

Disciplina dell’attività di autoriparazione

Soggetti interessati

Persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate alle attività di meccanica e motoristica o di elettrauto

Disciplina previgente

Obbligo di frequenza di un corso professionale per i soggetti non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti

Nuovo adempimento introdotto

Obbligo per le imprese di inviare una comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Presupposto dell’obbligo

Avvenuta frequenza del corso professionale con esito positivo

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Articolo 8 – Canone patrimoniale di concessione

Oggetto della modifica

Estensione delle esenzioni dal canone patrimoniale di concessione

Norma modificata

Art. 1, comma 833, lettera l), della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Ambito normativo

Disciplina del canone patrimoniale di concessione

Disciplina previgente

Esenzione dal canone per le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all’esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi, indicanti la sede dell’attività

Modifica introdotta

Estensione dell’esenzione anche alle targhe che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l’attività

Limite dimensionale

Superficie complessiva massima pari a 5 metri quadrati

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Articolo 11 – Aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere

Oggetto della disposizione

Introduzione di misure di semplificazione per consentire alle strutture alberghiere l’utilizzo temporaneo di sedimi stradali pubblici

Norma modificata

Art. 20 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)

Nuova previsione normativa

Introduzione del comma 1-bis all’art. 20 del Codice della strada

Finalità della modifica

Consentire alle strutture alberghiere di ottenere in concessione temporanea porzioni di sede stradale

Tipologia di utilizzo consentito

Parcheggio dei veicoli e operazioni di carico e scarico dei bagagli

Limiti generali applicabili

Applicazione delle limitazioni previste dal comma 1 dell’art. 20 del Codice della strada

Divieti assoluti di occupazione

Divieto di occupazione sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie e strade urbane di scorrimento (strade di tipo A, B, C e D)

Occupazione condizionata

Sulle strade urbane di quartiere e locali (strade di tipo E e F), occupazione autorizzabile a condizione di predisposizione di itinerari alternativi o, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, in assenza di intralcio alla circolazione

 

Articolo 34 – Spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche

Oggetto della disposizione

Introduzione di misure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche mediante chiarimento della disciplina della SCIA

Norma modificata

Art. 7 del D.L. n. 201/2024, convertito dalla L. n. 16/2025

Nuove disposizioni introdotte

Inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 7 del D.L. n. 201/2024

Contesto normativo

Stabilizzazione, dal 1° gennaio 2025, della disciplina sperimentale di semplificazione per gli spettacoli dal vivo originariamente prevista dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020

Ambito di applicazione

Spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche comprendenti attività culturali quali teatro, musica, danza e musical

Condizioni di svolgimento

Orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno successivo; eventi fino a un massimo di 2.000 partecipanti; incluse rassegne e festival con medesime modalità artistiche e organizzative

Regime autorizzatorio

Sostituzione di ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)

Esclusioni

Eventi soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo di svolgimento; casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. n. 635/1940

Contenuto della SCIA

Indicazione del numero massimo di partecipanti, del luogo e dell’orario dello spettacolo

Documentazione a corredo

Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000; relazione tecnica di professionista abilitato; documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio

Decorrenza dell’attività

Avvio consentito dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente

Poteri di controllo dell’amministrazione

Adozione, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi in caso di carenza dei requisiti

Dichiarazioni false o mendaci

Possibilità di adozione dei provvedimenti di divieto anche oltre il termine di 60 giorni, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000

Riferimenti normativi precedenti

Riproduzione sostanziale dei commi 3 e 4 dell’art. 38-bis del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020

Carattere della disciplina

Disciplina speciale della SCIA per spettacoli dal vivo, non integralmente rinviante alla L. 241/1990

 

Articolo 36 – Cremazione e dispersione delle ceneri

Oggetto della disposizione

Introduzione di sanzioni amministrative a carico delle imprese funebri in caso di violazione delle norme sul trasporto dei cadaveri destinati alla cremazione

