Decreto sicurezza

 

Il Decreto-Legge 24 febbraio 2026, n. 23 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2026 ed entrato in vigore il 25 febbraio 2026) è un provvedimento molto ampio e composito, comunemente chiamato "Decreto Sicurezza 2026".

Contiene 33 articoli suddivisi in quattro capi principali, con un forte accento su prevenzione e repressione di fenomeni percepiti come emergenziali (violenza giovanile, porto abusivo di lame, ordine pubblico nelle manifestazioni, rapine organizzate, degrado urbano, immigrazione irregolare).

Struttura generale e obiettivi dichiarati

  • Capo I — Sicurezza pubblica (artt. 1–11) → il cuore repressivo-preventivo del decreto
  • Capo II — Indagini giudiziarie, forze di polizia, penitenziari (artt. 12–25)
  • Capo III — Funzionalità Ministero Interno + vittime del dovere/terrorismo/mafia (artt. 26–27)
  • Capo IV — Immigrazione e protezione internazionale (artt. 28–32)

Motivazioni ufficiali (premesse del decreto): urgenza di contrastare violenza giovanile, uso di lame/coltelli, reati predatori organizzati, disordini in manifestazioni, degrado urbano, sicurezza stradale, flussi migratori e implementazione del Patto UE su migrazione e asilo (2024).

Principali novità – Sintesi per macro-temi

1. Armi bianche, coltelli e strumenti atti ad offendere (Art. 1)

  • Nuovo reato: porto fuori dall’abitazione di lame > 8 cm senza giustificato motivo → reclusione 6 mesi–3 anni
  • Estensione art. 4-bis L. 110/1975: divieto più ampio su coltelli a scatto, lama a farfalla, lama ≥ 5 cm con blocco, apribili con una mano, ecc.
  • Divieto assoluto di vendita/cessione a minori di lame atte ad offendere (anche tra privati) → sanzioni pecuniarie pesanti ai venditori (fino a 12.000 € + chiusura esercizio + revoca licenza in caso di reiterazione)
  • Sanzione amministrativa 200–1.000 € ai genitori di minori che commettono i reati

2. Violenza giovanile e disagio minorile (Art. 2)

  • Estensione ammonimento del Questore anche per percosse, lesioni lievi, minacce, violenza privata commesse con armi/lame vietate
  • Sanzione amministrativa 200–1.000 € ai genitori se il minore reitera dopo l’ammonimento

3. Rapine organizzate e furti con destrezza (Art. 3)

  • Nuovo art. 628-bis c.p.: rapina aggravata da gruppo organizzato in istituti di credito, uffici postali, portavalori → reclusione 10–25 anni + multa
  • Aggravante se commessa con esplosivi, armi, sostanze nocive, ecc.
  • Inserimento tra reati ostativi e per intercettazioni / misure cautelari

4. Ordine pubblico e manifestazioni (Art. 4, 7, 9, 10)

  • Allargamento “DASPO urbano” (divieto accesso aree) → prefetto può creare zone a vigilanza rafforzata (fino a 18 mesi) ed emettere DASPO per soggetti denunciati/condannati per reati violenti negli ultimi 5 anni
  • Fermo preventivo (nuovo art. 11-bis D.L. 59/1978): durante servizi di ordine pubblico in manifestazioni, polizia può accompagnare in questura e trattenere fino a 12 ore persone ritenute pericolose per il pacifico svolgimento (possesso lame, caschi, precedenti violenti in cortei, ecc.) → obbligo di avviso immediato al PM
  • Sanzioni amministrative molto più alte per mancato preavviso riunioni, deviazione percorso, intralcio soccorsi, uso caschi integral / travisamento (fino a 10–20.000 €)
  • Divieto di partecipazione a manifestazioni (1–10 anni) come pena accessoria per reati violenti commessi in cortei

5. Sicurezza urbana e potenziamento controlli (Art. 4, 6)

  • Estensione fondi sicurezza urbana → possibilità di finanziare straordinari polizia locale e assunzioni a tempo determinato
  • Confisca autoveicoli usati per spaccio (anche se non intestati al condannato)

6. Indagini quando c’è evidente causa di giustificazione (Art. 12–13)

  • Nuova procedura: se appare evidente la legittima difesa / uso legittimo delle armi / adempimento dovere, il PM fa solo annotazione preliminare (non iscrizione immediata nel registro indagati)
  • Termini stretti per archiviare (30–120 giorni)

7. Immigrazione (Capo IV – artt. 28–32)

  • Obbligo di cooperazione degli stranieri detenuti per accertare identità → mancata collaborazione aggravante pericolosità
  • Semplificazione respingimenti frontiera interna e procedure Dublino
  • Deroghe urbanistiche fino al 2028 per nuovi CPR e centri accoglienza
  • Potenziamento rete CPR e accoglienza (anche tramite Croce Rossa in deroga al codice appalti)
  • Notifiche atti ai richiedenti asilo anche via PEC

Considerazioni di sintesi

Il decreto è un intervento molto orientato alla prevenzione repressiva e al rafforzamento dei poteri prefettizi/questorili/polizia, con particolare attenzione a:

  • controllo del territorio urbano e delle manifestazioni
  • lame e violenza minorile
  • ordine pubblico “preventivo”
  • accelerazione espulsioni / rimpatri

Molte misure sono state criticate per il rischio di compressione di diritti (fermo preventivo fino a 12 ore, DASPO molto ampi, obblighi di cooperazione immigrati), mentre il Governo le presenta come necessarie per rispondere a un percepito peggioramento della sicurezza percepita.