Legge di semplificazione 2025 – Novità
LEGGE 2 dicembre 2025, n. 182
Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attivita' economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese. (25G00190) (GU Serie Generale n.281 del 03-12-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/12/2025
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Articolo 1 – Autotutela |
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Oggetto della modifica |
Riduzione del termine per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi |
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Norma modificata |
Art. 21-nonies, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 |
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Disciplina generale dell’autotutela |
L’annullamento d’ufficio è adottato entro un termine ragionevole, decorso il quale l’amministrazione decade dal potere |
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Finalità della previsione temporale |
Garanzia della certezza del diritto e tutela dell’affidamento legittimo dei destinatari di provvedimenti favorevoli |
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Evoluzione del termine massimo |
18 mesi (L. 124/2015); 12 mesi (DL 77/2021) |
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Nuovo termine massimo |
6 mesi per l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio |
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Modifica coordinata |
Aggiornamento del termine da 12 a 6 mesi anche nel comma 2-bis dell’art. 21-nonies |
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Deroga al termine ordinario |
Possibilità di esercizio dell’autotutela anche oltre il termine ordinario |
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Presupposti della deroga |
Provvedimenti fondati su condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto dell’atto, accertate con sentenza passata in giudicato |
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Articolo 7 – Aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione |
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Oggetto della modifica |
Semplificazione degli adempimenti connessi all’aggiornamento degli operatori delle attività di autoriparazione |
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Norma modificata |
Art. 3, comma 2, della legge 11 dicembre 2012, n. 224 |
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Ambito normativo |
Disciplina dell’attività di autoriparazione |
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Soggetti interessati |
Persone preposte alla gestione tecnica delle imprese abilitate alle attività di meccanica e motoristica o di elettrauto |
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Disciplina previgente |
Obbligo di frequenza di un corso professionale per i soggetti non in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico-professionali previsti |
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Nuovo adempimento introdotto |
Obbligo per le imprese di inviare una comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura |
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Presupposto dell’obbligo |
Avvenuta frequenza del corso professionale con esito positivo |
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Articolo 8 – Canone patrimoniale di concessione |
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Oggetto della modifica |
Estensione delle esenzioni dal canone patrimoniale di concessione |
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Norma modificata |
Art. 1, comma 833, lettera l), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 |
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Ambito normativo |
Disciplina del canone patrimoniale di concessione |
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Disciplina previgente |
Esenzione dal canone per le insegne di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati, relative all’esercizio di attività commerciali o di produzione di beni o servizi, indicanti la sede dell’attività |
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Modifica introdotta |
Estensione dell’esenzione anche alle targhe che contraddistinguono la sede o il cantiere ove si svolge l’attività |
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Limite dimensionale |
Superficie complessiva massima pari a 5 metri quadrati |
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Articolo 11 – Aree di parcheggio a servizio delle strutture alberghiere |
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Oggetto della disposizione |
Introduzione di misure di semplificazione per consentire alle strutture alberghiere l’utilizzo temporaneo di sedimi stradali pubblici |
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Norma modificata |
Art. 20 del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) |
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Nuova previsione normativa |
Introduzione del comma 1-bis all’art. 20 del Codice della strada |
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Finalità della modifica |
Consentire alle strutture alberghiere di ottenere in concessione temporanea porzioni di sede stradale |
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Tipologia di utilizzo consentito |
Parcheggio dei veicoli e operazioni di carico e scarico dei bagagli |
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Limiti generali applicabili |
Applicazione delle limitazioni previste dal comma 1 dell’art. 20 del Codice della strada |
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Divieti assoluti di occupazione |
