Le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper per ragioni di interesse pubblico
Ecco riassunto + breve relazione dell’ordinanza del TAR Veneto contenuta nel documento.
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Riassunto del provvedimento
L’ordinanza del TAR Veneto (Sez. I) del 26 febbraio 2026 riguarda il ricorso presentato dall’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti contro il Comune di Vicenza.
L’associazione chiedeva l’annullamento (con sospensione urgente) dell’ordinanza comunale n. 835 del 3 dicembre 2025, che vietava la sosta 24 ore su 24 alle autocaravan per sei mesi in alcuni parcheggi della città:
via Brigata Granatieri di Sardegna
via Divisione Acqui
via Giazzon.
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, cioè la richiesta di sospendere subito il provvedimento comunale.
Motivi principali della decisione
Il tribunale ha ritenuto che:
Il ricorso non appare sufficientemente fondato.
Il Codice della Strada consente ai Comuni di imporre limitazioni alla circolazione e alla sosta dei camper per ragioni di interesse pubblico.
Le autocaravan, pur essendo autoveicoli, hanno caratteristiche specifiche che possono giustificare regole differenti rispetto alle auto normali.
Il divieto:
è temporaneo e sperimentale (solo 6 mesi);
riguarda aree specifiche;
è stato adottato anche per rispondere alle esigenze dei residenti.
Non esiste un pericolo immediato (periculum in mora) perché:
la misura è limitata nel tempo;
esistono altre aree di sosta disponibili per camper.
Decisione
Il TAR ha quindi:
respinto la richiesta di sospensione dell’ordinanza comunale;
disposto la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
Relazione (commento giuridico)
L’ordinanza rappresenta un esempio di valutazione cautelare nel processo amministrativo. In questa fase il giudice non decide ancora nel merito, ma verifica solo se esistono:
fumus boni iuris (probabilità che il ricorso sia fondato);
periculum in mora (rischio di danno grave e immediato).
Nel caso specifico il TAR ha ritenuto che nessuno dei due requisiti fosse sufficientemente dimostrato.
Dal punto di vista normativo la decisione si fonda su due principi:
Autonomia dei Comuni nella gestione della viabilità (art. 7 Codice della Strada), che consente limitazioni alla sosta per ragioni di interesse pubblico.
Particolarità delle autocaravan, che pur essendo autoveicoli hanno caratteristiche che possono giustificare regolazioni specifiche.
Il tribunale ha anche considerato il bilanciamento degli interessi tra:
libertà di circolazione dei camperisti
tutela della vivibilità urbana e delle esigenze dei residenti.
Poiché il divieto è temporaneo, limitato nello spazio e accompagnato da alternative di parcheggio, la misura è stata ritenuta proporzionata almeno in via cautelare.
✅ Conclusione:
Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo, in via provvisoria, il divieto di sosta per camper in alcune aree di Vicenza e ha deciso di non sospendere l’ordinanza comunale, rinviando la valutazione definitiva alla fase di merito del processo.
