Il DASPO Urbano: Evoluzione e Novità nel Decreto-Legge 23/2026
Il DASPO urbano (Divieto di Accesso alle Aree Urbane Specifiche), introdotto originariamente dal Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14 (convertito nella L. 48/2017, noto come "Decreto Minniti-Orlando"), è uno strumento di prevenzione amministrativa finalizzato a limitare la presenza di individui ritenuti pericolosi in determinate zone urbane, per tutelare la sicurezza pubblica e contrastare fenomeni di degrado. Si ispira al DASPO sportivo (Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive) e permette al Questore o al Prefetto di emettere provvedimenti di allontanamento temporaneo da aree sensibili, come piazze, stazioni o quartieri ad alto rischio criminalità.
Prima del Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (entrato in vigore il 25 febbraio 2026), il DASPO urbano era già applicabile in casi di reiterazione di condotte moleste o violente (es. accattonaggio aggressivo, spaccio, atti vandalici), con durata fino a 2 anni per i recidivi. Tuttavia, il nuovo decreto (Art. 4) ne potenzia significativamente l'ambito, rispondendo all'urgenza dichiarata di contrastare "gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità" nelle città, come violenza giovanile, spaccio e disordini in manifestazioni.
Novità Principali Introdotte dall'Art. 4 del D.L. 23/2026
L'articolo modifica il D.L. 14/2017, ampliando i poteri preventivi e repressivi. Ecco i punti chiave:
- Zone Urbane a Vigilanza Rafforzata (Nuovo Comma 3-bis all'Art. 9):
- Il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (con partecipazione del Procuratore della Repubblica), può individuare zone urbane specifiche caratterizzate da "gravi o ripetuti episodi di criminalità o illegalità" (es. quartieri con alto tasso di spaccio, violenza o degrado).
- Durata: Massimo 6 mesi, rinnovabile più volte fino a un totale di 18 mesi.
- In queste zone, è possibile emettere un ordine di allontanamento (DASPO) nei confronti di soggetti:
- Denunciati negli ultimi 5 anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, aggravati da motivi razziali (art. 604-ter c.p.), spaccio (artt. 73-74 DPR 309/1990) o reati su armi/lame (artt. 4-4-bis L. 110/1975).
- Che tengano "comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti" impedendo la fruibilità delle aree e creando "concreto pericolo per la sicurezza".
- Modalità: Gli agenti di polizia (inclusa locale) ordinano l'allontanamento immediato; la violazione è punita con sanzioni amministrative (fino a 10.000 €, come previsto dall'art. 10).
- Esempi pratici: Quartieri come le stazioni ferroviarie o piazze notturne con movida problematica, dove soggetti con precedenti per furti o aggressioni possono essere esclusi per prevenire escalation.
- Estensione del DASPO per Reati in Manifestazioni (Nuovo Comma 3-bis all'Art. 10):
- Il divieto di accesso può essere disposto anche per soggetti denunciati o condannati (anche non definitivamente) negli ultimi 5 anni per:
- Reati commessi in occasioni di manifestazioni pubbliche (es. danneggiamenti, art. 635 c.p. comma 3).
- Reati di travisamento o possesso di oggetti atti a offendere in cortei (artt. 5 e 5-bis L. 152/1975; artt. 4-4-bis L. 110/1975).
- Il DASPO può includere i luoghi specifici del reato, con modalità compatibili con esigenze di mobilità, salute, lavoro o studio del destinatario.
- Novità: Estensione dell'arresto in flagranza differita (basato su video) ai danneggiamenti in manifestazioni pubbliche, per facilitare interventi post-evento.
- Il divieto di accesso può essere disposto anche per soggetti denunciati o condannati (anche non definitivamente) negli ultimi 5 anni per:
- Sanzioni e Applicazione:
- Violazione del DASPO: Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 €, con possibile aggravamento in caso di reiterazione (fino a 12.000 € e revoca licenze per esercizi commerciali coinvolti).
- Le entrate dalle sanzioni sono riassegnate al Ministero dell'Interno per finanziare straordinari della polizia.
- Compatibilità: I provvedimenti devono essere motivati e proporzionati, con ricorso possibile al TAR.
Queste modifiche mirano a un approccio più "preventivo", integrando il DASPO nel sistema di sicurezza urbana potenziato dal decreto (es. fondi per videosorveglianza e assunzioni polizia locale, Art. 6).
Reazioni e Applicazioni Recenti (al 7 Marzo 2026)
- Critiche: Associazioni come l'Osservatorio Repressione e voci su X definiscono il DASPO ampliato una "guerra ai poveri", accusandolo di criminalizzare la povertà e l'emarginazione sociale, trasformando zone urbane in "sorvegliate speciali" con telecamere e allontanamenti discriminatori. Ad esempio, a Bologna, si critica l'uso contro senzatetto o manifestanti, vedendolo come strumento per "espellere" i vulnerabili.
- Applicazioni Locali: Città come Mondovì (Cuneo) hanno già ampliato aree DASPO (es. piazza XXIX Aprile), mentre a Rimini è stato emesso un DASPO di 2 anni contro un pluripregiudicato per spaccio, con obbligo di firma. In cronaca recente, dopo un accoltellamento a Torino, utenti su X propongono DASPO come soluzione immediata.
- Posizioni Istituzionali: ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) apprezza le deroghe ai vincoli di spesa per sicurezza urbana, ma chiede chiarimenti su implementazione per evitare abusi. Analisi penali (es. Sistema Penale) evidenziano rischi costituzionali, come limitazioni alla libertà di circolazione senza garanzie processuali adeguate.
In sintesi, il D.L. 23/2026 trasforma il DASPO urbano da strumento mirato a meccanismo più esteso e prefettizio, con enfasi su prevenzione in zone "calde". Mentre il Governo lo presenta come risposta a emergenze urbane, le critiche lo vedono come eccessivamente repressivo. Per ulteriori dettagli, consulta la G.U. n. 45/2026 o siti ministeriali.
Post generato con l'ausilio di I.A.