Divieto di occupazione sulle autostrade, strade extraurbane principali e secondarie e strade urbane di scorrimento (strade di tipo A, B, C e D) |
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Occupazione condizionata |
Sulle strade urbane di quartiere e locali (strade di tipo E e F), occupazione autorizzabile a condizione di predisposizione di itinerari alternativi o, nelle zone di rilevanza storico-ambientale, in assenza di intralcio alla circolazione |
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Articolo 34 – Spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche |
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Oggetto della disposizione |
Introduzione di misure di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche mediante chiarimento della disciplina della SCIA |
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Norma modificata |
Art. 7 del D.L. n. 201/2024, convertito dalla L. n. 16/2025 |
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Nuove disposizioni introdotte |
Inserimento dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 7 del D.L. n. 201/2024 |
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Contesto normativo |
Stabilizzazione, dal 1° gennaio 2025, della disciplina sperimentale di semplificazione per gli spettacoli dal vivo originariamente prevista dall’art. 38-bis del D.L. 76/2020 |
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Ambito di applicazione |
Spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche comprendenti attività culturali quali teatro, musica, danza e musical |
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Condizioni di svolgimento |
Orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno successivo; eventi fino a un massimo di 2.000 partecipanti; incluse rassegne e festival con medesime modalità artistiche e organizzative |
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Regime autorizzatorio |
Sostituzione di ogni autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) |
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Esclusioni |
Eventi soggetti a vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo di svolgimento; casi di cui agli artt. 142 e 143 del R.D. n. 635/1940 |
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Contenuto della SCIA |
Indicazione del numero massimo di partecipanti, del luogo e dell’orario dello spettacolo |
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Documentazione a corredo |
Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR 445/2000; relazione tecnica di professionista abilitato; documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio |
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Decorrenza dell’attività |
Avvio consentito dalla data di presentazione della SCIA all’amministrazione competente |
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Poteri di controllo dell’amministrazione |
Adozione, entro 60 giorni dalla presentazione della SCIA, di motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi in caso di carenza dei requisiti |
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Dichiarazioni false o mendaci |
Possibilità di adozione dei provvedimenti di divieto anche oltre il termine di 60 giorni, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 |
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Riferimenti normativi precedenti |
Riproduzione sostanziale dei commi 3 e 4 dell’art. 38-bis del D.L. 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020 |
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Carattere della disciplina |
Disciplina speciale della SCIA per spettacoli dal vivo, non integralmente rinviante alla L. 241/1990 |
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Articolo 36 – Cremazione e dispersione delle ceneri |
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Oggetto della disposizione |
Introduzione di sanzioni amministrative a carico delle imprese funebri in caso di violazione delle norme sul trasporto dei cadaveri destinati alla cremazione |
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Norma modificata |
Legge 30 marzo 2001, n. 130 |
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Disposizione specifica |
Art. 36, comma 1, lettera d) |
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Ambito soggettivo |
Imprese esercenti attività funebri |
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Violazione rilevante |
Violazione delle norme sul trasporto dei cadaveri di cui al capoverso 3 della lettera a) |
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Sanzione amministrativa |
Sospensione degli effetti autorizzatori derivanti dalla SCIA per un periodo da 3 a 6 mesi |
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Recidiva |
Revoca degli effetti autorizzatori della SCIA in caso di reiterazione della violazione entro dodici mesi |
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Ipotesi di reato |
Applicazione delle sanzioni penali previste dall’ordinamento, qualora il fatto costituisca reato |
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Disciplina del trasporto ai fini della cremazione |
Trasporto presso il polo crematorio da parte di imprese autorizzate all’attività funebre, nel rispetto del defunto e delle norme igienico-sanitarie |
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Mezzi di trasporto |
Utilizzo dei mezzi funebri di cui all’art. 20 del DPR 10 settembre 1990, n. 285 |
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Trasporti multipli ordinari |
Ammessi fino a un massimo di quattro feretri per mezzo funebre |
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Trasporti multipli straordinari |
Ammessi in numero superiore in caso di calamità, per ordine dell’autorità giudiziaria o sanitaria, o per resti mortali destinati a cremazione |