Norma modificata

Legge 30 marzo 2001, n. 130

Disposizione specifica

Art. 36, comma 1, lettera d)

Ambito soggettivo

Imprese esercenti attività funebri

Violazione rilevante

Violazione delle norme sul trasporto dei cadaveri di cui al capoverso 3 della lettera a)

Sanzione amministrativa

Sospensione degli effetti autorizzatori derivanti dalla SCIA per un periodo da 3 a 6 mesi

Recidiva

Revoca degli effetti autorizzatori della SCIA in caso di reiterazione della violazione entro dodici mesi

Ipotesi di reato

Applicazione delle sanzioni penali previste dall’ordinamento, qualora il fatto costituisca reato

Disciplina del trasporto ai fini della cremazione

Trasporto presso il polo crematorio da parte di imprese autorizzate all’attività funebre, nel rispetto del defunto e delle norme igienico-sanitarie

Mezzi di trasporto

Utilizzo dei mezzi funebri di cui all’art. 20 del DPR 10 settembre 1990, n. 285

Trasporti multipli ordinari

Ammessi fino a un massimo di quattro feretri per mezzo funebre

Trasporti multipli straordinari

Ammessi in numero superiore in caso di calamità, per ordine dell’autorità giudiziaria o sanitaria, o per resti mortali destinati a cremazione

Ulteriori ipotesi consentite

Trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto in caso di fermo dell’impianto di cremazione

Rilievo sistematico

Espressa previsione legislativa dell’esercizio dell’attività funebre tramite SCIA, finora disciplinata esclusivamente dalla normativa regionale

 

Articolo 46 – Adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di soluzioni software

Oggetto della disposizione

Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di programmi informatici

Struttura della norma

Articolo composto da un unico comma

Ambito di applicazione

Adempimenti amministrativi che impongono alle imprese l’utilizzo di soluzioni software

Criteri per la definizione delle tempistiche

Valutazione non solo dei tempi di lavorazione interna delle imprese, ma anche dei tempi preliminari necessari allo sviluppo, all’analisi e al collaudo dei software richiesti

Tipologia di tempi rilevanti

Tempi tecnicamente complessi connessi alla progettazione e realizzazione delle soluzioni informatiche

Soggetti tenuti alla valutazione

Soggetti preposti all’attuazione delle norme che prevedono l’utilizzo di software

Obbligo procedurale per le amministrazioni

Messa a disposizione, con congruo anticipo, delle specifiche tecniche e degli strumenti necessari

Documentazione da fornire

Specifiche tecniche, schemi funzionali, componenti software e ambienti di test

Destinatari dell’obbligo informativo

Operatori economici interessati agli adempimenti amministrativi

 

Articolo 50 – Dehors, riforma degli incentivi e di prodotti confezionati

Oggetto della disposizione

Modifica della disciplina di delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici per l’installazione di dehors

Norma modificata

Art. 26 della legge n. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023)

Ambito normativo

Concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili (dehors)

Proroga del termine di delega

Proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l’esercizio della delega al Governo

Termine previgente

Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 193/2024 (18 dicembre 2024)

Estensione soggettiva

Applicazione delle nuove disposizioni di riordino anche alle imprese alberghiere

Dehors post emergenza COVID-19

Applicabilità delle nuove disposizioni anche ai dehors installati in base ai regimi autorizzatori transitori, previa istanza

Termine per la presentazione dell’istanza

Presentazione entro un congruo termine, in sostituzione del precedente termine fisso di novanta giorni

Nuovo criterio direttivo

Introduzione della lettera i-bis) al comma 2 dell’art. 26

Contenuto del nuovo criterio

Previsione di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi in caso di diniego delle autorizzazioni paesaggistiche, edilizie o culturali

Riferimenti normativi

Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004, artt. 21, 106, 146) e Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001)

Proroga delle autorizzazioni emergenziali

Estensione della validità delle autorizzazioni e concessioni temporanee per dehors rilasciate ai sensi della normativa emergenziale

Termine previgente di validità

Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2025

Nuovo termine di validità

Proroga della validità dei titoli fino al 30 giugno 2027

 

Articolo 64 – Disciplina delle armi

Oggetto della disposizione

Riassegnazione della competenza al rilascio delle licenze in materia di armi da guerra e materiali assimilati

Norma di riferimento

Art. 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)

Autorità competente previgente

Ministero dell’Interno

Nuova autorità competente

Prefetto

Ambito oggettivo della licenza

Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra e di armi analoghe, nazionali o straniere, nonché di parti di esse, munizioni, uniformi militari e altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento delle forze armate

Finalità dell’intervento

Semplificazione procedimentale mediante decentramento della competenza amministrativa

Disposizioni confermate

Mantenimento della disciplina, anche regolamentare, relativa alle Commissioni tecniche in materia di sostanze esplodenti

Commissione consultiva centrale

Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti operante presso il Ministero dell’Interno

Commissioni tecniche territoriali

Commissioni tecniche operanti presso le Prefetture

Riferimento normativo delle Commissioni

Art. 9 del D.L. n. 119/2014, convertito dalla L. n. 146/2014

 

Articolo 65 – Procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza

Commi 1 e 2 – Trasferimento di competenze al Prefetto

Oggetto delle disposizioni

Trasferimento dal Ministero dell’interno al prefetto della competenza al rilascio di specifiche licenze di pubblica sicurezza

Normativa di riferimento

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Autorità competente previgente

Ministero dell’interno

Nuova autorità competente

Prefetto

Licenze interessate – art. 46 TULPS

Fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di esplosivi, prodotti affini, sostanze detonanti e polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina

Licenze interessate – art. 54, comma 1, TULPS

Introduzione nello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, con esclusione delle munizioni da guerra

Comma 3 – Procedimenti comunali e silenzio assenso per locali di pubblico trattenimento

Ambito dell’intervento

Modifica dell’Allegato 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, relativo ai procedimenti soggetti a silenzio assenso

Voce modificata

Numero 63 dell’Allegato 1, riferito alle domande ex art. 68 TULPS

Attività interessate

Esercizio di locali di pubblico trattenimento: sale da ballo, discoteche, sale da gioco e impianti sportivi

Amministrazione competente

Comune

Termine previgente

60 giorni

Nuovo termine

30 giorni per l’espressione dell’amministrazione comunale

Esclusione dal silenzio assenso

Autorizzazione ricognitiva ex art. 80 TULPS relativa alla verifica dei profili di pubblica sicurezza e pubblica incolumità

Fondamento normativo dell’esclusione

Art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio assenso per atti e procedimenti in materia di pubblica sicurezza

 

Articolo 66 – Oggetti preziosi

Oggetto della disposizione

Esclusione del regime del silenzio assenso per i procedimenti autorizzatori in materia di oggetti preziosi

Norma di riferimento

Art. 127 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

Autorità competente

Questore

Ambito oggettivo

Fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi soggetti ad autorizzazione di pubblica sicurezza

Regime procedimentale

Inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza

Disciplina previgente

Applicazione del silenzio assenso alla vendita di oggetti preziosi ai sensi del d.lgs. n. 222/2016, salvo l’esercizio di vicinato soggetto a SCIA condizionata

Norma modificata

Tabella allegata al d.lgs. n. 222/2016, sezione I, sottosezione 1.10, numero 35

Contenuto della modifica

Eliminazione di ogni riferimento al regime del silenzio assenso per la vendita di oggetti preziosi

Coordinamento con la L. 241/1990

Applicazione dell’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso per atti e procedimenti in materia di pubblica sicurezza

Finalità dell’intervento

Riconoscimento dei profili di tutela della pubblica sicurezza connessi alla disciplina degli oggetti preziosi

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