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Ulteriori ipotesi consentite |
Trasferimento multiplo di feretri presso altro impianto in caso di fermo dell’impianto di cremazione |
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Rilievo sistematico |
Espressa previsione legislativa dell’esercizio dell’attività funebre tramite SCIA, finora disciplinata esclusivamente dalla normativa regionale |
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Articolo 46 – Adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di soluzioni software |
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Oggetto della disposizione |
Semplificazione degli adempimenti amministrativi che richiedono l’utilizzo di programmi informatici |
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Struttura della norma |
Articolo composto da un unico comma |
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Ambito di applicazione |
Adempimenti amministrativi che impongono alle imprese l’utilizzo di soluzioni software |
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Criteri per la definizione delle tempistiche |
Valutazione non solo dei tempi di lavorazione interna delle imprese, ma anche dei tempi preliminari necessari allo sviluppo, all’analisi e al collaudo dei software richiesti |
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Tipologia di tempi rilevanti |
Tempi tecnicamente complessi connessi alla progettazione e realizzazione delle soluzioni informatiche |
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Soggetti tenuti alla valutazione |
Soggetti preposti all’attuazione delle norme che prevedono l’utilizzo di software |
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Obbligo procedurale per le amministrazioni |
Messa a disposizione, con congruo anticipo, delle specifiche tecniche e degli strumenti necessari |
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Documentazione da fornire |
Specifiche tecniche, schemi funzionali, componenti software e ambienti di test |
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Destinatari dell’obbligo informativo |
Operatori economici interessati agli adempimenti amministrativi |
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Articolo 50 – Dehors, riforma degli incentivi e di prodotti confezionati |
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Oggetto della disposizione |
Modifica della disciplina di delega al Governo per il riordino delle norme sulla concessione di spazi pubblici per l’installazione di dehors |
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Norma modificata |
Art. 26 della legge n. 193/2024 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) |
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Ambito normativo |
Concessione di spazi pubblici di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l’installazione di strutture amovibili (dehors) |
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Proroga del termine di delega |
Proroga al 31 dicembre 2026 del termine per l’esercizio della delega al Governo |
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Termine previgente |
Dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 193/2024 (18 dicembre 2024) |
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Estensione soggettiva |
Applicazione delle nuove disposizioni di riordino anche alle imprese alberghiere |
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Dehors post emergenza COVID-19 |
Applicabilità delle nuove disposizioni anche ai dehors installati in base ai regimi autorizzatori transitori, previa istanza |
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Termine per la presentazione dell’istanza |
Presentazione entro un congruo termine, in sostituzione del precedente termine fisso di novanta giorni |
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Nuovo criterio direttivo |
Introduzione della lettera i-bis) al comma 2 dell’art. 26 |
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Contenuto del nuovo criterio |
Previsione di un adeguato lasso temporale per il ripristino dei luoghi in caso di diniego delle autorizzazioni paesaggistiche, edilizie o culturali |
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Riferimenti normativi |
Codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004, artt. 21, 106, 146) e Testo unico edilizia (D.P.R. 380/2001) |
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Proroga delle autorizzazioni emergenziali |
Estensione della validità delle autorizzazioni e concessioni temporanee per dehors rilasciate ai sensi della normativa emergenziale |
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Termine previgente di validità |
Fino all’entrata in vigore del decreto legislativo di riordino e comunque non oltre il 31 dicembre 2025 |
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Nuovo termine di validità |
Proroga della validità dei titoli fino al 30 giugno 2027 |
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Articolo 64 – Disciplina delle armi |
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Oggetto della disposizione |
Riassegnazione della competenza al rilascio delle licenze in materia di armi da guerra e materiali assimilati |
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Norma di riferimento |
Art. 28 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) |
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Autorità competente previgente |
Ministero dell’Interno |
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Nuova autorità competente |
Prefetto |
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Ambito oggettivo della licenza |
Fabbricazione, assemblaggio, raccolta, detenzione e vendita di armi da guerra e di armi analoghe, nazionali o straniere, nonché di parti di esse, munizioni, uniformi militari e altri oggetti destinati all’armamento e all’equipaggiamento delle forze armate |
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Finalità dell’intervento |
Semplificazione procedimentale mediante decentramento della competenza amministrativa |
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Disposizioni confermate |
Mantenimento della disciplina, anche regolamentare, relativa alle Commissioni tecniche in materia di sostanze esplodenti |
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Commissione consultiva centrale |
Commissione consultiva centrale in materia di sostanze esplodenti operante presso il Ministero dell’Interno |
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Commissioni tecniche territoriali |
Commissioni tecniche operanti presso le Prefetture |
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Riferimento normativo delle Commissioni |
Art. 9 del D.L. n. 119/2014, convertito dalla L. n. 146/2014 |
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Articolo 65 – Procedimenti amministrativi di pubblica sicurezza |
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Commi 1 e 2 – Trasferimento di competenze al Prefetto |
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Oggetto delle disposizioni |
Trasferimento dal Ministero dell’interno al prefetto della competenza al rilascio di specifiche licenze di pubblica sicurezza |
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Normativa di riferimento |
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) |
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Autorità competente previgente |
Ministero dell’interno |
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Nuova autorità competente |
Prefetto |
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Licenze interessate – art. 46 TULPS |
Fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di esplosivi, prodotti affini, sostanze detonanti e polveri contenenti nitrocellulosa o nitroglicerina |
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Licenze interessate – art. 54, comma 1, TULPS |
Introduzione nello Stato di prodotti esplodenti di qualsiasi specie, con esclusione delle munizioni da guerra |
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Comma 3 – Procedimenti comunali e silenzio assenso per locali di pubblico trattenimento |
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Ambito dell’intervento |
Modifica dell’Allegato 1 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, relativo ai procedimenti soggetti a silenzio assenso |
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Voce modificata |
Numero 63 dell’Allegato 1, riferito alle domande ex art. 68 TULPS |
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Attività interessate |
Esercizio di locali di pubblico trattenimento: sale da ballo, discoteche, sale da gioco e impianti sportivi |
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Amministrazione competente |
Comune |
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Termine previgente |
60 giorni |
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Nuovo termine |
30 giorni per l’espressione dell’amministrazione comunale |
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Esclusione dal silenzio assenso |
Autorizzazione ricognitiva ex art. 80 TULPS relativa alla verifica dei profili di pubblica sicurezza e pubblica incolumità |
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Fondamento normativo dell’esclusione |
Art. 20, comma 4, della legge n. 241/1990, che esclude il silenzio assenso per atti e procedimenti in materia di pubblica sicurezza |
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Articolo 66 – Oggetti preziosi |
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Oggetto della disposizione |
Esclusione del regime del silenzio assenso per i procedimenti autorizzatori in materia di oggetti preziosi |
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Norma di riferimento |
Art. 127 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) |
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Autorità competente |
Questore |
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Ambito oggettivo |
Fabbricazione, commercio e mediazione di oggetti preziosi soggetti ad autorizzazione di pubblica sicurezza |
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Regime procedimentale |
Inapplicabilità del silenzio assenso nei procedimenti autorizzatori mediante licenza |
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Disciplina previgente |
Applicazione del silenzio assenso alla vendita di oggetti preziosi ai sensi del d.lgs. n. 222/2016, salvo l’esercizio di vicinato soggetto a SCIA condizionata |
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Norma modificata |
Tabella allegata al d.lgs. n. 222/2016, sezione I, sottosezione 1.10, numero 35 |
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Contenuto della modifica |
Eliminazione di ogni riferimento al regime del silenzio assenso per la vendita di oggetti preziosi |
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Coordinamento con la L. 241/1990 |
Applicazione dell’art. 20, comma 4, che esclude il silenzio assenso per atti e procedimenti in materia di pubblica sicurezza |
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Finalità dell’intervento |
Riconoscimento dei profili di tutela della pubblica sicurezza connessi alla disciplina degli oggetti preziosi |
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